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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 giugno 2021

Cassazione n. 33171/2021

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la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 7637-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di PA1 CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] 97103880585; - intimata - avverso la sentenza n. 655/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 14/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G.7637/2019 [OSCURATO:PERSONA]: l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di difensore di [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato, ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ., istanza di correzione dell'errore materiale contenuto nell'Ordinanza di questa Corte n.65 del 2019, emessa nel giudizio d'impugnazione intentato da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze depositata in data 21 marzo 2017, denunziando l'omissione nel dispositivo della distrazione delle spese legali a carico della Società risultata soccombente, in favore del difensore della parte vittoriosa, dichiaratosi antistatario; questa Corte con Ordinanza interlocutoria n. 32459 del 2019, nel rinviare la causa a nuovo ruolo, aveva rilevato che il ricorso era stato proposto dal difensore, il quale dichiarava di agire quale procuratore di [OSCURATO:PERSONA], in forza della procura rilasciata a margine del controricorso nel giudizio di cassazione, ma che l'atto risultava formato e sottoscritto dal solo procuratore; prima di assumere ogni decisione in merito, aveva, dunque, stabilito che l'istanza di correzione materiale per omessa distrazione delle spese di lite, dovesse essere notificata anche alla parte rappresentata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza con riserva, all'esito della verifica dell'ottemperanza del termine, di provvedere sulla chiesta correzione; [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: dagli atti non risulta che la parte ricorrente abbia provveduto ad espletare l'adempimento richiesto; pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Sez.

Un.n.9438 del 2002; Cass. n.10203 del 2009; Cass. n.21213 del 2013); la natura del giudizio non contempla l'applicazione dell'art. 13 co.1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 17 giugno 2021 (Margherita [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 7637-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di PA1 CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] 97103880585; - intimata - avverso la sentenza n. 655/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 14/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G.7637/2019 [OSCURATO:PERSONA]: l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di difensore di [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato, ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ., istanza di correzione dell'errore materiale contenuto nell'Ordinanza di questa Corte n.65 del 2019, emessa nel giudizio d'impugnazione intentato da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze depositata in data 21 marzo 2017, denunziando l'omissione nel dispositivo della distrazione delle spese legali a carico della Società risultata soccombente, in favore del difensore della parte vittoriosa, dichiaratosi antistatario; questa Corte con Ordinanza interlocutoria n. 32459 del 2019, nel rinviare la causa a nuovo ruolo, aveva rilevato che il ricorso era stato proposto dal difensore, il quale dichiarava di agire quale procuratore di [OSCURATO:PERSONA], in forza della procura rilasciata a margine del controricorso nel giudizio di cassazione, ma che l'atto risultava formato e sottoscritto dal solo procuratore; prima di assumere ogni decisione in merito, aveva, dunque, stabilito che l'istanza di correzione materiale per omessa distrazione delle spese di lite, dovesse essere notificata anche alla parte rappresentata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza con riserva, all'esito della verifica dell'ottemperanza del termine, di provvedere sulla chiesta correzione; [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: dagli atti non risulta che la parte ricorrente abbia provveduto ad espletare l'adempimento richiesto; pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Sez. Un.n.9438 del 2002; Cass. n.10203 del 2009; Cass. n.21213 del 2013); la natura del giudizio non contempla l'applicazione dell'art. 13 co.1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 17 giugno 2021 (Margherita [OSCURATO:PERSONA]
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