CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 23758/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Foggia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] Masellis, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza; udito l'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso. Cr eRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in oggetto, il Tribunale di Foggia rigettava l'appello cautelare presentato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro il rigetto dell'istanza con cui il loro difensore aveva chiesto il dissequestro del libretto di risparmio aperto dalla [OSCURATO:PERSONA], coniuge del [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito di un procedimento in materia di sostanze stupefacenti. 2. Ha presentato ricorso l'[OSCURATO:PERSONA], nell'interesse degli indagati, deducendo i seguenti due motivi. 2.1. Violazione dell'art. 323, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Sia nel dispositivo sia nella motivazione, il Tribunale di Foggia nulla ha statuito sul sequestro preventivo disposto in fase di indagini preliminari, con conseguente perdita di efficacia dello stesso, cui non è seguita la confisca. Prima il Tribunale di Foggia e poi il Giudice dell'appello cautelare hanno continuato a negare tale effetto, sulla scorta della presunta non irrevocabilità della sentenza sul punto, ritenendo che l'istanza debba esser indirizzata al giudice dell'esecuzione, una volta diventata la pronuncia irrevocabile. Tuttavia, la Corte d'appello non potrebbe disporre la confisca perché, in tal caso, dovrebbe pronunciarsi oltre il devoluto, operando una reformatio in peius. Tali considerazioni trovano conferma nel parere rilasciato dalla Procura della Repubblica di Bari che non impugnò in sede di appello la mancata statuizione sulla confisca, rappresentando di aver incaricato un consulente, il quale aveva accertato non soltanto la lecita provenienza delle somme di denaro sottoposte a sequestro preventivo, ma anche l'assenza di elementi da cui desumere l'interposizione fittizia dell'intestatario del conto corrente con il reale utilizzatore. 2.2. Violazione dell'art. 321, comma 3, cod. proc. pen. e dell'art. 240-bis cod. pen., e vizio o mancanza di motivazione. Con motivazione illogica e apparente il Tribunale dell'appello cautelare ha escluso qualsiasi elemento in favore sia della lecita provenienza delle somme sia della assenza di presunzione di possesso delle stesse da parte dell'imputato, argomentando soltanto dal rapporto coniugale tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. È stato dunque violato anche l'art. 321, comma 3, cod. proc. pen., che statuisce la revoca immediata del sequestro quando ne risultino mancare le condizioni di applicabilità. All'istanza di dissequestro la difesa aveva allegato una serie di documenti che dimostravano la lecita provenienza delle somme ed anche che il conto corrente non era intestato alla [OSCURATO:PERSONA] fittiziamente, essendo stato da lei aperto in epoca 2antecedente alla nascita del rapporto sentimentale con il marito, sicché le somme ivi presenti non erano riconducibili alle attività illecite di quest'ultimo. Conclusione, come già riferito, confermata dal consulente della Procura. L'ordinanza impugnata non ha motivato adeguatamente sul punto, operando oltretutto un'inversione dell'onere probatorio, posto che avrebbe dovuto dimostrare, esso, l'illecita provenienza delle somme e la fittizia intestazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Come anche ritenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] generale, infondata appare la deduzione difensiva, contenuta nel primo motivo di ricorso, sulla formazione di un giudicato c.d. progressivo in ragione della mancata pronuncia in merito alla confisca del denaro nella sentenza di condanna e alla luce della mancata impugnazione, da parte del Pubblico ministero, dell'ordinanza impugnata. 1.1. Ad analoga eccezione il Tribunale ha risposto come, premesso che, in caso di mancata previsione nel corpo della sentenza di condanna in ordine alla confisca dei beni, il rimedio è quello dell'appello o, in caso di irrevocabilità della sentenza, l'incidente di esecuzione, la mancata pronuncia non può essere letta come statuizione e nemmeno interpretata come assenza dei presupposti di legge per disporre la confisca, trattandosi semplicemente di una omissione (come tale, inidonea alla formazione di un giudicato progressivo). E ha citato, sul punto, la sentenza Sez. U, n. 3423 del 29/10/2020, dep. 2021, Gialluisi, Rv. 280261, per cui se l'annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata. 1.2. La motivazione è esente da decisivi vizi. Vero è che il giudice di appello, in mancanza di gravame del pubblico ministero, non può disporre la confisca non ordinata dal giudice di primo grado, ostandovi il divieto di reformatio in peius. Nondimeno, all'omissione del provvedimento può porsi rimedio in sede di esecuzione, ai sensi dell'art. 676 c.p.p. (Sez. 3, n. 7587 del 13.11.2019, deo. 2020, Al., Rv. 278598). Peraltro, anche di recente questa Corte ha ribadito che, in tema di misure cautelari reali, è riferito alle sole sentenze di condanna definitive il disposto dell'art. 323, comma 3, cod. proc. pen., a termini del quale il vincolo di indisponibilità conseguente al sequestro preventivo permane sul bene solo se ne è disposta la confisca, sicché, nel caso di sentenza di condanna non definitiva, potendo la confisca intervenire anche nei successivi gradi di giudizio, il silenzio della decisione in ordine alla sorte dei beni sequestrati non ne impone la 3restituzione in via automatica, sempre che il giudice, chiamato a decidere della relativa istanza, argomenti la persistenza delle esigenze che hanno giustificato l'adozione del vincolo (Sez. 6, n. 2249 del 05/11/2025, dep. 2026, Vetrano, Rv. 289225). Sul piano della ratio - si osserva pressocché testualmente nel citato arresto giurisprudenziale - essendo il sequestro preventivo strumentale rispetto alla decisione finale, solo una volta esaurito l'intero percorso decisorio della regiudicanda viene meno la ragione del protrarsi del vincolo di indisponibilità sul bene che non debba essere sottoposto a confisca, per cui, ferma restando la possibilità di disporre la confisca obbligatoria o quella allargata anche in sede esecutiva, il limite massimo della ultrattività del sequestro preventivo, in caso di sentenza non definitiva di condanna, è costituito dalla definizione del giudizio di cognizione. E, a sostegno di questa conclusione, sul piano letterale, si richiama l'attenzione sul fatto che, mentre l'art. 323, comma 1, cod. proc. pen. prevede che «con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, ancorché soggetta a impugnazione, il giudice ordina che le cose sequestrate siano restituite a chi ne abbia diritto, quando non deve disporre la confisca a norma dell'articolo 240 del codice penale», con riferimento alle sentenze di condanna, il successivo comma 3 stabilisce che, «se è pronunciata sentenza di condanna, gli effetti del sequestro permangono quando è stata disposta la confisca delle cose sequestrate». Si conviene, dunque, con la conclusione espressa dal citato precedente, secondo cui dal confronto tra le due disposizioni (in particolare, dall'inciso sulla non definitività della sentenza di proscioglimento in quanto ancora soggetta ad impugnazione, presente nel solo primo comma) emerge la necessità di una contestuale decisione sulle sorti dei beni in sequestro nel solo caso in cui sia emessa una sentenza di proscioglimento e non anche ove il processo esiti nella condanna dell'imputato. 2. Diverso discorso vale per il secondo motivo di ricorso, che appare fondato nei termini di seguito specificati. Premesso che i limiti della ricorribilità in cassazione dei provvedimenti in materia cautelare reale sono ristretti ma che costituiscono violazione di legge legittimante il ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma primo, cod. proc. pen. sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argonnentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile4 a D2l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, Faiella, Rv. 269296), proprio tale profilo risulta ricorrente nel caso di specie. I Giudici dell'appello cautelare hanno infatti omesso di fornire qualsivoglia risposta alle deduzioni con cui l'appellante aveva eccepito la mancata considerazione del parere favorevole del Pubblico Ministero all'istanza di dissequestro, nonché della consulenza - su cui tale parere era basato - in cui si rappresentava l'esito degli accertamenti effettuati da un consulente all'uopo da questi nominato, da cui - secondo i rilievi difensivi - si sarebbe desunta il difetto dei presupposti per la confisca di cui all'art. 240-bis cod. pen. L'omessa valutazione si correla anche all'improprio riferimento, contenuto nel provvedimento impugnato, alla mancata produzione di documentazione dirimente in ordine alla non fittizietà della posizione della [OSCURATO:PERSONA]: si tratta invero di affermazione che muove dall'erroneo presupposto che debba provarsi la non fittizietà, quando al contrario il presupposto della misura è costituito dalla sussistenza di elementi idonei a riferire il bene a soggetto diverso dal titolare apparente, cioè al soggetto nei cui confronti soltanto dovrebbero ravvisarsi i requisiti legittimanti. 3. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata. L'annullamento deve essere disposto con rinvio ai giudici dell'appello cautelare affinché colmino la rilevata lacuna motivazionale. P.Q.M. Annull P.Q.M