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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 aprile 2026

Cassazione n. 08991/2026

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cato [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 681/2025 depositatail 12/2/2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:Numero registro generale 9883/2025Numero sezionale 474/2026Numero di raccolta generale 8991/2026Data pubblicazione 09/04/20261. [OSCURATO:PERSONA], odierno controricorrente, conveniva in giudizio innanzial Tribunale di Napoli l’avv. [OSCURATO:PERSONA], premettendo diessere creditore del sig. [OSCURATO:PERSONA] in forza di 19 cambiali insolute eprotestate, gravate di spese e garantite da ipoteca sul fabbricatoindustriale sito in Moschiano (AV), di proprietà del medesimo Pacia.

Nelmaggio 1996 l’attore incaricava l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per intervenire, qualecreditore ipotecario, nella procedura esecutiva immobiliare n. 35/86,promossa da altro creditore contro [OSCURATO:PERSONA] innanzi al Tribunale diAvellino, nell’ambito della quale risultava pignorato anche l’immobilegravato da ipoteca in favore del [OSCURATO:PERSONA].

Nonostante l’intervento fossestato tempestivo, [OSCURATO:PERSONA] veniva ammesso a partecipare alladistribuzione del ricavato per complessivi € 152.717,45 (di cui €115.950,14 per capitale, interessi e spese, € 28.021,88 per interessilegali ed € 8.745,43 per spese legali), quale creditore chirografario,senza poter usufruire del privilegio ipotecario.

Ciò in ragionedell’omesso rinnovo dell’iscrizione ipotecaria, effettuata nel maggio1985, che avrebbe dovuto essere rinnovata entro maggio 2005,risultando, in difetto, prescritta e non più azionabile.

Adduceva che nel1996 egli aveva consegnato al difensore tutta la documentazioneoriginale concernente il credito (cambiali, atto di cessione, nota diiscrizione ipotecaria presso la Conservatoria di Avellino), affinché fosseinserita nella produzione di parte del procedimento esecutivo; che l’avv.Cillo non gli aveva comunicato la necessità di rinnovare l’ipoteca incorso di causa, onde evitare la perdita del diritto di prelazione; che,nonostante ciò, gli aveva richiesto il pagamento delle competenze perl’attività svolta, suscitando quindi nell’attuale ricorrente eccezione diinadempimento della controprestazione e invito del professionista aconsegnargli tutta la documentazione inerente all’intervento nellapredetta procedura esecutiva, nonché a risarcire i danni asseritamenteNumero registro generale 9883/2025Numero sezionale 474/2026Numero di raccolta generale 8991/2026Data pubblicazione 09/04/2026cagionati.

La richiesta rimaneva inevasa, per cui il [OSCURATO:PERSONA] otteneva undecreto ingiuntivo per consegna di cose dal Tribunale di Napoli edivenuto definitivo, con cui veniva ordinato al creditore di restituireall’intimante tutta la produzione di parte depositata nell’ambito delprocedimento esecutivo.

Previo espletamento dell’istruttoria, nelpresente giudizio il [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la condanna dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] alrisarcimento del danno patito, da individuarsi nella perdita del diritto diprelazione in sede di riparto, essendo rimasto insoddisfatto del propriocredito nella misura del 67%, con liquidazione anche a mezzo CTU ovenecessario, oltre accessori di legge, con vittoria di spese di lite e conSi costituiva l’avv. [OSCURATO:PERSONA], chiedendo, in via preliminare, che fossedichiarata l’incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli.Il Tribunale di Napoli, indicato da questa Suprema Corte comecompetente previo esperimento del regolamento di competenza, consentenza n. 8137/2019, condannava la parte convenuta al pagamento,in favore dell’attore, della somma di € 102.320,692, nonché alpagamento delle spese di lite.

Inoltre, rimetteva gli atti alla Procuradella Repubblica di Napoli affinché valutasse la sussistenza di condottepenalmente rilevanti in capo ai testimoni [OSCURATO:PERSONA] e NicolaDifficile.2.

L’avv. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la sentenza.

Resisteva il [OSCURATO:PERSONA],il quale proponeva appello incidentale per omesso rimborso degliesborsi sostenuti per il giudizio di primo grado ed erronea liquidazionedegli accessori dovuti sulla somma oggetto del risarcimento del danno.3.

La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 681/2025, in rigettodell’appello principale e in accoglimento dell’appello incidentale,condannava l’avv. [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno in favore del [OSCURATO:PERSONA],nonché al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favoredell’avv. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9883/2025Numero sezionale 474/2026Numero di raccolta generale 8991/2026Data pubblicazione 09/04/20264.

Con ricorso notificato in data 22/4/2025, affidato a quattro motivi,l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la pronuncia; il [OSCURATO:PERSONA] si è difeso concontroricorso.

Si è formulata una proposta di definizione accelerata delricorso per inammissibilità, ma il 15/10/2025 il ricorrente ha depositatoistanza di decisione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.

Chiamataquindi la causa in adunanza camerale, entrambe le parti hannodepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE5.

Il primo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., lamenta violazione efalsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. nonché omessa e/o apparentemotivazione, “per aver la Corte dichiarato inattendibile il teste avv.Perillo basandosi su mere congetture ed ipotesi non suffragate daelementi concreti”.La Corte territoriale avrebbe fondato la propria decisione prima su unapresunta incapacità a testimoniare della teste Perillo e poi sulla suainattendibilità, senza adeguatamente scrutinare il complessivo quadroprobatorio, omettendo altresì la valutazione della documentazione asupporto prodotta in primo grado, concernente le attività espletatenella procedura esecutiva.6.

Il secondo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., denuncia“violazione e falsa applicazione dell’art. 246 c.p.c., per aver ritenutolegittima l’eccezione di incapacità a testimoniare del collaboratoredell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]”: la controparte avrebbe eccepito l’incapacità atestimoniare dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] solo dopo l’escussione del teste, ecomunque non l’avrebbe riproposta in sede di precisazione delleconclusioni; pertanto l’eccezione sarebbe stata priva di effetti.

Vienerichiamato, al riguardo, l’arresto delle Sezioni Unite (sent. n.9456/2023), secondo cui l’incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c.Numero registro generale 9883/2025Numero sezionale 474/2026Numero di raccolta generale 8991/2026Data pubblicazione 09/04/2026non è rilevabile d’ufficio e l’eccezione, ove non proposta primadell’ammissione del mezzo istruttorio, rimane definitivamente preclusa;qualora invece il mezzo sia stato ammesso e assunto, l’eventualenullità deve essere eccepita immediatamente dopo l’escussione delteste ex art. 157 c.p.c. e riproposta in sede di precisazione delleconclusioni, altrimenti l’eccezione deve intendersi rinunciata e non puòessere riproposta in sede di impugnazione.7.

Il terzo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., subordinatamente alprecedente motivo, prospetta “violazione e falsa applicazione dell’art.246 c.p.c., per aver ritenuto sussistente da un punto di vista giuridicol’interesse del testimone, in contrasto con la giurisprudenza dilegittimità”.

Il teste non avrebbe mai dichiarato di aver gestito la praticaCelardo con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], ma avrebbe asserito di aver solo coadiuvato ilprofessionista, e il primo giudice avrebbe ritenuto sussistente uninteresse non rilevante ex art. 246 c.p.c., ma idoneo ad incideresull’attendibilità della testimonianza.

La sentenza impugnata, invece,non avrebbe menzionato l’interesse che avrebbe portato il testimone arendere dichiarazioni non veritiere, sebbene l’avv. [OSCURATO:PERSONA] avesse avutosolo un semplice rapporto di collaborazione con l’avv. [OSCURATO:PERSONA].

Infine,anche laddove l’inattendibilità derivasse dal rapporto di collaborazionetra l’avv. [OSCURATO:PERSONA] – teste - e l’odierno appellante, tale ipotesi sarebbeesclusa dalla giurisprudenza più recente.8.

I motivi primo, secondo e terzo, da scrutinare congiuntamente perconnessione, sono inammissibili.8.1.

La Corte territoriale ha ritenuto, quale nucleo argomentativoassorbente, che la deposizione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] fosse inattendibile, eche, essendo essa posta a fondamento dell’impostazione difensivadell’appellante, tale inattendibilità escludesse la possibilità di ritenereraggiunta la prova delle circostanze dedotte.

Le doglianze, purprospettate formalmente come errores in procedendo o violazioni diNumero registro generale 9883/2025Numero sezionale 474/2026Numero di raccolta generale 8991/2026Data pubblicazione 09/04/2026legge, sono nella sostanza volte ad ottenere una diversa lettura delladeposizione e del complessivo materiale probatorio, richiedendo unnuovo apprezzamento di merito, estraneo al sindacato di legittimità.Né è fondato, come sostenuto in memoria, che il ricorrente nonintenda contestare la ricostruzione istruttoria, ma soltanto lasussistenza del c.d.

“minimo costituzionale” e/o la correttaapplicazione dell’art. 246 c.p.c.: anche tale prospettazione, infatti,costituisce lo schermo di un reale riesame del giudizio di attendibilitàdel teste, il quale appartiene al merito.8.2.

Quanto al terzo motivo, pure questo persegue un nuovoapprezzamento istruttorio, come tale riservato al giudice di merito edestraneo al giudizio di legittimità, proprio perché la valutazione diinattendibilità del teste, se motivata (come nel caso di specie)costituisce esercizio del potere valutativo del giudice di merito deltutto insindacabile.

Nel senso che, alla stregua del prudenteapprezzamento che guida la libera valutazione delle prove di cuiall'art. 116 c.p.c. (e, nel caso di specie, la Corte territoriale haadeguatamente spiegato le ragioni sulle non convincenti dichiarazionidella teste, collega di studio dell’avvocato convenuto) deve ritenersiche l'inattendibilità di una deposizione testimoniale può essere basataanche su un accertato rapporto tra il teste e le parti,indipendentemente dalla configurazione di una delle situazionipropriamente comportanti l'incapacità a testimoniare.9.

Il quarto motivo, ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., prospetta “omessoesame di un fatto decisivo (dichiarazioni rese in sede di interrogatorioformale dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e mancata contestazione di controparte, nota del12.2.1993 allegata alla querela depositata nel giudizio di appellodall’avv. [OSCURATO:PERSONA], contenente l’informativa) oggetto di discussione tra leparti”.Numero registro generale 9883/2025Numero sezionale 474/2026Numero di raccolta generale 8991/2026Data pubblicazione 09/04/2026L’accertata inattendibilità della testimonianza costituirebbe ragioneassorbente rispetto a ogni altra questione, nonostante che nel giudiziodi primo grado il ricorrente avrebbe offerto prova certa del proprioadempimento, emersa dalle risposte in interrogatorio formale delloavv.

Cillo, che avrebbe reso confessione dell’esistenza del mandatoprofessionale, aggiungendo ulteriori circostanze (incontri con l’attore,informativa sulla scadenza dell’ipoteca, esistenza di una letterariepilogativa) non contestate dalla controparte.

E nel giudizio di primogrado sarebbe stato provato documentalmente che i testimoni indottidal [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) avrebbero rilasciatodichiarazioni false (udienza 2.4.2015), determinanti la trasmissionedegli atti in Procura per il reato di falsa testimonianza (art. 372 c.p.),rilevante ai fini dell’art. 116 c.p.c.Ulteriore fatto decisivo omesso sarebbe il deposito in sede di appellodella denuncia-querela proposta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] contro i testimoni dicontroparte, con documentazione allegata da cui emergerebbel’informativa data al cliente, inclusa una nota/raccomandata del12.2.1993.

Tra i documenti vi sarebbe una raccomandata con ricevutadi ritorno, nella quale sarebbe scritto che l’iscrizione ipotecaria avevadurata ventennale dalla data di iscrizione, salvo rinnovo, fino al24.4.2005: prova che sarebbe stata discussa tra le parti, decisiva e nonesaminata dalla Corte d’appello.9.1.

La deduzione è inammissibile poiché, trattandosi di sentenzadoppiamente conforme, essa, ai sensi del novellato art. 360, commaquarto, c.p.c., avrebbe dovuto essere accompagnata dalla indicazionedi una eventuale diversità, nelle due decisioni, degli argomentiutilizzati per valutare i fatti di causa oggetto di discussione, il che nonè rinvenibile nel motivo di impugnazione (cfr., tra le tante, Cass. n.5947/2023).Numero registro generale 9883/2025Numero sezionale 474/2026Numero di raccolta generale 8991/2026Data pubblicazione 09/04/20269.2.

Del tutto errata in iure, poi, è l’attribuzione di valore probatorio, intesi non considerato, alle dichiarazioni a sé favorevoli rese dalla partein sede di interrogatorio formale, anche laddove esse non abbianocontenuto confessorio, ovvero non contengano affermazioni relative afatti sfavorevoli alla parte dichiarante e favorevoli all'altra parte, comenel caso di specie (Cass. n. 2017/4908; Cass. n. 4744/2005).9.3.

Il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., messo incausa riguardo alle dichiarazioni favorevoli rese dalla parte in sede diinterrogatorio formale, potrebbe inoltre valere solo per le allegazionidi parte ai fini dell'identificazione del tema della decisione, il qualedipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione dellerelative contestazioni o non contestazioni, non attenendo al momentodi valutazione delle prove, governato, invece, dal principio di liberoconvincimento del giudice di cui all’art. 116 c.p.c.9.4.

Né può trascurarsi che la Corte territoriale ha individuato nellaritenuta inattendibilità della deposizione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] una ragionedecisoria assorbente, onde le doglianze dirette a valorizzare ulteriorielementi istruttori si risolvono, in definitiva, in una critica del giudiziodi fatto compiuto dal giudice di merito.

Pertanto, oltre ad essere deltutto inconsistente in iure, la censura mira complessivamente a unriesame di merito, qui precluso.10.

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condannadel ricorrente alle spese, liquidate come in dispositivo.

Essendo l’esitodella controversia corrispondente a quello indicato nella proposta didefinizione accelerata, sussistono i presupposti per le ulterioricondanne ai sensi dell’ art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c. –anch’esse quantificate in dispositivo -, oltre al pagamento dell’ulterioreimporto per [OSCURATO:PERSONA] come per legge.

P.Q.MNumero registro generale 9883/2025Numero sezionale 474/2026Numero di raccolta generale 8991/2026Data pubblicazione 09/04/2026dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alcontroricorrente, le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro7.800, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in Euro 200, e agli accessori di legge;condanna altresì il ricorrente al pagamento al controricorrente di € 3.000ex art. 96, comma 3, c.p.c., e al pagamento di € 750 alla CassaAmmende, ex art. 96, comma 4, c.p.c.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il 5 febbraio 2026Il PresidenteChiara Graziosi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cato [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 681/2025 depositatail 12/2/2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:Numero registro generale 9883/2025Numero sezionale 474/2026Numero di raccolta generale 8991/2026Data pubblicazione 09/04/20261. [OSCURATO:PERSONA], odierno controricorrente, conveniva in giudizio innanzial Tribunale di Napoli l’avv. [OSCURATO:PERSONA], premettendo diessere creditore del sig. [OSCURATO:PERSONA] in forza di 19 cambiali insolute eprotestate, gravate di spese e garantite da ipoteca sul fabbricatoindustriale sito in Moschiano (AV), di proprietà del medesimo Pacia. Nelmaggio 1996 l’attore incaricava l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per intervenire, qualecreditore ipotecario, nella procedura esecutiva immobiliare n. 35/86,promossa da altro creditore contro [OSCURATO:PERSONA] innanzi al Tribunale diAvellino, nell’ambito della quale risultava pignorato anche l’immobilegravato da ipoteca in favore del [OSCURATO:PERSONA]. Nonostante l’intervento fossestato tempestivo, [OSCURATO:PERSONA] veniva ammesso a partecipare alladistribuzione del ricavato per complessivi € 152.717,45 (di cui €115.950,14 per capitale, interessi e spese, € 28.021,88 per interessilegali ed € 8.745,43 per spese legali), quale creditore chirografario,senza poter usufruire del privilegio ipotecario. Ciò in ragionedell’omesso rinnovo dell’iscrizione ipotecaria, effettuata nel maggio1985, che avrebbe dovuto essere rinnovata entro maggio 2005,risultando, in difetto, prescritta e non più azionabile. Adduceva che nel1996 egli aveva consegnato al difensore tutta la documentazioneoriginale concernente il credito (cambiali, atto di cessione, nota diiscrizione ipotecaria presso la Conservatoria di Avellino), affinché fosseinserita nella produzione di parte del procedimento esecutivo; che l’avv.Cillo non gli aveva comunicato la necessità di rinnovare l’ipoteca incorso di causa, onde evitare la perdita del diritto di prelazione; che,nonostante ciò, gli aveva richiesto il pagamento delle competenze perl’attività svolta, suscitando quindi nell’attuale ricorrente eccezione diinadempimento della controprestazione e invito del professionista aconsegnargli tutta la documentazione inerente all’intervento nellapredetta procedura esecutiva, nonché a risarcire i danni asseritamenteNumero registro generale 9883/2025Numero sezionale 474/2026Numero di raccolta generale 8991/2026Data pubblicazione 09/04/2026cagionati. La richiesta rimaneva inevasa, per cui il [OSCURATO:PERSONA] otteneva undecreto ingiuntivo per consegna di cose dal Tribunale di Napoli edivenuto definitivo, con cui veniva ordinato al creditore di restituireall’intimante tutta la produzione di parte depositata nell’ambito delprocedimento esecutivo. Previo espletamento dell’istruttoria, nelpresente giudizio il [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la condanna dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] alrisarcimento del danno patito, da individuarsi nella perdita del diritto diprelazione in sede di riparto, essendo rimasto insoddisfatto del propriocredito nella misura del 67%, con liquidazione anche a mezzo CTU ovenecessario, oltre accessori di legge, con vittoria di spese di lite e conSi costituiva l’avv. [OSCURATO:PERSONA], chiedendo, in via preliminare, che fossedichiarata l’incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli.Il Tribunale di Napoli, indicato da questa Suprema Corte comecompetente previo esperimento del regolamento di competenza, consentenza n. 8137/2019, condannava la parte convenuta al pagamento,in favore dell’attore, della somma di € 102.320,692, nonché alpagamento delle spese di lite. Inoltre, rimetteva gli atti alla Procuradella Repubblica di Napoli affinché valutasse la sussistenza di condottepenalmente rilevanti in capo ai testimoni [OSCURATO:PERSONA] e NicolaDifficile.2. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la sentenza. Resisteva il [OSCURATO:PERSONA],il quale proponeva appello incidentale per omesso rimborso degliesborsi sostenuti per il giudizio di primo grado ed erronea liquidazionedegli accessori dovuti sulla somma oggetto del risarcimento del danno.3. La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 681/2025, in rigettodell’appello principale e in accoglimento dell’appello incidentale,condannava l’avv. [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno in favore del [OSCURATO:PERSONA],nonché al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favoredell’avv. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9883/2025Numero sezionale 474/2026Numero di raccolta generale 8991/2026Data pubblicazione 09/04/20264. Con ricorso notificato in data 22/4/2025, affidato a quattro motivi,l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la pronuncia; il [OSCURATO:PERSONA] si è difeso concontroricorso. Si è formulata una proposta di definizione accelerata delricorso per inammissibilità, ma il 15/10/2025 il ricorrente ha depositatoistanza di decisione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. Chiamataquindi la causa in adunanza camerale, entrambe le parti hannodepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE5. Il primo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., lamenta violazione efalsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. nonché omessa e/o apparentemotivazione, “per aver la Corte dichiarato inattendibile il teste avv.Perillo basandosi su mere congetture ed ipotesi non suffragate daelementi concreti”.La Corte territoriale avrebbe fondato la propria decisione prima su unapresunta incapacità a testimoniare della teste Perillo e poi sulla suainattendibilità, senza adeguatamente scrutinare il complessivo quadroprobatorio, omettendo altresì la valutazione della documentazione asupporto prodotta in primo grado, concernente le attività espletatenella procedura esecutiva.6. Il secondo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., denuncia“violazione e falsa applicazione dell’art. 246 c.p.c., per aver ritenutolegittima l’eccezione di incapacità a testimoniare del collaboratoredell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]”: la controparte avrebbe eccepito l’incapacità atestimoniare dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] solo dopo l’escussione del teste, ecomunque non l’avrebbe riproposta in sede di precisazione delleconclusioni; pertanto l’eccezione sarebbe stata priva di effetti. Vienerichiamato, al riguardo, l’arresto delle Sezioni Unite (sent. n.9456/2023), secondo cui l’incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c.Numero registro generale 9883/2025Numero sezionale 474/2026Numero di raccolta generale 8991/2026Data pubblicazione 09/04/2026non è rilevabile d’ufficio e l’eccezione, ove non proposta primadell’ammissione del mezzo istruttorio, rimane definitivamente preclusa;qualora invece il mezzo sia stato ammesso e assunto, l’eventualenullità deve essere eccepita immediatamente dopo l’escussione delteste ex art. 157 c.p.c. e riproposta in sede di precisazione delleconclusioni, altrimenti l’eccezione deve intendersi rinunciata e non puòessere riproposta in sede di impugnazione.7. Il terzo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., subordinatamente alprecedente motivo, prospetta “violazione e falsa applicazione dell’art.246 c.p.c., per aver ritenuto sussistente da un punto di vista giuridicol’interesse del testimone, in contrasto con la giurisprudenza dilegittimità”. Il teste non avrebbe mai dichiarato di aver gestito la praticaCelardo con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], ma avrebbe asserito di aver solo coadiuvato ilprofessionista, e il primo giudice avrebbe ritenuto sussistente uninteresse non rilevante ex art. 246 c.p.c., ma idoneo ad incideresull’attendibilità della testimonianza. La sentenza impugnata, invece,non avrebbe menzionato l’interesse che avrebbe portato il testimone arendere dichiarazioni non veritiere, sebbene l’avv. [OSCURATO:PERSONA] avesse avutosolo un semplice rapporto di collaborazione con l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. Infine,anche laddove l’inattendibilità derivasse dal rapporto di collaborazionetra l’avv. [OSCURATO:PERSONA] – teste - e l’odierno appellante, tale ipotesi sarebbeesclusa dalla giurisprudenza più recente.8. I motivi primo, secondo e terzo, da scrutinare congiuntamente perconnessione, sono inammissibili.8.1. La Corte territoriale ha ritenuto, quale nucleo argomentativoassorbente, che la deposizione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] fosse inattendibile, eche, essendo essa posta a fondamento dell’impostazione difensivadell’appellante, tale inattendibilità escludesse la possibilità di ritenereraggiunta la prova delle circostanze dedotte. Le doglianze, purprospettate formalmente come errores in procedendo o violazioni diNumero registro generale 9883/2025Numero sezionale 474/2026Numero di raccolta generale 8991/2026Data pubblicazione 09/04/2026legge, sono nella sostanza volte ad ottenere una diversa lettura delladeposizione e del complessivo materiale probatorio, richiedendo unnuovo apprezzamento di merito, estraneo al sindacato di legittimità.Né è fondato, come sostenuto in memoria, che il ricorrente nonintenda contestare la ricostruzione istruttoria, ma soltanto lasussistenza del c.d. “minimo costituzionale” e/o la correttaapplicazione dell’art. 246 c.p.c.: anche tale prospettazione, infatti,costituisce lo schermo di un reale riesame del giudizio di attendibilitàdel teste, il quale appartiene al merito.8.2. Quanto al terzo motivo, pure questo persegue un nuovoapprezzamento istruttorio, come tale riservato al giudice di merito edestraneo al giudizio di legittimità, proprio perché la valutazione diinattendibilità del teste, se motivata (come nel caso di specie)costituisce esercizio del potere valutativo del giudice di merito deltutto insindacabile. Nel senso che, alla stregua del prudenteapprezzamento che guida la libera valutazione delle prove di cuiall'art. 116 c.p.c. (e, nel caso di specie, la Corte territoriale haadeguatamente spiegato le ragioni sulle non convincenti dichiarazionidella teste, collega di studio dell’avvocato convenuto) deve ritenersiche l'inattendibilità di una deposizione testimoniale può essere basataanche su un accertato rapporto tra il teste e le parti,indipendentemente dalla configurazione di una delle situazionipropriamente comportanti l'incapacità a testimoniare.9. Il quarto motivo, ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., prospetta “omessoesame di un fatto decisivo (dichiarazioni rese in sede di interrogatorioformale dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e mancata contestazione di controparte, nota del12.2.1993 allegata alla querela depositata nel giudizio di appellodall’avv. [OSCURATO:PERSONA], contenente l’informativa) oggetto di discussione tra leparti”.Numero registro generale 9883/2025Numero sezionale 474/2026Numero di raccolta generale 8991/2026Data pubblicazione 09/04/2026L’accertata inattendibilità della testimonianza costituirebbe ragioneassorbente rispetto a ogni altra questione, nonostante che nel giudiziodi primo grado il ricorrente avrebbe offerto prova certa del proprioadempimento, emersa dalle risposte in interrogatorio formale delloavv. Cillo, che avrebbe reso confessione dell’esistenza del mandatoprofessionale, aggiungendo ulteriori circostanze (incontri con l’attore,informativa sulla scadenza dell’ipoteca, esistenza di una letterariepilogativa) non contestate dalla controparte. E nel giudizio di primogrado sarebbe stato provato documentalmente che i testimoni indottidal [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) avrebbero rilasciatodichiarazioni false (udienza 2.4.2015), determinanti la trasmissionedegli atti in Procura per il reato di falsa testimonianza (art. 372 c.p.),rilevante ai fini dell’art. 116 c.p.c.Ulteriore fatto decisivo omesso sarebbe il deposito in sede di appellodella denuncia-querela proposta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] contro i testimoni dicontroparte, con documentazione allegata da cui emergerebbel’informativa data al cliente, inclusa una nota/raccomandata del12.2.1993. Tra i documenti vi sarebbe una raccomandata con ricevutadi ritorno, nella quale sarebbe scritto che l’iscrizione ipotecaria avevadurata ventennale dalla data di iscrizione, salvo rinnovo, fino al24.4.2005: prova che sarebbe stata discussa tra le parti, decisiva e nonesaminata dalla Corte d’appello.9.1. La deduzione è inammissibile poiché, trattandosi di sentenzadoppiamente conforme, essa, ai sensi del novellato art. 360, commaquarto, c.p.c., avrebbe dovuto essere accompagnata dalla indicazionedi una eventuale diversità, nelle due decisioni, degli argomentiutilizzati per valutare i fatti di causa oggetto di discussione, il che nonè rinvenibile nel motivo di impugnazione (cfr., tra le tante, Cass. n.5947/2023).Numero registro generale 9883/2025Numero sezionale 474/2026Numero di raccolta generale 8991/2026Data pubblicazione 09/04/20269.2. Del tutto errata in iure, poi, è l’attribuzione di valore probatorio, intesi non considerato, alle dichiarazioni a sé favorevoli rese dalla partein sede di interrogatorio formale, anche laddove esse non abbianocontenuto confessorio, ovvero non contengano affermazioni relative afatti sfavorevoli alla parte dichiarante e favorevoli all'altra parte, comenel caso di specie (Cass. n. 2017/4908; Cass. n. 4744/2005).9.3. Il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., messo incausa riguardo alle dichiarazioni favorevoli rese dalla parte in sede diinterrogatorio formale, potrebbe inoltre valere solo per le allegazionidi parte ai fini dell'identificazione del tema della decisione, il qualedipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione dellerelative contestazioni o non contestazioni, non attenendo al momentodi valutazione delle prove, governato, invece, dal principio di liberoconvincimento del giudice di cui all’art. 116 c.p.c.9.4. Né può trascurarsi che la Corte territoriale ha individuato nellaritenuta inattendibilità della deposizione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] una ragionedecisoria assorbente, onde le doglianze dirette a valorizzare ulteriorielementi istruttori si risolvono, in definitiva, in una critica del giudiziodi fatto compiuto dal giudice di merito. Pertanto, oltre ad essere deltutto inconsistente in iure, la censura mira complessivamente a unriesame di merito, qui precluso.10. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condannadel ricorrente alle spese, liquidate come in dispositivo. Essendo l’esitodella controversia corrispondente a quello indicato nella proposta didefinizione accelerata, sussistono i presupposti per le ulterioricondanne ai sensi dell’ art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c. –anch’esse quantificate in dispositivo -, oltre al pagamento dell’ulterioreimporto per [OSCURATO:PERSONA] come per legge. P.Q.MNumero registro generale 9883/2025Numero sezionale 474/2026Numero di raccolta generale 8991/2026Data pubblicazione 09/04/2026dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alcontroricorrente, le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro7.800, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in Euro 200, e agli accessori di legge;condanna altresì il ricorrente al pagamento al controricorrente di € 3.000ex art. 96, comma 3, c.p.c., e al pagamento di € 750 alla CassaAmmende, ex art. 96, comma 4, c.p.c.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il 5 febbraio 2026Il PresidenteChiara Graziosi
Sentenza Cassazione n. 08991/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris