CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05647/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t MOTIVAZIONE 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di L'Aquila ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], nella misura di anni uno e mesi due di reclusione e C 2000 di multa, in relazione all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.s30 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità. 3. Il motivo di ricorso in punto affermazione della responsabilità penale è privo di riferimenti critici al contenuto del provvedimento impugnato rispetto al quale la censura difensiva appare del tutto priva di specificità estrinseca (S.U. n. 8825 del 27 ottobre 2016, Galtelli, Rv 268822) e come tale inammissibile. Non si confronta il ricorrente con la motivazione della sentenza impugnata che ha ritenuto l'imputato autore delle ripetute cessioni sulla scorta dei messaggi whatsapp e conversazioni telegram (cfr. pagg. 5-7-), argomenti rispetto ai quali il ricorrente reitera la medesima doglianza secondo cui non sarebbe certa l'identificazione del soggetto cedente nell'imputato che in quanto meramente ripetitiva di quella già congruamente disattesa inammissibile per genericità. Ancora di recente, questa Corte ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608). Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 genna