CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28104/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 493-ter cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso - inerente alla responsabilità dell'imputato- è riproduttivo delle medesime censure già sottoposte al giudice di appello ed è volto a prefigurare, inoltre, una diversa lettura del materiale probatorio; Considerato che il secondo motivo, che deduce il vizio di motivazione posto alla base del riconoscimento della recidiva, è manifestamente infondato, poiché, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, il giudice di merito non si è limitato ad elencare i precedenti penali, ma, sulla base delle risultanze del casellario giudiziale, ha ritenuto il nuovo fatto espressivo di una maggiore pericolosità sociale; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso