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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 39780/2025

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza con laquale il Tribunale locale aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cuiall’art. 95 d.P.R., n. 115 del 2002, contestatogli per avere, nell’istanza volta ad ottenere l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, falsamente attestato un reddito inferiore a quello accertato a seguitodi controlli eseguiti dalla Guardia di Finanza.

Inspecie la Corte ha respinto i motivi di appello con cui si deduceva l’insussistenzadell’elemento soggettivo, stante il modesto livello culturale del ricorrente che gli impediva di comprendere la differenza tra reddito prodottoe quello indicato nella d ichiarazione ISEE e con cui, in subordine, siinvocava il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 biscod. pen. nonché, in via ulteriormente gradata, il riconoscimento delle circostanzeattenuanti generiche oltre che della sospensione condizionale dellapena.

2. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell’interesse del Pistoneaffidato ad un unico articolato motivo. 2.1.Si deduce la violazione dell’art. 606, lett. e) cod. proc. pen. e, in specie, cumulativamente, la mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione.

In tesi difensiva, il modesto livello culturale del ricorrente non gli avrebbe consentito di co mprendere la differenza tra il reddito percepito e le risultanze dell’attestazione ISEE.

Difetterebbe, dunque, la prova in merito alla sussistenza del dolo.

A ciò aggiunge il ricorrente di essersi affidato all’epoca ad un commercialista che, dopo qualche t empo, è stato tratto in arresto per truffa e altri reati contro il patrimonio. 2.2.Per altro verso si invoca il riconoscimento dell’art. 131 bis cod. pen.stante l’occasionalità della condotta.

2.3. Sotto ulteriore profilo si chiede il giudizio di prevalenza delle circostanzeattenuanti generiche sulla contestata aggravante e il beneficio dellasospensione condizionale della pena. 3.Lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATOIN DIRITTO 1.Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. [OSCURATO:PERSONA], ha richiamato e fatto proprie, a giustificazione del ravvisato dolo delreato, le considerazioni svolte dal primo giudice, rispetto alle quali la difesa avevaopposto i medesimi argomenti oggi ribaditi, senza un reale confronto con le sentenzeconformi.

La motivazione censurata è del tutto coerente con i principi più volteaffermati da questa Corte di legittimità.

Lesentenze conformi hanno evidenziato che con la sottoscrizione dell’istanza ilPistone si è assunto la responsabilità di quanto dichiarato e hanno escluso che lafalsa dichiarazione sia frutto di un errore o dell’affidamento nelle informazioni forniteglidal commercialista.

Dettaaffermazione, secondo i giudici di merito, è risultata del tutto priva di riscontro ed è stato posto l’accento sulla circostanza che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ha affermatodi avere lavorato e percepito i redditi che aveva dichiarato.

Né risulta che [OSCURATO:PERSONA] a bbia omesso il pagamento delle imposte calcolate sulla base del redditoimponibile inserito nella dichiarazione dei redditi o che abbia denunciato eventualicondotte illecite del commercialista.

Conmotivazione non manifestamente illogica né contraddittoria e men che meno carente è stato ritenuto che trattandosi di redditi percepiti dall’imputato «egliavrebbe ben potuto e dovuto conoscerne la consistenza, al di là di quanto asseritamenteindicatogli dal proprio commercialista», avuto riguardo allo scarto trail reddito imponibile dichiarato (€ 28.909,00) e quello contenuto nell’istanza di ammissionealpatrocinio (€ 9.300,00).

Proprio detta sproporzione è stata ritenuta, nellesentenze conformi, i donea a rendere priva di plausibilità logica l’ipotesi che lafalsità sia stata frutto di una mera “leggerezza”.

Nonha mancato la Corte di rilevare, nel rigettare lo specifico motivo di appelloproposto sul punto che la censura «non collima con le dichiarazioni da lui stessorese, in udienza, in ordine alle svariate attività lavorative (lavori di pulizia, unimpiego in un bar e persino la gestione di una pizzeria) che aveva esercitato nelcorso del 2018.

Inproposito si intende in questa sede riaffermare il principio già richiamato daigiudici di merito secondo cui «in tema di patrocinio a spese dello Stato, l’errore sullanozione di reddito ai fini dell’ammissione al beneficio non esclude l’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non trattandosi di errore su legge extrapenale, posto che l’art. 76 del medesimo decretoè espressamente richiamato dalla predetta norma incriminatrice» (Sez. 4, n. 418 del 25/11/2021, dep. 2022, Rv. 282560 – 01; Sez. 4, n. 47760 del 11/07/2018,Rv. 274354 - 01). 2.Il ricorso è inammissibile anche con riferimento agli ulteriori profili relativi almancato riconoscimento dell’art. 131 bis, delle circostanze attenuanti generiche intermini di prevalenza e alla sospensione condizionale della pena.

QuestaCorte di legittimità ha costantemente affermato il principio secondo cui in tema di ricorso per cassazione, la denuncia promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione di legge nonché della mancanza, contraddittorietào manifesta il logicità della motivazione, rende i motivi aspecifici eil ricorso inammissibile ai sensi degli artt. 581, co. 1, lett. c) e 591, co. 1, lett. c),cod. proc. pen.

«non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l’impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motiviquelli suscettibili di utile scrutinio» (Sez. 4 n. 8294 del 01/02/2024 non massimata,Sez. 1, n. 39122 del 22/9/2015, Rv. 264535; conf.

Sez. 2, n. 19712 del06/02/2015, Rv. 263541 ) .

E',infatti, onere del ricorrente indicare sotto quale profilo la motivazione risulti mancante, in quale parte risulti contraddittoria e dove manifestamente illogica(così Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Rv. 277518, nella cui motivazione, laCorte ha precisato che, al fine della valutazione dell'ammissibilità dei motivi di ricorso,può essere considerato strumento esplicativo del dato normativo dettato dall'art. 606 cod. proc. pen. il "Protocollo d'intesa tra Corte di cassazione e il ConsiglioNazionale Forense sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale",sottoscritto il 17 dicembre 2015).

Giàin precedenza (Sez. 2, n. 31811 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Sardo, Rv. 254328 che richiamaSez. 6, n. 32227 del 16/7/2007, Sez. 6, n. 800 del 6/12/2011 dep. 2012, Bidognetti) erano stati ritenuti inammissibili per aspecificità quei ricorsi che si limitavano a prosp ettare vizi di legittimità del provvedimento impugnato enunciandoi motivi in forma perplessa o alternativa.

Nelcaso in esame la modalità espositiva si discosta dal modello legale di ricorsoper cassazione che deve strutturarsi per motivi tipici a critica vincolata.

I motivi,infatti,sono quelli tipizzati nella previsione tassativa dell’art. 606 cod. proc. pen.,mentre il «vincolo della critica è rappresentato, ovviamente, dal testo del provvedimento impugnato».

Il ricorso, a ben vedere, che ripropone anche graficamentel’atto di appello, si limita a riformulare le richieste già avanzate alla [OSCURATO:PERSONA], ribadendole dinanzi a questa Corte di legittimità .

Per altro verso, le doglianze sottoposte all’esame della Corte territoriale eranoconnotate da patente genericità il che impone di riaffermare il principio secondocui «il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici,proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto diricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concretotale sanzione» (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Rv. 283808 - 01). 3.Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazionedella causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000)

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza con laquale il Tribunale locale aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cuiall’art. 95 d.P.R., n. 115 del 2002, contestatogli per avere, nell’istanza volta ad ottenere l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, falsamente attestato un reddito inferiore a quello accertato a seguitodi controlli eseguiti dalla Guardia di Finanza. Inspecie la Corte ha respinto i motivi di appello con cui si deduceva l’insussistenzadell’elemento soggettivo, stante il modesto livello culturale del ricorrente che gli impediva di comprendere la differenza tra reddito prodottoe quello indicato nella d ichiarazione ISEE e con cui, in subordine, siinvocava il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 biscod. pen. nonché, in via ulteriormente gradata, il riconoscimento delle circostanzeattenuanti generiche oltre che della sospensione condizionale dellapena. 2. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell’interesse del Pistoneaffidato ad un unico articolato motivo. 2.1.Si deduce la violazione dell’art. 606, lett. e) cod. proc. pen. e, in specie, cumulativamente, la mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione. In tesi difensiva, il modesto livello culturale del ricorrente non gli avrebbe consentito di co mprendere la differenza tra il reddito percepito e le risultanze dell’attestazione ISEE. Difetterebbe, dunque, la prova in merito alla sussistenza del dolo. A ciò aggiunge il ricorrente di essersi affidato all’epoca ad un commercialista che, dopo qualche t empo, è stato tratto in arresto per truffa e altri reati contro il patrimonio. 2.2.Per altro verso si invoca il riconoscimento dell’art. 131 bis cod. pen.stante l’occasionalità della condotta. 2.3. Sotto ulteriore profilo si chiede il giudizio di prevalenza delle circostanzeattenuanti generiche sulla contestata aggravante e il beneficio dellasospensione condizionale della pena. 3.Lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATOIN DIRITTO 1.Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. [OSCURATO:PERSONA], ha richiamato e fatto proprie, a giustificazione del ravvisato dolo delreato, le considerazioni svolte dal primo giudice, rispetto alle quali la difesa avevaopposto i medesimi argomenti oggi ribaditi, senza un reale confronto con le sentenzeconformi. La motivazione censurata è del tutto coerente con i principi più volteaffermati da questa Corte di legittimità. Lesentenze conformi hanno evidenziato che con la sottoscrizione dell’istanza ilPistone si è assunto la responsabilità di quanto dichiarato e hanno escluso che lafalsa dichiarazione sia frutto di un errore o dell’affidamento nelle informazioni forniteglidal commercialista. Dettaaffermazione, secondo i giudici di merito, è risultata del tutto priva di riscontro ed è stato posto l’accento sulla circostanza che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ha affermatodi avere lavorato e percepito i redditi che aveva dichiarato. Né risulta che [OSCURATO:PERSONA] a bbia omesso il pagamento delle imposte calcolate sulla base del redditoimponibile inserito nella dichiarazione dei redditi o che abbia denunciato eventualicondotte illecite del commercialista. Conmotivazione non manifestamente illogica né contraddittoria e men che meno carente è stato ritenuto che trattandosi di redditi percepiti dall’imputato «egliavrebbe ben potuto e dovuto conoscerne la consistenza, al di là di quanto asseritamenteindicatogli dal proprio commercialista», avuto riguardo allo scarto trail reddito imponibile dichiarato (€ 28.909,00) e quello contenuto nell’istanza di ammissionealpatrocinio (€ 9.300,00). Proprio detta sproporzione è stata ritenuta, nellesentenze conformi, i donea a rendere priva di plausibilità logica l’ipotesi che lafalsità sia stata frutto di una mera “leggerezza”. Nonha mancato la Corte di rilevare, nel rigettare lo specifico motivo di appelloproposto sul punto che la censura «non collima con le dichiarazioni da lui stessorese, in udienza, in ordine alle svariate attività lavorative (lavori di pulizia, unimpiego in un bar e persino la gestione di una pizzeria) che aveva esercitato nelcorso del 2018. Inproposito si intende in questa sede riaffermare il principio già richiamato daigiudici di merito secondo cui «in tema di patrocinio a spese dello Stato, l’errore sullanozione di reddito ai fini dell’ammissione al beneficio non esclude l’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non trattandosi di errore su legge extrapenale, posto che l’art. 76 del medesimo decretoè espressamente richiamato dalla predetta norma incriminatrice» (Sez. 4, n. 418 del 25/11/2021, dep. 2022, Rv. 282560 – 01; Sez. 4, n. 47760 del 11/07/2018,Rv. 274354 - 01). 2.Il ricorso è inammissibile anche con riferimento agli ulteriori profili relativi almancato riconoscimento dell’art. 131 bis, delle circostanze attenuanti generiche intermini di prevalenza e alla sospensione condizionale della pena. QuestaCorte di legittimità ha costantemente affermato il principio secondo cui in tema di ricorso per cassazione, la denuncia promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione di legge nonché della mancanza, contraddittorietào manifesta il logicità della motivazione, rende i motivi aspecifici eil ricorso inammissibile ai sensi degli artt. 581, co. 1, lett. c) e 591, co. 1, lett. c),cod. proc. pen. «non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l’impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motiviquelli suscettibili di utile scrutinio» (Sez. 4 n. 8294 del 01/02/2024 non massimata,Sez. 1, n. 39122 del 22/9/2015, Rv. 264535; conf. Sez. 2, n. 19712 del06/02/2015, Rv. 263541 ) . E',infatti, onere del ricorrente indicare sotto quale profilo la motivazione risulti mancante, in quale parte risulti contraddittoria e dove manifestamente illogica(così Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Rv. 277518, nella cui motivazione, laCorte ha precisato che, al fine della valutazione dell'ammissibilità dei motivi di ricorso,può essere considerato strumento esplicativo del dato normativo dettato dall'art. 606 cod. proc. pen. il "Protocollo d'intesa tra Corte di cassazione e il ConsiglioNazionale Forense sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale",sottoscritto il 17 dicembre 2015). Giàin precedenza (Sez. 2, n. 31811 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Sardo, Rv. 254328 che richiamaSez. 6, n. 32227 del 16/7/2007, Sez. 6, n. 800 del 6/12/2011 dep. 2012, Bidognetti) erano stati ritenuti inammissibili per aspecificità quei ricorsi che si limitavano a prosp ettare vizi di legittimità del provvedimento impugnato enunciandoi motivi in forma perplessa o alternativa. Nelcaso in esame la modalità espositiva si discosta dal modello legale di ricorsoper cassazione che deve strutturarsi per motivi tipici a critica vincolata. I motivi,infatti,sono quelli tipizzati nella previsione tassativa dell’art. 606 cod. proc. pen.,mentre il «vincolo della critica è rappresentato, ovviamente, dal testo del provvedimento impugnato». Il ricorso, a ben vedere, che ripropone anche graficamentel’atto di appello, si limita a riformulare le richieste già avanzate alla [OSCURATO:PERSONA], ribadendole dinanzi a questa Corte di legittimità . Per altro verso, le doglianze sottoposte all’esame della Corte territoriale eranoconnotate da patente genericità il che impone di riaffermare il principio secondocui «il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici,proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto diricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concretotale sanzione» (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Rv. 283808 - 01). 3.Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazionedella causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000)
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