CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 00327/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria scritta del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria depositata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità ovvero per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 13/12/2021, la Corte di appello di Firenze ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da [OSCURATO:PERSONA] per il periodo di sottoposizione a misura cautelare coercitiva, dapprima in stato di custodia in carcere dal 16/08/2015 sino al 1°/09/2015 e poi in regime di arresti domiciliari da tale data sino al 07/11/2018; misure applicate nei suoi confronti in riferimento a un capo di imputazione ipotizzante i reati di rapina aggravata in concorso e ricettazione, dai quali era stato assolto (per non aver commesso il fatto) con sentenza della medesima Corte del 17/09/2019, divenuta irrevocabile. La Corte territoriale, quale giudice adito ai sensi dell'art.315 cod.proc.pen., ha osservato che la domanda non poteva essere accolta, essendo ravvisabile una condotta gravemente colposa in capo alla parte ricorrente da porre in diretto rapporto causale con la detenzione sofferta; in particolare, il giudice della riparazione aveva valorizzato i comprovati contatti tra l'[OSCURATO:PERSONA] e il concorrente nella ipotizzata rapina (Firinu) proprio nel giorno dell'eventotoltre che nei giorni precedenti ,e i dati comprovanti la presenza del ricorrente nella città di Firenze nel giorno della rapina medesima, in assenza di allegazioni e spiegazioni idoneamente valutabili; ritenendo che tali elementi si fossero posti in rapporto sinergico con la detenzione subaa. 2. Con sentenza n.2665 del 29/11/2022, dep.2023, questa Sezione ha accolto il ricorso proposto dall'originario istante; ha rilevato che uno dei dati valorizzati dalla Corte territoriale - ovvero l'originaria attendibilità di un testimone ([OSCURATO:PERSONA]) in ordine al riconoscimento dell'[OSCURATO:PERSONA] e del Firinu, poi venuta meno - non fosse elemento idoneo a concretizzare un addebito colposo nei confronti del ricorrente; esponendo come un altro elemento valorizzato dalla Corte - ovvero l'originario silenzio dell'[OSCURATO:PERSONA] sulle ragioni della sua presenza in Firenze il giorno della rapina - non potesse essere valorizzato in senso negativo alla luce della modifica dell'art.314 cod.proc.pen. operata dall'art.4, comma 1, lett.b), d.lgs. 8 novembre 2021, n.188; non emergendo dalla motivazione la rilevanza concausale dell'eventuale mendacio tenuto dal ricorrente; ha quindi disposto l'annullamento con rinvio, per nuovo esame, alla Corte di appello di Firenze. 3. Con ordinanza del 13/05/2024, la Corte di appello di Firenze, giudicando in sede di rinvio, ha ritenuto fondata la domanda di riconoscimento della riparazione; ha rilevato che il ricorrente aveva offerto, sin da subito, spiegazioni volte a contestare l'assunto accusatorio e a chiarire la ragioni per le quali si trovava a Firenze il giorno della rapina, confermando la sola pregressa conoscenza con il Firinu (conosciuto in carcere) e di non avere avuto contatto con il [OSCURATO:PERSONA]; ritenendo, in definitiva, non ravvisabili comportamenti processuali o extraprocessuali valutabili sotto il profilo della colpa grave; per tali motivi riconoscendo al ricorrente un indennizzo complessivo di € 140.666,63, sulla base dell'applicazione dei criteri matematici di liquidazione della riparazione giornaliera. 4. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Terza Sezione di questa Corte ha disposto l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio - per nuovo esame - alla Corte di appello di Firenze. La Corte di legittimità ha osservato che il giudice del rinvio si era limitato a illustrare le emergenze dichiarative frutto delle affermazioni rese dall'istante in sede di interrogatorio di garanzia del 18/08/2015, tese a smentire la attendibilità di quanto dichiarato dal [OSCURATO:PERSONA], quale chiamante in reità, aggiungendo che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva successivamente dichiarato di trovarsi in Firenze per assistere il fratello ivi ricoverato (alla data del commesso reato) presso l'ospedale Careggi; spiegando, poi, che il messaggio di testo inviato al Firinu, con cui lo avvertiva del proprio arrivo in autobus, fosse da leggere diversamente in considerazione del fatto che tale mezzo non conduceva solo presso l'abitazione del Firinu ma anche presso il nosocomio. Ha quindi evidenziato come la Corte territoriale fosse incorsa in un travisamento della lettura del verbale di spontanee dichiarazioni rese il 18/08/2015) in sede di interrogatorio di garanzia, escludendosi che l'alibi attinente alla presenza del fratello in Firenze fosse stato fornito in questa sede; ha escluso che la condotta del ricorrente potesse essere qualificata sotto il profilo del mendacio ma nemmeno, di contro, come condotta meramente silente, atteso che in sede di interrogatorio di garanzia il detenuto aveva comunque accettato di rispondere alle domande e anche reso dichiarazioni spontanee. Ha pertanto ritenuto, alla luce di una lettura costituzionalmente e convenzionalmente orientata, che dovesse ritenersi gravemente colposo il comportamento del soggetto che - pur essendo a conoscenza di circostanze rilevanti - ometta di porre all'attenzione dell'autorità procedente fatti e circostanze idonee a scagionarlo; argomentando che la tardiva rivelazione di una circostanza decisiva doveva porsi in adeguata valenza sinergica rispetto alla detenzione subìta.5. Con ordinanza del 14/05/2025, la Corte di appello di Firenze, in sede di rinvio, ha rigettato l'originaria domanda spiegata dal ricorrente sulla traccia del principio dettato dalla sentenza rescindente. Ha compendiato il quadro indiziario concretizzatosi nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] nel momento in cui questi aveva reso l'interrogatorio di garanzia, sede nella quale il detenuto si era limitato a riferire di avere conosciuto il Firinu durante un periodo di detenzione e negato di conoscere il [OSCURATO:PERSONA], senza aggiungere ulteriori elementi, in tale modo non fornendo alcuna indicazione utile a smentire il quadro indiziario; fornendo il suo alibi solo in sede di impugnazione della sentenza di primo grado. Ha quindi osservato che, in sede di interrogatorio di garanzia, l'indagato aveva fornito solo generiche asserzioni, in tale modo ponendo in essere una complessiva situazione procedimentale concausativa del proprio stato di detenzione. 6. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione. Dopo avere premesso lo svolgimento del processo di merito, con il primo motivo di impugnazione ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen. - la violazione e l'erronea applicazione degli artt. 314 e 315 cod.proc.pen. e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Ha dedotto che le argomentazioni della Corte territoriale, rese nell'ultimo procedimento di rinvio, erano giunte ad attribuire all'[OSCURATO:PERSONA] la condotta colposa di altri soggetti, sottolineando come l'imputato avesse sempre sostenuto la propria estraneità rispetto ai fatti sin dalle dichiarazioni spontanee rese il 18/08/2015 in sede di interrogatorio di garanzia di fronte al GIP del Tribunale di Firenze, specificamente negando il rapporto di conoscenza con [OSCURATO:PERSONA] e deducendo l'assoluta inattendibilità di quest'ultimo, successivamente deducendo che il 27/03/2015 si trovava in Firenze per ragioni familiari legate al ricovero del fratello presso l'ospedale Careggi; evidenziando come già la Suprema Corte, in sede di sentenza di annullamento con rinvio, avesse evidenziato la scarsa credibilità della dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA], poi comunque ritrattate, con conseguente riconoscimento della già originaria situazione di incertezza probatoria; evidenziando il corretto comportamento processuale tenuto dall'imputato per tutta la durata del procedimento e il suo costante atteggiamento collaborativo, per effetto del quale aveva fornito una spiegazione coerente e alternativa di tutti gli elementi posti alla base del provvedimento cautelare; esponendo come l'utilizzo della facoltà di non rispondere non potesse essere valutato in senso sfavorevole alla richiesta di indennizzo, non essendo la medesima riportabile al presupposto ostativo della colpa grave. Con il secondo motivo ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. - la violazione di legge in riferimento agli artt. 314 e 315 cod.proc.pen. e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Ha dedotto che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del comportamento dell'istante anche nella fase di mantenimento della custodia cautelare, avendo la Corte d'appello in sede di sentenza di assoluzione - a seguito del rinvio disposto da questa Corte - riconosciuto l'insufficienza originaria del quadro probatorio in riferimento alla valutazione delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Il Ministero della Giustizia ha depositato memoria difensiva nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità ovvero per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Va premesso che - al fine di valutare la fondatezza dei motivi di ricorso - deve obbligatoriamente tenersi conto del principio di diritto enunciato dalla Terza Sezione di questa Corte in sede di pronuncia di annullamento della precedente ordinanza resa dalla Corte territoriale. Sul punto, in riferimento al disposto dell'art.627, comma 3, cod.proc.pen., va ricordato che nel caso di annullamento per violazione od erronea applicazione della legge penale, il giudice del rinvio è vincolato al principio di diritto espresso dalla Corte, restando ferma la valutazione dei fatti come accertati nel provvedimento impugnato; mentre, nel diverso caso dell'annullamento per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, il giudice del rinvio può procedere a un nuovo esame del compendio probatorio, con il limite di non ripetere i vizi motivazionali del provvedimento annullato (Sez. 5, n. 24133 del 31/05/2022, Ministero della Giustizia, Rv. , 283440; Sez. 3, n. 7882 del 10/01/2012, Montali, Rv. 252333). Tanto premesso, deve quindi ritenersi che il giudice del rinvio fosse tenuto obbligatoriamente a uniformarsi rispetto al principio di diritto dettato nella sentenza rescindente; nella quale era stato esposto che - anche a seguito delle modifiche introdotte nell'art.314 per effetto del d.lgs. 8 novembre 2021, n.188 - assume carattere totalmente neutro, ai fini dell'eventuale riconoscimento dell'indennizzo, il solo e mero esercizio della facoltà di non rispondere; carattere che non può invece essere riconosciuto nel caso, come quello di specie, in cui l'indagato abbia accettato di rispondere alle domanda fornendo anche, in aggiunta, dichiarazioni spontanee. Ipotesi nella quale, in caso di accertate risposte di carattere "incompleto", il giudice della riparazione ben può valutare tale reticenza come indice di colpa grave, eventualmente concausativa della detenzione applicata; riespandendosi, in tale caso, il dovere generale e inderogabile di buona fede e solidarietà che attribuisce al giudice il potere di valutare ogni comportamento che ne costituisce la negazione (punto n.8 del "considerato in diritto della sentenza rescindente). 3. A propria volta, tali affermazioni rese nella sentenza di annullamento devono ritenersi coerenti con altri principi già dettati da questa Corte a proposito del testo dell'art.314, comma primo, cod.proc.pen., nel testo risultante per effetto della citata modifica apportata dal d.lgs. n.188 del 2021. Difatti, questa Corte ha precisato che il dolo o la colpa grave possono essere integrati da una dichiarazione menzognera o anche reticente (quale, in ipotesi, la mancata esposizione di un alibi rilevante ai fini della valutazione del quadro indiziario), ferma restando l'irrilevanza del solo silenzio serbato di fronte all'autorità procedente (Sez. 4, n. 6321 del 17/01/2024, F., Rv. 285806); dovendosi ritenere che la sentenza rescindente abbia pure fatto coerente applicazione del principio, da ritenersi tuttora valido pure in presenza della citata modifica legislativa, in base al quale ai fini dell'accertamento dell'eventuale colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, può rilevare il comportamento silenzioso o mendace dell'imputato - seppure legittimamente tenuto nel procedimento - su circostanze ignote agli inquirenti, utili ad attribuire un diverso significato agli elementi a base del provvedimento cautelare (Sez. 3, n. 51084 del 11/07/2017, Pedetta, Rv. 271419, relativa a fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure il provvedimento del giudice di merito che aveva negato la riparazione in un caso in cui l'imputato, in presenza di un quadro indiziario di rilievo a suo carico, era rimasto in silenzio nel corso dell'interrogatorio, fornendo un alibi solo in un secondo momento). 4. Ciò premesso, i due motivi - unitariamente esaminabili per la loro stretta connessione logica - sono infondati. Difatti, la Corte territoriale (uniformandosi, con modalità non censurabili, ~tda1 dictum della sentenza di annullamento) ha rilevato come l'odierno ricorrente avesse tenuto, in sede di interrogatorio di garanzia, un comportamento valutabile come reticente; avendo omesso di fornire circostanze decisive ai fini della potenziale valutazione della sussistenza di un valido alibi e ciò in quanto la circostanza di fatto attinente alle ragioni della propria presenza in Firenze nel giorno della rapina ascritta erano state tardivamente fornite nella sola sede dell'impugnazione della sentenza di primo grado e quindi circa tre anni dopo l'originaria sottoposizione alla misura della custodia in carcere. Deve quindi ritenersi che il giudice del rinvio, in coerenza con il principio di diritto affermato nella sentenza di annullamento, abbia ritenuto tale comportamento reticente come indice di condotta gravemente colposa da porre in diretto rapporto concausale con la detenzione subìta. 5. Di contro, i due motivi di ricorso - pure ampiamente sviluppati - non contengono alcuna affermazione idonea a scardinare il ragionamento seguito dalla Corte territoriale, essendosi la difesa limitata a ripercorrere l'excursus processuale e a evidenziare gli elementi di contraddittorietà e debolezza dell'originario quadro cautelare ma senza soffermarsi sul determinate dato della valenza sinergica da attribuire all'originaria mancata spiegazione delle ragioni giustificative della presenza dell'imputato a Firenze nel giorno della rapina. 6. In riferimento alle argomentazioni spiegate nel primo motivo di ricorso, non assume altresì valenza decisiva, al fine di smentire tale conclusione, l'elemento per cui il ricorrente sia stato definitivamente assolto, non in considerazione della riscontrata veridicità del proprio alibi, bensì in conseguenza della ritrattazione delle dichiarazioni accusatorie rese dal [OSCURATO:PERSONA]. A tale fine deve difatti essere ricordato che, sulla base dell'arresto espresso da Sez.U, n.43 del 13/12/1995, dep.1996, Sarnataro, Rv. 203638, nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è necessario distinguere nettamente l'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione il quale, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si 'bolo poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione"; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di esaminare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione; derivandone, in diretta conseguenza di tale principio, quello ulteriore in base al quale il giudice del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati o non esclusi, ma ciò al solo fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazione (Sez.4, 10/6/2010, n.27397, Grillo, RV. 247867; Sez.4, 14/12/2017, n.3895/2018, P., RV. 271739). A Consegue che la valutazione in ordine alla valenza concausale della condotta colposa va compiuta non sulla base di un giudizio ex post condotto sulla scorta della pronuncia assolutoria, bensì alla stregua di un giudizio di prevedibilità ex ante, secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo da quello del processo di merito, volto valutare tutti gli elementi probatori disponibili, atti a dimostrare che la condotta sia stata il presupposto che abbia ingenerato, seppur in presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 39726 del 27/09/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285069; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952). 7. Ne consegue che la Corte territoriale, con valutazione coerente con il principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente, ha esposto come l'[OSCURATO:PERSONA] - pur essendosi sottoposto all'interrogatorio di garanzia ed avendo anche fornito successive dichiarazioni spontanee - non avesse originariamente fornito alcun elemento utile al fine di mettere in dubbio la gravità indiziaria, determinandosi a fornire un alibi solo in occasione dell'impugnazione della sentenza di condanna emessa in primo grado. La valutazione di tale condotta come sinergica rispetto al mantenimento dello stato di detenzione deve quindi ritenersi pienamente coerente con quanto enunciato nella pronuncia di annullamento con rinvio. 8. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla va provveduto sulle spese in ordine al rapporto processuale con il Ministero resistente, la cui memoria - del tutto tautologica - alcun contributo utile ha apportato ai fini della