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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 maggio 2021

Cassazione n. 47434/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 24 maggio 2021, e depositata in data 11 giugno 2021, il Tribunale di Napoli, pronunciando in sede di riesame, ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari per il delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati di frode fiscale, riciclaggio e indebita compensazione.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolato in tre motivi.

Con il primo motivo si denuncia vizio di motivazione in ordine alla affermazione della esistenza dell'associazione per delinquere, erroneamente ritenuta non contestata in sede di riesame.

Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione per travisamento della prova con riguardo all'affermato coinvolgimento dell'odierno ricorrente in altri procedimenti con alcuni degli attuali coindagati, sebbene in nessuno di questi [OSCURATO:PERSONA] risulti essere stato coinvolto.

Con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione con riguardo al fumus commissi delicti, per la valorizzazione di conversazioni intercettate e della documentazione rinvenuta nel corso dell'attività di indagine, nonostante la loro scarsa concludenza.

3. Successivamente, ha presentato rinuncia al ricorso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], quale difensore e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], evidenziando che la misura cautelare è stata revocata con provvedimento del Tribunale di Napoli, emesso in data 13 ottobre 2021.

4. Il ricorso è inammissibile per sopraggiunta carenza di interesse.

Ed infatti, la sopravvenuta revoca della misura cautelare personale e l'assenza di richiesta di una pronuncia ai fini del procedimento di riparazione per l'ingiusta detenzione determinano l'inutilità di qualunque decisione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti, costituente l'oggetto delle questioni proposte con il ricorso.

Invero, secondo un principio ampiamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità, avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata, il ricorso per cassazione è ammissibile a condizione che il ricorrente coltivi l'impugnazione ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione e che egli abbia manifestato tale volontà nello stesso ricorso personalmente o a mezzo di difensore munito di procura speciale, in quanto la domanda di riparazione è atto riservato personalmente alla parte, come si evince dal combinato disposto degli artt. 315, comma 3, e 645, comma 1, cod. proc. pen. (così Sez. 6, n. 48583 del 15/10/2019, Capristo, Rv. 277567-01, ma anche Sez.

U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini, Rv. 249002-01).

5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per sopraggiunta carenza di interesse non segue la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende e neppure al pagamento delle spese del procedimento.Costituisce infatti principio consolidato, enunciato anche dalle Sezioni Unite, quello secondo cui, alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse determinata da causa non imputabile al ricorrente, come avviene in caso di successiva revoca del provvedimento impugnato, non segue alcuna condanna al pagamento delle spese processuali o al versamento di una somma in favore della cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno dell'interesse alla decisione determinato da causa non imputabile al ricorrente non configura un'ipotesi di soccombenza di quest'ultimo (così, da ultimo, Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785-01, nonché, in precedenza, tra le altre, Sez.

U, n. 31524 del 14/07/2004, Litteri, Rv. 228168-01, e Sez.

U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166-01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di int

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 24 maggio 2021, e depositata in data 11 giugno 2021, il Tribunale di Napoli, pronunciando in sede di riesame, ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari per il delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati di frode fiscale, riciclaggio e indebita compensazione. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolato in tre motivi. Con il primo motivo si denuncia vizio di motivazione in ordine alla affermazione della esistenza dell'associazione per delinquere, erroneamente ritenuta non contestata in sede di riesame. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione per travisamento della prova con riguardo all'affermato coinvolgimento dell'odierno ricorrente in altri procedimenti con alcuni degli attuali coindagati, sebbene in nessuno di questi [OSCURATO:PERSONA] risulti essere stato coinvolto. Con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione con riguardo al fumus commissi delicti, per la valorizzazione di conversazioni intercettate e della documentazione rinvenuta nel corso dell'attività di indagine, nonostante la loro scarsa concludenza. 3. Successivamente, ha presentato rinuncia al ricorso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], quale difensore e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], evidenziando che la misura cautelare è stata revocata con provvedimento del Tribunale di Napoli, emesso in data 13 ottobre 2021. 4. Il ricorso è inammissibile per sopraggiunta carenza di interesse. Ed infatti, la sopravvenuta revoca della misura cautelare personale e l'assenza di richiesta di una pronuncia ai fini del procedimento di riparazione per l'ingiusta detenzione determinano l'inutilità di qualunque decisione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti, costituente l'oggetto delle questioni proposte con il ricorso. Invero, secondo un principio ampiamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità, avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata, il ricorso per cassazione è ammissibile a condizione che il ricorrente coltivi l'impugnazione ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione e che egli abbia manifestato tale volontà nello stesso ricorso personalmente o a mezzo di difensore munito di procura speciale, in quanto la domanda di riparazione è atto riservato personalmente alla parte, come si evince dal combinato disposto degli artt. 315, comma 3, e 645, comma 1, cod. proc. pen. (così Sez. 6, n. 48583 del 15/10/2019, Capristo, Rv. 277567-01, ma anche Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini, Rv. 249002-01). 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per sopraggiunta carenza di interesse non segue la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende e neppure al pagamento delle spese del procedimento.Costituisce infatti principio consolidato, enunciato anche dalle Sezioni Unite, quello secondo cui, alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse determinata da causa non imputabile al ricorrente, come avviene in caso di successiva revoca del provvedimento impugnato, non segue alcuna condanna al pagamento delle spese processuali o al versamento di una somma in favore della cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno dell'interesse alla decisione determinato da causa non imputabile al ricorrente non configura un'ipotesi di soccombenza di quest'ultimo (così, da ultimo, Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785-01, nonché, in precedenza, tra le altre, Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004, Litteri, Rv. 228168-01, e Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166-01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di int
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