Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 35332/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 del TRIBUNALE di VELLETRIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la conversione del ricorso in appello. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Velletri lo ha dichiarato colpevole del reato di porto ingiustificato di due coltelli a serramanico fuori dall'abitazione e, per l'effetto, lo ha condannato alla pena pecuniaria di euro 1.000,00 di ammenda, oltre alla confisca di quanto in sequestro.

2. Il ricorrente ha articolato due motivi.

2.1. Con il primo denunzia vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità.

Il Tribunale - sostiene il ricorrente - ha, da una parte, valutato negativamente la deposizione resa dal testimone Bruni, sulla base di incongruenze poco significative, ed ha valorizzato in chiave accusatoria la condotta processuale di Nardecchia, rimasto legittimamente assente, dall'altra, ha ignorato la documentazione prodotta dalla difesa attestante il giustificato motivo del porto dei coltelli rinvenuti nella autovettura, ossia lo svolgimento da parte dell'imputato di attività lavorativa di giardiniere.

2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in ordine all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

Il Tribunale ha attribuito decisiva rilevanza alla biografia criminale e ai precedenti penali, peraltro non specifici, discostandosi dall'orientamento giurisprudenziale secondo cui il giudizio sulla particolare tenuità del fatto deve essere complessivo, implicando la valutazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta relative alle modalità della condotta, al grado di colpevoiezza e all'entità del danno.

Per di più, le modalità della condotta sono state contraddittoriamente ritenute di lieve entità ai fini della concessione della speciale attenuante di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente va respinta la richiesta, formulata dal Procuratore generale in sede di conclusioni, di convertire il ricorso in cassazione in appello.

Trova, infatti, applicazione la disposizione di cui all'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. ("sono inappellabili le sentenze di condanna relative a contravvenzioni per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda e le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa") sicché con il proposto mezzo di impugnazione sono deducibilì tutti ì vizi indicati dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017, Agatì, Rv. 270801 - 01).

2. Il primo motivo non supera il preliminare vaglio di ammissibilità perché pur formalmente strutturato come denuncia di vizi motivazione, nella sostanza sollecita, mediante una diversa lettura delle prove, appezzamenti di merito preclusi nel giudizio di legittimità.

In ogni caso, è manifestamente infondato posto che il "giustificato motivo" rilevante ai sensi dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti (Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Naimi , Rv. 276187 - 01; Sez. 1, n. 18925 del 26/02/2013, Carrara, Rv. 256007 - 01).3.

Il secondo motivo è fondato.

Il Tribunale ha denegato l'applicazione della declaratoria di non punibilità sulla scorta della biografia penale dell'imputato, della condotta successiva al reato e dell'assenza di resipiscenza che, tuttavia, sono elementi diversi da quelli indicati dall'art. 131-bis cod. pen., ai fini della valutazione della particolare tenuità del fatto.

Tale norma, infatti, fa riferimento alle modalità della condotta, all'esiguità del danno o del pericolo e al comportamento abituale.

4. A fronte di un ricorso ammissibile, va rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art.129, comma 1 cod. proc. pen., che la contravvenzione è estinta, essendo decorso dalla sua consumazione (2 ottobre 2015) il termine di prescrizione di cinque anni.

Non sussistendo evidenti elementi per pervenire al proscioglimento nel merito, la sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione, mantenendo ferma la confisca obbligatoria disposta in sede di merito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 del TRIBUNALE di VELLETRIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la conversione del ricorso in appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Velletri lo ha dichiarato colpevole del reato di porto ingiustificato di due coltelli a serramanico fuori dall'abitazione e, per l'effetto, lo ha condannato alla pena pecuniaria di euro 1.000,00 di ammenda, oltre alla confisca di quanto in sequestro. 2. Il ricorrente ha articolato due motivi. 2.1. Con il primo denunzia vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità. Il Tribunale - sostiene il ricorrente - ha, da una parte, valutato negativamente la deposizione resa dal testimone Bruni, sulla base di incongruenze poco significative, ed ha valorizzato in chiave accusatoria la condotta processuale di Nardecchia, rimasto legittimamente assente, dall'altra, ha ignorato la documentazione prodotta dalla difesa attestante il giustificato motivo del porto dei coltelli rinvenuti nella autovettura, ossia lo svolgimento da parte dell'imputato di attività lavorativa di giardiniere. 2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in ordine all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Il Tribunale ha attribuito decisiva rilevanza alla biografia criminale e ai precedenti penali, peraltro non specifici, discostandosi dall'orientamento giurisprudenziale secondo cui il giudizio sulla particolare tenuità del fatto deve essere complessivo, implicando la valutazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta relative alle modalità della condotta, al grado di colpevoiezza e all'entità del danno. Per di più, le modalità della condotta sono state contraddittoriamente ritenute di lieve entità ai fini della concessione della speciale attenuante di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente va respinta la richiesta, formulata dal Procuratore generale in sede di conclusioni, di convertire il ricorso in cassazione in appello. Trova, infatti, applicazione la disposizione di cui all'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. ("sono inappellabili le sentenze di condanna relative a contravvenzioni per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda e le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa") sicché con il proposto mezzo di impugnazione sono deducibilì tutti ì vizi indicati dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017, Agatì, Rv. 270801 - 01). 2. Il primo motivo non supera il preliminare vaglio di ammissibilità perché pur formalmente strutturato come denuncia di vizi motivazione, nella sostanza sollecita, mediante una diversa lettura delle prove, appezzamenti di merito preclusi nel giudizio di legittimità. In ogni caso, è manifestamente infondato posto che il "giustificato motivo" rilevante ai sensi dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti (Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Naimi , Rv. 276187 - 01; Sez. 1, n. 18925 del 26/02/2013, Carrara, Rv. 256007 - 01).3. Il secondo motivo è fondato. Il Tribunale ha denegato l'applicazione della declaratoria di non punibilità sulla scorta della biografia penale dell'imputato, della condotta successiva al reato e dell'assenza di resipiscenza che, tuttavia, sono elementi diversi da quelli indicati dall'art. 131-bis cod. pen., ai fini della valutazione della particolare tenuità del fatto. Tale norma, infatti, fa riferimento alle modalità della condotta, all'esiguità del danno o del pericolo e al comportamento abituale. 4. A fronte di un ricorso ammissibile, va rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art.129, comma 1 cod. proc. pen., che la contravvenzione è estinta, essendo decorso dalla sua consumazione (2 ottobre 2015) il termine di prescrizione di cinque anni. Non sussistendo evidenti elementi per pervenire al proscioglimento nel merito, la sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione, mantenendo ferma la confisca obbligatoria disposta in sede di merito. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizion
Sentenza Cassazione n. 35332/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris