CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2022
Cassazione n. 14435/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria trasmessa il 15 febbraio con cui si richiama anche la sentenza di assoluzione emessa per fatti ritenuti identici; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento all'unico motivo attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla configurazione del delitto di cui all'art. 368 cod. pen. il ricorso risulta generico e manifestamente infondato avendo la Corte territoriale fornito ineccepibile risposta sul perché il Merlo fosse consapevole, al momento di sporgere denuncia, della non colpevolezza dei beneficiari, mettendo in risalto come la denuncia presentata aveva quale unico fine quello di bloccare il pagamento dei titoli, circostanza resa palese dalla stessa dichiarazione del ricorrente che aveva ammesso di avere quale fine quello di conoscere i prenditori della cui esistenza era, pertanto, ben consapevole; risposta logica che il ricorrente tende a confutare reiterando identiche censure, facendo leva sull'inconferente circostanza che in altro giudizio afferente a prospettato identico fatto, il Merlo era stato assolto; esito assolutorio in ordine alla denuncia per altro assegno (e pertanto non sovrapponibile) che non si comprende quale valenza possa avere sulle ragioni poste alla base della decisione impugnata; rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile - con il venir meno di ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, maturata in data successiva alla pronunzia della sentenza di appello (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164) -, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/03/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DEP9SiTATO IN CÀNC71 LENA -;;