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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07558/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, alla pena ritenuta di giustizia, articolando due motivi di ricorso, deduce, nel primo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto a norma dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, invece che a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, e, nel secondo, la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonché, nel motivo aggiunto, la violazione di legge e il vizio di motivazione relativamente alla mancata dichiarazione di estinzione per prescrizione della condotta relativa alle droghe leggere; Constatato che la richiesta di rinvio per l'adesione all'astensione proclamata dalle Camere penali non può essere accolta, perché il presente ricorso è trattato secondo il modulo procedimentale cui all'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., in relazione al quale non è prevista una udienza con la partecipazione personale delle parti, ma solo il contraddittorio scritto; Considerato che il primo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse consistono in mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata ha spiegato analiticamente perché deve escludersi la lieve entità del fatto, evidenziando, in particolare, che la droga sequestrata era custodita non solo in un pacchetto di sigarette, ma, principalmente in un apposito nascondiglio, costituito da una "tasca" ricavata sul retro dello schienale del sedile la passeggero, che dalla stessa erano ricavabili 189 dosi di eroina, 69 dosi di hashish e 1.000 dosi di cocaina, e che l'autovettura era stata presa a noleggio; Osservato che il secondo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, le quali, inoltre, denunciano vizi di motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, in quanto l'imputato è stato condannato ad una pena pari al minimo, e con concessione delle attenuanti generiche nella misura massima consentita; Reputato che il motivo aggiunto, con il quale si chiede dichiararsi l'estinzione del reato per prescrizione nella parte relativa alle droghe leggere, è, in disparte da ogni altra considerazione, privo di specificità, perché l'imputato è stato condannato esclusivamente per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, e per lo stesso è stata fissata una pena base nel minimo edittale di sei anni di reclusione ed è stata applicata una riduzione per le attenuanti generiche nella misura massima consentita di un terzo; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, alla pena ritenuta di giustizia, articolando due motivi di ricorso, deduce, nel primo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto a norma dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, invece che a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, e, nel secondo, la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonché, nel motivo aggiunto, la violazione di legge e il vizio di motivazione relativamente alla mancata dichiarazione di estinzione per prescrizione della condotta relativa alle droghe leggere; Constatato che la richiesta di rinvio per l'adesione all'astensione proclamata dalle Camere penali non può essere accolta, perché il presente ricorso è trattato secondo il modulo procedimentale cui all'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., in relazione al quale non è prevista una udienza con la partecipazione personale delle parti, ma solo il contraddittorio scritto; Considerato che il primo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse consistono in mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata ha spiegato analiticamente perché deve escludersi la lieve entità del fatto, evidenziando, in particolare, che la droga sequestrata era custodita non solo in un pacchetto di sigarette, ma, principalmente in un apposito nascondiglio, costituito da una "tasca" ricavata sul retro dello schienale del sedile la passeggero, che dalla stessa erano ricavabili 189 dosi di eroina, 69 dosi di hashish e 1.000 dosi di cocaina, e che l'autovettura era stata presa a noleggio; Osservato che il secondo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, le quali, inoltre, denunciano vizi di motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, in quanto l'imputato è stato condannato ad una pena pari al minimo, e con concessione delle attenuanti generiche nella misura massima consentita; Reputato che il motivo aggiunto, con il quale si chiede dichiararsi l'estinzione del reato per prescrizione nella parte relativa alle droghe leggere, è, in disparte da ogni altra considerazione, privo di specificità, perché l'imputato è stato condannato esclusivamente per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, e per lo stesso è stata fissata una pena base nel minimo edittale di sei anni di reclusione ed è stata applicata una riduzione per le attenuanti generiche nella misura massima consentita di un terzo; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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