CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2024
Cassazione n. 28201/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato quella di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto tentato di furto; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, lamentando, in particolare, la violazione dell'art. 546 cod. proc. pen., è estremamente generico e assertivo, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, che contiene adeguata enunciazione dei criteri di valutazione della pena, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, limitandosi ad esprimere genericamente il proprio dissenso in ordine alla valutazione degli elementi posti a fondamento della ritenuta responsabilità e non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i concreti rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2024 Il consigliere estenso