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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021

Cassazione n. 04395/2022

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di CONEGLIANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, il Giudice di pace di Conegliano ha dichiarato l'improcedibilità dell'azione penale promossa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Corpt2 in relazione al reato ascrittogli di cui all'art. 581 cod. pen., per remissione di querela. 2.Avverso il provvedimento indicato propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia denunciando, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., inosservanza di norme processuali in relazione agli artt. 125, comma 3, 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. con riferimento alla omessa motivazione, risultando la sentenza priva della concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto su cui fonda, non potendosi individuare la natura della remissione di querela presentata, le modalità di accettazione della stessa, con conseguente nullità della pronuncia.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, poiché il giudice di pace ha chiaramente indicato — ciò che esclude la denunciata carenza grafica di motivazione — nella remissione di querela accettata dall'imputato la ragione della dichiarazione di improcedibilità dell'azione penale.

Assumendo rilievo una questione processuale, il Procuratore generale, ai fini dell'interesse ad impugnare, avrebbe dovuto, eventualmente, indicare se gli indicati presupposti della decisione fossero o non realmente sussistenti in atti (giacché la questione attinente alla procedibilità dell'azione penale è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento e, quindi, anche davanti alla Corte di cassazione, sebbene non dedotta nel grado di appello: Sez. 3, n. 24146 del 14/03/2019, M, Rv. 27598101).

Nella stessa prospettiva, questa Corte, anche nella sua composizione più autorevole, ha ritenuto inammissibile per difetto di interesse persino il ricorso proposto dal Pubblico Ministero avverso la sentenza di condanna priva di motivazione, in quanto nel nostro ordinamento non sussiste la possibilità di proporre impugnazioni che si risolvano in una mera pretesa teorica preordinata all'astratta osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisione, ma è, invece, sempre necessario che il ricorrente abbia un concreto interesse all'impugnazione, con la conseguenza che deve essere comunque dedotto un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall'annullamento della decisione impugnata (Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv. 251693; ex multis, Sez. 5, n. 35722 del 29/04/2013, Vacca, Rv. 256950).

Non risulta, in definitiva, indicato, in concreto, l'atto mancante o viziato, considerato il contenuto del verbale di udienza nella quale il giudice ha preso atto dell'intervenuta remissione di querela e della contestuale accettazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 11/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di CONEGLIANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, il Giudice di pace di Conegliano ha dichiarato l'improcedibilità dell'azione penale promossa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Corpt2 in relazione al reato ascrittogli di cui all'art. 581 cod. pen., per remissione di querela. 2.Avverso il provvedimento indicato propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia denunciando, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., inosservanza di norme processuali in relazione agli artt. 125, comma 3, 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. con riferimento alla omessa motivazione, risultando la sentenza priva della concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto su cui fonda, non potendosi individuare la natura della remissione di querela presentata, le modalità di accettazione della stessa, con conseguente nullità della pronuncia. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, poiché il giudice di pace ha chiaramente indicato — ciò che esclude la denunciata carenza grafica di motivazione — nella remissione di querela accettata dall'imputato la ragione della dichiarazione di improcedibilità dell'azione penale. Assumendo rilievo una questione processuale, il Procuratore generale, ai fini dell'interesse ad impugnare, avrebbe dovuto, eventualmente, indicare se gli indicati presupposti della decisione fossero o non realmente sussistenti in atti (giacché la questione attinente alla procedibilità dell'azione penale è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento e, quindi, anche davanti alla Corte di cassazione, sebbene non dedotta nel grado di appello: Sez. 3, n. 24146 del 14/03/2019, M, Rv. 27598101). Nella stessa prospettiva, questa Corte, anche nella sua composizione più autorevole, ha ritenuto inammissibile per difetto di interesse persino il ricorso proposto dal Pubblico Ministero avverso la sentenza di condanna priva di motivazione, in quanto nel nostro ordinamento non sussiste la possibilità di proporre impugnazioni che si risolvano in una mera pretesa teorica preordinata all'astratta osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisione, ma è, invece, sempre necessario che il ricorrente abbia un concreto interesse all'impugnazione, con la conseguenza che deve essere comunque dedotto un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall'annullamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv. 251693; ex multis, Sez. 5, n. 35722 del 29/04/2013, Vacca, Rv. 256950). Non risulta, in definitiva, indicato, in concreto, l'atto mancante o viziato, considerato il contenuto del verbale di udienza nella quale il giudice ha preso atto dell'intervenuta remissione di querela e della contestuale accettazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 11/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 04395/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris