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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 26534/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( BULGARIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto rigettarsi il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Potenza ha rigettato l'istanza di riparazione dell'errore giudiziario proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la carcerazione subita in eccesso rispetto al Siep n. 584/17/ calcolata in 388 giorni, dopo che nel giudizio di revisione era stata disposta la revoca della sentenza n. 1165/17 del 26 giugno 2017 del Tribunale di Brindisi, irrevocabile l'11 ottobre 2017, con la quale era stato condannato alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione. 1.1.In particolare l'iter processuale sottostante la richiesta era stato il seguente: - con provvedimento di cumulo n. 584/2017, notificato e reso esecutivo 1'8 novembre 2017, emesso sulla base di plurime sentenze, fra cui quella del 26 giugno 2017 del Tribunale di Brindisi di condanna alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione per i reati di cui all'art. 648 cod. pen., era stata applicata, stante il presofferto di 3 giorni, una condanna complessiva di anni 41mesi 3 giorni 27 di reclusione: Trendafilov era stato recluso, sulla base dell'ordine di esecuzione, presso la [OSCURATO:PERSONA] di Teramo - la sentenza del Tribunale di Brindisi del 26 giugno 2017, -V- irrevocabilel'11 ottobre era stata revocata nel giudizio di revisione dalla Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 637 cod. proc. pen.( ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 639 lett. a)rcod. proc. pen., per essere i fatti posti a fondamento della condanna di cui alla predetta sentenza inconciliabili con quelli posti a fondamento della sentenza di condanna del Giudice per le indagini Preliminari del Tribunale di Pescara del 29 giugno 2017.

1.2. La Corte di Appello ha la domanda di riparazione, rilevando che la carcerazione subita in eccesso, in conseguenza della revisione, era stata computata in fungibilità nella pena da espiare per diverso reato.

2. Avvero l'ordinanza, Trendafilov, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo con cui ha dedotto il vizio di motivazione nella parte in cui la domanda è stata rigettata in ragione dell'avvenuto computo in fungibilità della pena espiata in eccesso.

Il difensore rileva che Trendafilov aveva patito una ingiusta compressione della libertà personale per 388 giorni in quanto:- era stato emesso nei suoi confronti il provvedimento di cumulo (Siep n. 584/17) del 6 novembre 2017 della Procura della Repubblica di Brindisi, relativo a varie sentenze per una pena complessiva pari a anni 4p mesi 5 e giorni 27: tale titolo, relativo a pene concorrenti superiore ad anni 3, non permetteva la sospensione della esecuzione ex art. 656 comma 5 cod. proc. pen., sicché in data 8 novembre 2017 Trendaflov era stato ristretto presso la casa Circondariale di Teramo ove era restato sino al 30 maggio 2019, quando era stato ammesso al regime di detenzione domiciliare ex art. 47 quater Ord. Pen.

Sempre con il medesimo Siep n. 584/17, ma con Reg.

Cumuli n. 137/18 del 3 ottobre 2018 (notificato il 9 ottobre 2018 mentre l'istante era ristretto presso la CC di Teramo). relativo a varie sentenze fra cui la sentenza del Tribunale di Brindisi del 26 giugno 20171 irrevocabile 1'11 ottobre 2017, erano stati ricalcolati tutti gli assorbimenti e i presofferti/ con pena finale, stante la liberazione anticipata maturata e il periodo espiato, di anni 3 mesi 8 e giorni

8. Per effetto della revoca della sentenza del Tribunale di Brindisi del 26 giugno 2017, irrevocabile 1'11 ottobre 2017/ con condanna alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione, era stato emesso ulteriore cumulo in data 29 luglio 2020 con cui Trendafilov era stato scarcerato in via anticipata rispetto al fine pena all'epoca fissato al 2 dicembre 2020.

Di conseguenza, essendo l'ultima condanna definitiva quella del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile il 5 febbraio 2018, la Procura della Repubblica di Pescara aveva emesso Siep n. 647/18 con cui, considerati i mesi 3 e giorni 1 di presofferto posti in fungibilità con parte della condanna di anni 2 e mesi 6 della Sentenza Tribunale di Brindisi, aveva ricalcolato la pena residua pari a anni 1 e giorni 29 (anni 1 mesi 4- presofferto mesi 3 giorni 1) e l'aveva considerata espiata.

La pena residua in eccesso patita dq_ricorrente- secondo il difensore- era, dunque, di anni 17 mesi 5 e giorni 1 (anni 2 e mesi 6 - anni 1 e giorni 29) da cui andavano decurtati mesi 4 e giorni 3, pari al differenziale tra scarcerazione anticipata e fine pena.

La carcerazione in eccesso patita da Trendafilov era di anni 1 e giorni 28 per complessivi giorni 388.

3. Il Procuratore Generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere rigettato.2.

La Corte di Appello ha ritenuto non potersi ravvisare una ingiusta detenzione, in quanto dal provvedimento della Procura di Pescara n.

Siep 647/18 del 15 febbraio 2021 emergeva che: - considerati mesi 3 e giorni 1 di presofferto, ex art. 657 cod. proc. pen. posta in fungibilità parte della condanna pari a anni 2 e mesi 6 relativa alla sentenza del Tribunale di Brindisi del 26 giugno 2017( già espiata con il Siep n. 584/17 della procura di Brindisi, ma revocata con la sentenza di revisione della Corte di Appello di Potenza), la pena detentiva in eccesso era stata di anni 1 e giorni 29, espiata in relazione al periodo dal 30 settembre 2018 ottobre 2019; - Trendafilov era stato condannato con sentenza del Tribunale di Pescara del 29 giugno 2017, definitiva il 5 febbraio 2018, alla pena di anni 1( mesi 4 di reclusione e detta sentenza era stata ricompresa nel provvedimento di esecuzione della Procura di Pescara n.

Siep 647/18 del 15 febbraio 2021: con tale ultimo provvedimento, il periodo di anni 1 e giorni 29 di reclusione, scontato dall'istante in epoca successiva alla commissione dei reati di cui alla sentenza del Tribunale di Pescara, era stato computato in espiazione pena irrogata con tale ultima sentenza.

In ragione di ciò doveva, pertanto, ritenersi che il richiedente non avesse sofferto alcuna ingiustificata detenzione.

3. Il diritto alla riparazione, commisurata alla durata della espiazione della pena o internamento e alle conseguenze personali e famigliari derivanti dalla condanna, spettante a chi è stato prosciolto in sede di revision9 è escluso, ai sensi dell'art. 645, comma 3, cod. proc. pen. / per quella parte della pena detentiva che sia computata nella pena da espiare per un reato diverso a norma cm-ettall'art. 657 comma 2tcod. proc. pen. 4.

Il percorso argomentativo adottato è coerente con la disciplina su indicata e non è inficiato da alcun vizio.

L'ordinanza impugnata, infatti, considera il periodo di detenzione patito in forza della sentenza di condanna poi revocata, ma rileva che/in ragione dei Siep14-i sono succeduti e, da ultimo, del provvedimento della Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] n.647/2018 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], detto periodo era stato computato nella pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione di cui alla sentenza n.187/2017 del Tribunale di Pescara (definitiva il 5/2/2018).

A fronte di tale motivazione, il ricorrente si limita a ribadire che il condannato ha patito un eccesso di pena pari a 388 giorni, senza, peraltro, indicare quali dati sarebbero stati travisati dalla Corte di Appello, né tantomeno allegare atti dai quali possa evincersi detto travisamento.

5. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( BULGARIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto rigettarsi il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Potenza ha rigettato l'istanza di riparazione dell'errore giudiziario proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la carcerazione subita in eccesso rispetto al Siep n. 584/17/ calcolata in 388 giorni, dopo che nel giudizio di revisione era stata disposta la revoca della sentenza n. 1165/17 del 26 giugno 2017 del Tribunale di Brindisi, irrevocabile l'11 ottobre 2017, con la quale era stato condannato alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione. 1.1.In particolare l'iter processuale sottostante la richiesta era stato il seguente: - con provvedimento di cumulo n. 584/2017, notificato e reso esecutivo 1'8 novembre 2017, emesso sulla base di plurime sentenze, fra cui quella del 26 giugno 2017 del Tribunale di Brindisi di condanna alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione per i reati di cui all'art. 648 cod. pen., era stata applicata, stante il presofferto di 3 giorni, una condanna complessiva di anni 41mesi 3 giorni 27 di reclusione: Trendafilov era stato recluso, sulla base dell'ordine di esecuzione, presso la [OSCURATO:PERSONA] di Teramo - la sentenza del Tribunale di Brindisi del 26 giugno 2017, -V- irrevocabilel'11 ottobre era stata revocata nel giudizio di revisione dalla Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 637 cod. proc. pen.( ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 639 lett. a)rcod. proc. pen., per essere i fatti posti a fondamento della condanna di cui alla predetta sentenza inconciliabili con quelli posti a fondamento della sentenza di condanna del Giudice per le indagini Preliminari del Tribunale di Pescara del 29 giugno 2017. 1.2. La Corte di Appello ha la domanda di riparazione, rilevando che la carcerazione subita in eccesso, in conseguenza della revisione, era stata computata in fungibilità nella pena da espiare per diverso reato. 2. Avvero l'ordinanza, Trendafilov, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo con cui ha dedotto il vizio di motivazione nella parte in cui la domanda è stata rigettata in ragione dell'avvenuto computo in fungibilità della pena espiata in eccesso. Il difensore rileva che Trendafilov aveva patito una ingiusta compressione della libertà personale per 388 giorni in quanto:- era stato emesso nei suoi confronti il provvedimento di cumulo (Siep n. 584/17) del 6 novembre 2017 della Procura della Repubblica di Brindisi, relativo a varie sentenze per una pena complessiva pari a anni 4p mesi 5 e giorni 27: tale titolo, relativo a pene concorrenti superiore ad anni 3, non permetteva la sospensione della esecuzione ex art. 656 comma 5 cod. proc. pen., sicché in data 8 novembre 2017 Trendaflov era stato ristretto presso la casa Circondariale di Teramo ove era restato sino al 30 maggio 2019, quando era stato ammesso al regime di detenzione domiciliare ex art. 47 quater Ord. Pen. Sempre con il medesimo Siep n. 584/17, ma con Reg. Cumuli n. 137/18 del 3 ottobre 2018 (notificato il 9 ottobre 2018 mentre l'istante era ristretto presso la CC di Teramo). relativo a varie sentenze fra cui la sentenza del Tribunale di Brindisi del 26 giugno 20171 irrevocabile 1'11 ottobre 2017, erano stati ricalcolati tutti gli assorbimenti e i presofferti/ con pena finale, stante la liberazione anticipata maturata e il periodo espiato, di anni 3 mesi 8 e giorni 8. Per effetto della revoca della sentenza del Tribunale di Brindisi del 26 giugno 2017, irrevocabile 1'11 ottobre 2017/ con condanna alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione, era stato emesso ulteriore cumulo in data 29 luglio 2020 con cui Trendafilov era stato scarcerato in via anticipata rispetto al fine pena all'epoca fissato al 2 dicembre 2020. Di conseguenza, essendo l'ultima condanna definitiva quella del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile il 5 febbraio 2018, la Procura della Repubblica di Pescara aveva emesso Siep n. 647/18 con cui, considerati i mesi 3 e giorni 1 di presofferto posti in fungibilità con parte della condanna di anni 2 e mesi 6 della Sentenza Tribunale di Brindisi, aveva ricalcolato la pena residua pari a anni 1 e giorni 29 (anni 1 mesi 4- presofferto mesi 3 giorni 1) e l'aveva considerata espiata. La pena residua in eccesso patita dq_ricorrente- secondo il difensore- era, dunque, di anni 17 mesi 5 e giorni 1 (anni 2 e mesi 6 - anni 1 e giorni 29) da cui andavano decurtati mesi 4 e giorni 3, pari al differenziale tra scarcerazione anticipata e fine pena. La carcerazione in eccesso patita da Trendafilov era di anni 1 e giorni 28 per complessivi giorni 388. 3. Il Procuratore Generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere rigettato.2. La Corte di Appello ha ritenuto non potersi ravvisare una ingiusta detenzione, in quanto dal provvedimento della Procura di Pescara n. Siep 647/18 del 15 febbraio 2021 emergeva che: - considerati mesi 3 e giorni 1 di presofferto, ex art. 657 cod. proc. pen. posta in fungibilità parte della condanna pari a anni 2 e mesi 6 relativa alla sentenza del Tribunale di Brindisi del 26 giugno 2017( già espiata con il Siep n. 584/17 della procura di Brindisi, ma revocata con la sentenza di revisione della Corte di Appello di Potenza), la pena detentiva in eccesso era stata di anni 1 e giorni 29, espiata in relazione al periodo dal 30 settembre 2018 ottobre 2019; - Trendafilov era stato condannato con sentenza del Tribunale di Pescara del 29 giugno 2017, definitiva il 5 febbraio 2018, alla pena di anni 1( mesi 4 di reclusione e detta sentenza era stata ricompresa nel provvedimento di esecuzione della Procura di Pescara n. Siep 647/18 del 15 febbraio 2021: con tale ultimo provvedimento, il periodo di anni 1 e giorni 29 di reclusione, scontato dall'istante in epoca successiva alla commissione dei reati di cui alla sentenza del Tribunale di Pescara, era stato computato in espiazione pena irrogata con tale ultima sentenza. In ragione di ciò doveva, pertanto, ritenersi che il richiedente non avesse sofferto alcuna ingiustificata detenzione. 3. Il diritto alla riparazione, commisurata alla durata della espiazione della pena o internamento e alle conseguenze personali e famigliari derivanti dalla condanna, spettante a chi è stato prosciolto in sede di revision9 è escluso, ai sensi dell'art. 645, comma 3, cod. proc. pen. / per quella parte della pena detentiva che sia computata nella pena da espiare per un reato diverso a norma cm-ettall'art. 657 comma 2tcod. proc. pen. 4. Il percorso argomentativo adottato è coerente con la disciplina su indicata e non è inficiato da alcun vizio. L'ordinanza impugnata, infatti, considera il periodo di detenzione patito in forza della sentenza di condanna poi revocata, ma rileva che/in ragione dei Siep14-i sono succeduti e, da ultimo, del provvedimento della Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] n.647/2018 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], detto periodo era stato computato nella pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione di cui alla sentenza n.187/2017 del Tribunale di Pescara (definitiva il 5/2/2018). A fronte di tale motivazione, il ricorrente si limita a ribadire che il condannato ha patito un eccesso di pena pari a 388 giorni, senza, peraltro, indicare quali dati sarebbero stati travisati dalla Corte di Appello, né tantomeno allegare atti dai quali possa evincersi detto travisamento. 5. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deciso
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