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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 30362/2022

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la seguente ORDINANZA I iL) Ki C(A-0 R A Sul ricorso iscritto al numero 1482 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente principale - [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.- società incorporante la [OSCURATO:SOCIETA].- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 14 -controricorrente e ricorrente incidentale- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 2715/09/2020, depositata in data 10 giugno 2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 settembre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sezione staccata di Salerno, aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 1199/01/2018 della Commissione Tributaria provinciale di Avellino di accoglimento del ricorso proposto dalla suddetta società avverso l'avviso di accertamento con il quale l'Ufficio aveva rideterminato, ex art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600/73, il reddito di impresa, ai fini Ires, Irap e Iva, per l'anno 2014, applicando una percentuale media di ricarico sul commercio dei veicoli usati, dell'8°/0 su quello dei veicoli nuovi nonché accertando maggiori ricavi da manodopera in base alle ore lavorate. /'? - la società resiste con controricorso articolando ricorso incidentale affidato a un motivo; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] parte contribuente ha depositato istanza di sospensione ex art. 5, comma 10, della legge n. 130/22 dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 5, comma 1, della medesima legge; P.Q.

M. La Corte sospende il processo fino alla data del 16 gennaio 2023.

Rinvia la causa a nuovo ruolo e dispone la trasmissione alla sezione V ordinaria.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA I iL) Ki C(A-0 R A Sul ricorso iscritto al numero 1482 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente principale - [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.- società incorporante la [OSCURATO:SOCIETA].- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 14 -controricorrente e ricorrente incidentale- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 2715/09/2020, depositata in data 10 giugno 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 settembre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sezione staccata di Salerno, aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 1199/01/2018 della Commissione Tributaria provinciale di Avellino di accoglimento del ricorso proposto dalla suddetta società avverso l'avviso di accertamento con il quale l'Ufficio aveva rideterminato, ex art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600/73, il reddito di impresa, ai fini Ires, Irap e Iva, per l'anno 2014, applicando una percentuale media di ricarico sul commercio dei veicoli usati, dell'8°/0 su quello dei veicoli nuovi nonché accertando maggiori ricavi da manodopera in base alle ore lavorate. /'? - la società resiste con controricorso articolando ricorso incidentale affidato a un motivo; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] parte contribuente ha depositato istanza di sospensione ex art. 5, comma 10, della legge n. 130/22 dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 5, comma 1, della medesima legge; P.Q. M. La Corte sospende il processo fino alla data del 16 gennaio 2023. Rinvia la causa a nuovo ruolo e dispone la trasmissione alla sezione V ordinaria. Così
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