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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 novembre 2021

Cassazione n. 26307/2026

Testo disponibile della fonte

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ammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 12 settembre 2025, divenuta definitiva il 12 dicembre2025, la Corte d’appello di Brescia condannava XXXXXXXXXXXXXXXXXalla penaritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 110, 81, 648 bis, cod. pen.2.

Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguitoenunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con un unico motivo, il ricorrente presenta istanza di rimessione intermini per l’impugnazione, con riferimento alla sentenza sopra menzionata,rilevando di non aver potuto proporre tempestivo ricorso per Cassazione, a causadel decesso del difensore di fiducia domiciliatario durante la pendenza dei terminiper l'impugnazione e della sua condizione psicofisica, attestata dal ricovero inambito ospedaliero psichiatrico in data 14 dicembre 2025.

Dette circostanzeimpedivano al ricorrente di attivarsi tempestivamente per la tutela dei propridiritti, non avendo egli avuto notizia della mancata impugnazione ovvero delpassaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Si rimarca, infine, chel’istanza è proposta nel rispetto dei termini dei trenta giorni, previsto dall’art.175, comma 2 bis, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, il mancato ovvero inesattoadempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di proporreimpugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è di per sé idoneo a realizzare leipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittimano la restituzione neltermine, dovendosi valutare, caso per caso, le modalità di controllo dell'assistitosull'esatta osservanza dell'incarico conferito ed il quadro normativo in cui siinserisce la vicenda oggetto del procedimento (Sez. 6, n. 2112 del 16/11/2021,dep. 2022, Coppola, Rv. 282667 – 01: fattispecie di decesso del difensore, la cuirisalenza ad epoca significativamente anteriore alla scadenza del termine perimpugnare è stata ritenuta asseverare il disinteresse della parte all'espletamentodel mandato defensionale).Sulla base di tale indicazione ermeneutica, occorre dunque valutare lepeculiarità del caso di specie, verificando se il ricorrente abbia adempiutoall’onere di controllo sull'esatta osservanza dell'incarico difensivo conferito, cheincombe sull’assistito, ovvero se la causa di forza maggiore (morte deldifensore), invocata nel ricorso, abbia costituito un effettivo ostacolo a tal fine,impedendogli di proporre tempestivo ricorso per cassazione.Con specifiche allegazioni, il ricorrente ha dimostrato che il decesso delproprio difensore di fiducia domiciliatario avveniva il 30 settembre 2025, dunquedurante la pendenza dei termini per l'impugnazione.

In quel tempo, egli versavain una condizione di grave disagio psichico, che ne comprometteva le capacitàcognitive, ciò che è attestato dal ricovero presso il reparto psichiatrico in data 14dicembre 2025.

Il ricorrente ha altresì dimostrato di aver avuto effettivaconoscenza del procedimento soltanto a seguito della notifica, recante la data del5 febbraio 2026, dell’ordine di esecuzione per la carcerazione e contestualedecreto di sospensione, emesso in data 30 gennaio 2026.Il presente ricorso veniva presentato in data 18 febbraio 2026 e, quindi, neltermine, imposto dall’art. 175, comma 2 bis, cod. proc. pen., dei «trenta giornida quello in cui l’imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento»(cfr. Sez. 6, n. 41381 del 08/11/2011, Esposito, Rv. 251067 – 01:«l'impossibilità di esercizio del mandato da parte del difensore di fiducia perarresto o morte intervenute nelle more del termine per impugnare la sentenza,dà luogo ad un caso di forza maggiore, cui consegue il diritto del nuovo difensoreeventualmente nominato dall'imputato alla restituzione nel suddetto terminenella sua integralità».

Cfr. anche Sez. 5, n. 34875 del 05/04/2004, Renda, Rv.229887 – 01: «una volta accertata la tempestività della richiesta e la sussistenzadei presupposti stabiliti dall'art. 175 cod. proc. pen., l'interessato è restituito neltermine stabilito a pena di decadenza, intendendosi per tale l'intero termine enon la frazione di esso che residua al momento del verificarsi del presuppostolegittimante la restituzione»: nella specie, la Corte ha ritenuto che non fossecorretta la decisione del giudice di merito il quale aveva stabilito che larestituzione nel termine doveva riguardare solo i giorni residui per proporreimpugnazione e doveva decorrere dalla cessazione del presupposto legittimantela restituzione stessa).3.

Per le ragioni illustrate, il Collegio restituisce il ricorrente nel termine perproporre ricorso avverso la sentenza n. 1154/2025 del 12/09/2025 della Corte diappello di Brescia, che dichiara non esecutiva e, per l’effetto, revoca l'ordine diesecuzione della predetta sentenza, eventualmente emesso nelle more,disponendo la liberazione dell'imputato eventualmente ristretto, se non detenutoper altro titolo o causa.

Dispone, inoltre, che la presente ordinanza sia notificataall'imputato e al suo difensore e comunicata al p.m. competente per l'esecuzionenonché al giudice del merito, a cui vanno trasmessi gli atti perché proceda agliadempimenti di cui agli artt. 164 - 165 bis disp. att. cod. proc. pen.

Dichiara lasospensione dei termini di prescrizione dalla notificazione dell'estrattocontumaciale di detta sentenza alla notificazione della presente ordinanza.

P.Q.MRestituisce XXXXXXXXXXXXXXXXX nel termine per proporre ricorso avverso lasentenza n. 1154/2025 del 12/09/2025 della Corte di appello di Brescia, chedichiara non esecutiva.

Revoca per l'effetto l'ordine di esecuzione della predettasentenza eventualmente emesso nelle more e dispone la liberazionedell'imputato eventualmente ristretto se non detenuto per altro titolo o causa.Dispone che la presente ordinanza sia notificata all'imputato e al suo difensore ecomunicata al p.m. competente per l'esecuzione nonché al giudice del merito, acui vanno trasmessi gli atti perché proceda agli adempimenti di cui agli artt. 164- 165 bis disp. att. cod. proc. pen.

Dichiara la sospensione dei termini diprescrizione dalla notificazione dell'estratto contumaciale di detta sentenza allanotificazione della presente ordinanza.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 12 settembre 2025, divenuta definitiva il 12 dicembre2025, la Corte d’appello di Brescia condannava XXXXXXXXXXXXXXXXXalla penaritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 110, 81, 648 bis, cod. pen.2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguitoenunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con un unico motivo, il ricorrente presenta istanza di rimessione intermini per l’impugnazione, con riferimento alla sentenza sopra menzionata,rilevando di non aver potuto proporre tempestivo ricorso per Cassazione, a causadel decesso del difensore di fiducia domiciliatario durante la pendenza dei terminiper l'impugnazione e della sua condizione psicofisica, attestata dal ricovero inambito ospedaliero psichiatrico in data 14 dicembre 2025. Dette circostanzeimpedivano al ricorrente di attivarsi tempestivamente per la tutela dei propridiritti, non avendo egli avuto notizia della mancata impugnazione ovvero delpassaggio in giudicato della sentenza di condanna. Si rimarca, infine, chel’istanza è proposta nel rispetto dei termini dei trenta giorni, previsto dall’art.175, comma 2 bis, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Secondo la giurisprudenza di legittimità, il mancato ovvero inesattoadempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di proporreimpugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è di per sé idoneo a realizzare leipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittimano la restituzione neltermine, dovendosi valutare, caso per caso, le modalità di controllo dell'assistitosull'esatta osservanza dell'incarico conferito ed il quadro normativo in cui siinserisce la vicenda oggetto del procedimento (Sez. 6, n. 2112 del 16/11/2021,dep. 2022, Coppola, Rv. 282667 – 01: fattispecie di decesso del difensore, la cuirisalenza ad epoca significativamente anteriore alla scadenza del termine perimpugnare è stata ritenuta asseverare il disinteresse della parte all'espletamentodel mandato defensionale).Sulla base di tale indicazione ermeneutica, occorre dunque valutare lepeculiarità del caso di specie, verificando se il ricorrente abbia adempiutoall’onere di controllo sull'esatta osservanza dell'incarico difensivo conferito, cheincombe sull’assistito, ovvero se la causa di forza maggiore (morte deldifensore), invocata nel ricorso, abbia costituito un effettivo ostacolo a tal fine,impedendogli di proporre tempestivo ricorso per cassazione.Con specifiche allegazioni, il ricorrente ha dimostrato che il decesso delproprio difensore di fiducia domiciliatario avveniva il 30 settembre 2025, dunquedurante la pendenza dei termini per l'impugnazione. In quel tempo, egli versavain una condizione di grave disagio psichico, che ne comprometteva le capacitàcognitive, ciò che è attestato dal ricovero presso il reparto psichiatrico in data 14dicembre 2025. Il ricorrente ha altresì dimostrato di aver avuto effettivaconoscenza del procedimento soltanto a seguito della notifica, recante la data del5 febbraio 2026, dell’ordine di esecuzione per la carcerazione e contestualedecreto di sospensione, emesso in data 30 gennaio 2026.Il presente ricorso veniva presentato in data 18 febbraio 2026 e, quindi, neltermine, imposto dall’art. 175, comma 2 bis, cod. proc. pen., dei «trenta giornida quello in cui l’imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento»(cfr. Sez. 6, n. 41381 del 08/11/2011, Esposito, Rv. 251067 – 01:«l'impossibilità di esercizio del mandato da parte del difensore di fiducia perarresto o morte intervenute nelle more del termine per impugnare la sentenza,dà luogo ad un caso di forza maggiore, cui consegue il diritto del nuovo difensoreeventualmente nominato dall'imputato alla restituzione nel suddetto terminenella sua integralità». Cfr. anche Sez. 5, n. 34875 del 05/04/2004, Renda, Rv.229887 – 01: «una volta accertata la tempestività della richiesta e la sussistenzadei presupposti stabiliti dall'art. 175 cod. proc. pen., l'interessato è restituito neltermine stabilito a pena di decadenza, intendendosi per tale l'intero termine enon la frazione di esso che residua al momento del verificarsi del presuppostolegittimante la restituzione»: nella specie, la Corte ha ritenuto che non fossecorretta la decisione del giudice di merito il quale aveva stabilito che larestituzione nel termine doveva riguardare solo i giorni residui per proporreimpugnazione e doveva decorrere dalla cessazione del presupposto legittimantela restituzione stessa).3. Per le ragioni illustrate, il Collegio restituisce il ricorrente nel termine perproporre ricorso avverso la sentenza n. 1154/2025 del 12/09/2025 della Corte diappello di Brescia, che dichiara non esecutiva e, per l’effetto, revoca l'ordine diesecuzione della predetta sentenza, eventualmente emesso nelle more,disponendo la liberazione dell'imputato eventualmente ristretto, se non detenutoper altro titolo o causa. Dispone, inoltre, che la presente ordinanza sia notificataall'imputato e al suo difensore e comunicata al p.m. competente per l'esecuzionenonché al giudice del merito, a cui vanno trasmessi gli atti perché proceda agliadempimenti di cui agli artt. 164 - 165 bis disp. att. cod. proc. pen. Dichiara lasospensione dei termini di prescrizione dalla notificazione dell'estrattocontumaciale di detta sentenza alla notificazione della presente ordinanza. P.Q.MRestituisce XXXXXXXXXXXXXXXXX nel termine per proporre ricorso avverso lasentenza n. 1154/2025 del 12/09/2025 della Corte di appello di Brescia, chedichiara non esecutiva. Revoca per l'effetto l'ordine di esecuzione della predettasentenza eventualmente emesso nelle more e dispone la liberazionedell'imputato eventualmente ristretto se non detenuto per altro titolo o causa.Dispone che la presente ordinanza sia notificata all'imputato e al suo difensore ecomunicata al p.m. competente per l'esecuzione nonché al giudice del merito, acui vanno trasmessi gli atti perché proceda agli adempimenti di cui agli artt. 164- 165 bis disp. att. cod. proc. pen. Dichiara la sospensione dei termini diprescrizione dalla notificazione dell'estratto contumaciale di detta sentenza allanotificazione della presente ordinanza.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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