Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28073/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7695/2019 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:SOCIETA]. – GIÀ M ARCHETTI M AMBRINI I NIZIATIVE I MMOBILIARI S. P .A.([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 944, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomine poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 71M24 B963 J), elettivamente domiciliato presso “LT [OSCURATO:PERSONA] e Tributario”, in Roma, alla Via E. Gianturco, n. 1. - RICORRENTE – CONTRO l’ A GENZIA DELLE E NTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. [OSCURATO:PERSONA] - CONTRORICORRENTE – NONCHE ’ il C [OSCURATO:PERSONA] R OMA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -Dipartimento II, U.O.

Entrate Fiscali, con sede Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 131/L, in persona del Sindaco pro tempore. -I NTIMATO - per la cassazione della sentenza n. 5351/3/2018 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata in data 30 luglio 2018, non notificata; U DITA la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consigliodel 7 giugno 2023 ; [OSCURATO:PERSONA] : 1.in data 20 dicembre 1995 [OSCURATO:PERSONA] cedeva alla [OSCURATO:SOCIETA]. l’immobile sito alla [OSCURATO:PERSONA], n. 944;

1.1. il 6 ottobre 2000 la [OSCURATO:SOCIETA]. presentava all’Agenzia del Territorio una denuncia di variazione della rendita catastale del predetto bene e l’Agenzia provvedeva il 2 aprile 2001 a comunicare alla ricorrente, precedente proprietaria, risultante ancora intestataria della partita catastale, l’attribuzione della nuova rendita;

1.2. nell’anno 2008 la [OSCURATO:PERSONA] incorporava la [OSCURATO:SOCIETA]. ed in data 9 settembre 2013, il Comune di Roma notificava all’istante avviso accertamento con cui rideterminava l’I.C.I. per l’anno di imposta 2008 in base alla nuova rendita catastale attribuita dall’Agenzia del Territorio e notificata alla società ricorrente;

2. con l’impugnata sentenza la Commissione regionale del Lazio rigettava l’appello proposto dalla contribuente contro la pronuncia n. 16578/12/2016 della Commissione tributaria provinciale di Roma, ritenendo, sulla scorta dei predetti presupposti difatto, che: - al momento della richiesta, tramite procedura docfa, di variazione catastale del suindicato immobile per diversa distribuzione degli spazi, la società ricorrente risultava ancora intestataria della partita catastale, non avendo dato comunicazione all'Ufficio del territorio dell'avvenuto passaggio di proprietà, a favore della [OSCURATO:SOCIETA]., giacché solo il 23 dicembre 2008 veniva presentata domanda di voltura catastale in favore della predetta società che aveva acquistato l'immobile nel lontano 1995, peraltro pochi giorni prima che (in data 29 dicembre 2008) il bene ritornasse nella titolarità della ricorrente, per aver incorporato la [OSCURATO:SOCIETA].; - correttamente l'Agenzia del Territorio aveva rettificato la rendita proposta notificandola ritualmente alla società intestataria della partita, che non aveva impugnato l’atto di riclassamento; -correttamente dunque l’I.C.I. era stata calcolata dal Comune sulla base imponibile costituita dalla rendita catastale attribuita dall'ufficio ed in atti, con decorrenza dal 21 marzo 2001;

3. con ricorso notificato tramite servizio postale in data 27 febbraio 2019 [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. proponeva ricorso per cassazione avverso la suindicata pronuncia, formulando due motivi di censura e successivamente depositando memoria ex art. 380- bis.1. cod. proc. civ;

4. l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso notificato l’11 aprile 2019;

5. il Comune di Roma è restato intimato; [OSCURATO:PERSONA] :

1. con il primo motivo di impugnazione la ricorrente ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. prov. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342 e 5, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sostenendo che l'intestatario della partita non poteva che essere l'effettivo proprietario dell'immobile, quale risultante dall'unica fonte avente efficacia probatoria e cioè la trascrizione dell’atto di acquisto del bene alla conservatoria dei registri immobiliari, la cui efficacia dichiarativa si fonda su di una presunzione assoluta, senza possibilità di prova contraria, restando per tale via irrilevante la circostanza, considerata dalla sentenza impugnata, secondo la quale le risultanze catastali, alla data di notifica della variazione della rendita, non risultavano aggiornate;

1.1. la ricorrente ha aggiunto che la notifica all'intestatario della partita catastale che non sia anche proprietario del bene preclude (ed aveva, nella fattispecie, precluso) a quest'ultimo la facoltà di impugnare l'atto di variazione catastale, pur essendo l'unico soggetto legittimato a opporsi al provvedimento, richiamando sul punto la circolare 4/FL-3923 del 13 marzo 2001 dell'Agenzia delle Entrate, secondo cui, al fine di garantire al contribuente il diritto di difesa, occorre che la notificazione venga effettuata anche a colui che ha il possesso del bene in quanto risulta essere il soggetto direttamente interessato a impugnare gli atti in questione;

2. con la seconda censura la contribuente ha dedotto, con riguardo all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. prov. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dalla circostanza che la richiesta di variazione catastale era stata presentata dalla società proprietaria dell'immobile ([OSCURATO:SOCIETA].), con ciò implicitamente comunicando l'intervenuto passaggio di proprietà e così ponendo l'Ufficio nelle condizioni di comprendere chi fosse l'effettivo proprietario dell'immobile;

4. il ricorso varespinto per le seguenti ragioni;

5. in relazione al primo motivo di impugnazione, va dato atto che questa Corte, con ordinanza del 29 marzo 2019, n. 8848, resa tra le medesime parti, sia pure in relazione agli avvisi di accertamento relativi all'ICI per gli anni dal 2004 al 2006, aveva accolto il ricorso proposto dalla società contribuente, assumendo che: -«pur se il catasto è preordinato a fini essenzialmente fiscali, il diritto di proprietà, al pari degli altri diritti reali, non può - in assenza di altri e più qualificanti elementi ed in considerazione del rigore formale prescritto per tali diritti - essere provato in base alla mera annotazione di dati nei registri catastali, che hanno in concrete circostanze soltanto il valore di semplici indizi.

Tuttavia, l'intestazione di un immobilead un determinato soggetto fa sorgere comunque una presunzione de facto sulla veridicità di tali risultanze ponendo a carico del contribuente l'onere di fornire la prova contraria»; -«Nel caso che occupa è pacifico in causa che la notifica della rendita catastale era stata effettuata in data 2 aprile 2001 alla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che, pur risultando formalmente intestataria della partita catastale, non era più proprietaria del bene avendolo ceduto alla società [OSCURATO:SOCIETA] con atto del 20 dicembre 1995» (così Cass, Sez.

T., 29 marzo 2019, n. 8848);

5.1. detto ordine di idee -basato affermazioni di natura giuridica (come tali non suscettive di assumere valore di giudicato; cfr., tra le tante, Cass., Sez.

V, 7 aprile 2022, n. 11331, che richiama Cass., Sez. 5, 21 ottobre 2013, n. 23723; Cass., Sez. 5, 15 luglio 2016, n. 14509 e Cass., Sez.

T., 1° giugno 2021, n. 15215/2021), che non hanno peraltro coinvolto la previsione dell’art. 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342 - non può essere seguito, risultando superato dalle successive, più persuasive, pronunce sotto richiamate, fondate sul dato testuale della citata disposizione (art. 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342), le quali hanno, invece, precisato che: - « […] questa Corte ha recentemente chiarito che i provvedimenti attributivi o modificativi della rendita catastale hanno rilievo giuridico nei soli confronti dei soggetti intestatari della relativa partita, come desumibile dall'art. 74 della legge 21 novembre 2000 n. 342, che prevede la notificazione dei summenzionati atti esclusivamente nei confronti di quest'ultimi ai fini della decorrenza della relativa efficacia; pertanto, legittimato alla loro impugnazione è esclusivamente l'intestatario della partita, né a diversa conclusione può condurre il rilievo che in determinate circostanze, espressamente previste dall'art. 3, comma 2, del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504, tale soggetto non coincida con il soggetto passivo dell'imposta, atteso che quest'ultimo ha un interesse temporaneo e di mero fatto a contestare il classamento e l'attribuzione della rendita sulla cui base viene calcolata l'IC (Cass., Sez. 5^, 16 ottobre 2019, n. 26140, con riguardo al concessionario di fabbricato demaniale; Cass., Sez. 5 5^, 3 novembre 2020, n. 24299, con riguardo ai conduttori di alloggi di edilizia residenziale pubblica)»; - […] il medesimo documento dell'amministrazione finanziaria (ndr. circolare emanata dal Ministero delle Finanze il 13 marzo 2001 n. 4/FL) ha precisato che: «(...) l'art. 74, comma 1, non si applica agli atti impositivi riferiti alle rendite proposte dai soggetti passivi dell'ICI secondo la procedura DOCFA stabilita dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.

Ciò perché tali rendite, essendo iscritte in catasto sulla base di dichiarazione di parte, sono giuridicamente conosciute dal dichiarante - al quale viene peraltro rilasciata copia dell'attestazione dell'avvenuta presentazione con gli esiti delle elaborazioni effettuate - e non nec essitano quindi di notificazione» (così Cass., Sez.

T, 21 ottobre 2022, n. 31173);

5.2. allo stesso modo, è stato condivisibilmente chiarito che: -«La disposizione normativa di riferimento è l'art. 74, comma 1, della L. 342/2000: "A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita".

I provvedimenti attributivi o modificativi della rendita catastale hanno, in sé considerati, rilievo giuridico nei soli confronti del soggetto intestatario della partita, come desumibile appunto dall'art. 74 della l. n.342 del 2000, che prevede la notificazione dei predetti provvedimenti esclusivamente nei confronti di quest'ultimo, ai fini della decorrenza della relativa efficacia.

Il soggetto passivo dell'imposta, che non sia intestatario della partita, può impugnare l'atto impositivo contestando il classamento e l'attribuzione della rendita sulla cui base viene calcolata l'imposta ma non adducendo l'omessa notificazione della attribuzione o variazione della rendita stessa […]» (così Cass., Sez.

T., 30 giugno 2021, n. 18472 e, nello stesso senso, Cass. Sez.

T., 26 luglio 2023, n. 22475, che richiama anche Cass., 3 novembre 2020, n. 24299); - « Va pertanto ribadito quanto recentemente affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 26140/2019 in motiv.), secondo cui gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati hanno rilievo giuridico nei soli confronti dei soggetti intestatari della relativa partita, come desumibile dalla L. n. 342 del 2000, art. 74, che prevede la notificazione dei summenzionati atti esclusivamente nei confronti di tali soggetti ai fini della decorrenza della relativa efficacia» (così Cass., Sez.

T, 3 novembre 2020, n. 24299, citata da Cass. Sez.

T., 26 luglio 2023, n. 22475);

6. alla luce di tale ribadito orientamento, da cui non vi è ragione di discostarsi, il primo motivo di ricorso va, dunque, respinto;

7. il secondo motivo di impugnazione, fondato sul suindicato omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è inammissibile, poiché intercetta il limite preclusivo di cui all’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc., che esclude che possa essere impugnata con ricorso per cassazione ex art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. la sentenza di appello (nella specie depositata il 30 luglio 2018 con riferimento ad un giudizio di appello incardinato nell’anno 2017) che conferma la decisione di primo grado;

7.1. l’evidenza della previsione normativa non richiede soverchie argomentazioni per ritenere l’inammissibilità del ricorso in esame, in ragione della esistenza, alla stregua di quanto sopra illustrato, di una doppia decisione “conforme” sugli stessi fatti da parte delle due sentenze di merito, dovendo altresì osservarsi, sempre sotto il profilo dell’ammissibilità del motivo, che la ricorrente non ha neppure allegato prima e dimostrato poi –come era suo onere - che le due pronunce si siano, invece, basate su accertamenti non sovrapponibili, indicando cioè che le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello sono tra loro diverse (cfr. sul principio, tra le tante, Cass., Sez.

L., 7 marzo 2023, n. 6826. che richiama Cass., Sez.

II, 10 marzo 2014, n. 5528; Cass., Sez.

VI/II, 15 marzo 2022, n. 8320, che richiama.

Cass. 18.12.2014, n. 26860 e Cass.22.12.2016, n. 26774 e nello stesso senso Cass., Sez.

VI/II, 9 marzo 2022, n. 7724);

7.2. va, in ogni caso, aggiunto che la doglianza cela, al fondo ed in realtà, una non condivisione delle ragioni della sentenza impugnata, basata sulla ritenuta ritualità della notifica all’intestatario della partita, come reso evidente dal rilievo secondo cui «l'Ufficio era stato messo nelle condizioni di comprendere quale fosse l'effettivo proprietario dell'immobile» (v. pagina n. 14 del ricorso), con ciò quindi lamentando, più che l’omesso esame di un fatto decisivo, la dedotta erronea valutazione in diritto, profilo questo su cui valgono le precedenti riflessioni;

8. l’illustrata evoluzione della giurisprudenza della Corte sulla questione oggetto di causa giustifica l’integrale compensazione delle spese del presentegrado di giudizio;

9. va, infine, dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione del ricorso.

P.Q.M. la Corte rigetta il rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7695/2019 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:SOCIETA]. – GIÀ M ARCHETTI M AMBRINI I NIZIATIVE I MMOBILIARI S. P .A.([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 944, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomine poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 71M24 B963 J), elettivamente domiciliato presso “LT [OSCURATO:PERSONA] e Tributario”, in Roma, alla Via E. Gianturco, n. 1. - RICORRENTE – CONTRO l’ A GENZIA DELLE E NTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. [OSCURATO:PERSONA] - CONTRORICORRENTE – NONCHE ’ il C [OSCURATO:PERSONA] R OMA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -Dipartimento II, U.O. Entrate Fiscali, con sede Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 131/L, in persona del Sindaco pro tempore. -I NTIMATO - per la cassazione della sentenza n. 5351/3/2018 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata in data 30 luglio 2018, non notificata; U DITA la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consigliodel 7 giugno 2023 ; [OSCURATO:PERSONA] : 1.in data 20 dicembre 1995 [OSCURATO:PERSONA] cedeva alla [OSCURATO:SOCIETA]. l’immobile sito alla [OSCURATO:PERSONA], n. 944; 1.1. il 6 ottobre 2000 la [OSCURATO:SOCIETA]. presentava all’Agenzia del Territorio una denuncia di variazione della rendita catastale del predetto bene e l’Agenzia provvedeva il 2 aprile 2001 a comunicare alla ricorrente, precedente proprietaria, risultante ancora intestataria della partita catastale, l’attribuzione della nuova rendita; 1.2. nell’anno 2008 la [OSCURATO:PERSONA] incorporava la [OSCURATO:SOCIETA]. ed in data 9 settembre 2013, il Comune di Roma notificava all’istante avviso accertamento con cui rideterminava l’I.C.I. per l’anno di imposta 2008 in base alla nuova rendita catastale attribuita dall’Agenzia del Territorio e notificata alla società ricorrente; 2. con l’impugnata sentenza la Commissione regionale del Lazio rigettava l’appello proposto dalla contribuente contro la pronuncia n. 16578/12/2016 della Commissione tributaria provinciale di Roma, ritenendo, sulla scorta dei predetti presupposti difatto, che: - al momento della richiesta, tramite procedura docfa, di variazione catastale del suindicato immobile per diversa distribuzione degli spazi, la società ricorrente risultava ancora intestataria della partita catastale, non avendo dato comunicazione all'Ufficio del territorio dell'avvenuto passaggio di proprietà, a favore della [OSCURATO:SOCIETA]., giacché solo il 23 dicembre 2008 veniva presentata domanda di voltura catastale in favore della predetta società che aveva acquistato l'immobile nel lontano 1995, peraltro pochi giorni prima che (in data 29 dicembre 2008) il bene ritornasse nella titolarità della ricorrente, per aver incorporato la [OSCURATO:SOCIETA].; - correttamente l'Agenzia del Territorio aveva rettificato la rendita proposta notificandola ritualmente alla società intestataria della partita, che non aveva impugnato l’atto di riclassamento; -correttamente dunque l’I.C.I. era stata calcolata dal Comune sulla base imponibile costituita dalla rendita catastale attribuita dall'ufficio ed in atti, con decorrenza dal 21 marzo 2001; 3. con ricorso notificato tramite servizio postale in data 27 febbraio 2019 [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. proponeva ricorso per cassazione avverso la suindicata pronuncia, formulando due motivi di censura e successivamente depositando memoria ex art. 380- bis.1. cod. proc. civ; 4. l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso notificato l’11 aprile 2019; 5. il Comune di Roma è restato intimato; [OSCURATO:PERSONA] : 1. con il primo motivo di impugnazione la ricorrente ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. prov. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342 e 5, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sostenendo che l'intestatario della partita non poteva che essere l'effettivo proprietario dell'immobile, quale risultante dall'unica fonte avente efficacia probatoria e cioè la trascrizione dell’atto di acquisto del bene alla conservatoria dei registri immobiliari, la cui efficacia dichiarativa si fonda su di una presunzione assoluta, senza possibilità di prova contraria, restando per tale via irrilevante la circostanza, considerata dalla sentenza impugnata, secondo la quale le risultanze catastali, alla data di notifica della variazione della rendita, non risultavano aggiornate; 1.1. la ricorrente ha aggiunto che la notifica all'intestatario della partita catastale che non sia anche proprietario del bene preclude (ed aveva, nella fattispecie, precluso) a quest'ultimo la facoltà di impugnare l'atto di variazione catastale, pur essendo l'unico soggetto legittimato a opporsi al provvedimento, richiamando sul punto la circolare 4/FL-3923 del 13 marzo 2001 dell'Agenzia delle Entrate, secondo cui, al fine di garantire al contribuente il diritto di difesa, occorre che la notificazione venga effettuata anche a colui che ha il possesso del bene in quanto risulta essere il soggetto direttamente interessato a impugnare gli atti in questione; 2. con la seconda censura la contribuente ha dedotto, con riguardo all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. prov. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dalla circostanza che la richiesta di variazione catastale era stata presentata dalla società proprietaria dell'immobile ([OSCURATO:SOCIETA].), con ciò implicitamente comunicando l'intervenuto passaggio di proprietà e così ponendo l'Ufficio nelle condizioni di comprendere chi fosse l'effettivo proprietario dell'immobile; 4. il ricorso varespinto per le seguenti ragioni; 5. in relazione al primo motivo di impugnazione, va dato atto che questa Corte, con ordinanza del 29 marzo 2019, n. 8848, resa tra le medesime parti, sia pure in relazione agli avvisi di accertamento relativi all'ICI per gli anni dal 2004 al 2006, aveva accolto il ricorso proposto dalla società contribuente, assumendo che: -«pur se il catasto è preordinato a fini essenzialmente fiscali, il diritto di proprietà, al pari degli altri diritti reali, non può - in assenza di altri e più qualificanti elementi ed in considerazione del rigore formale prescritto per tali diritti - essere provato in base alla mera annotazione di dati nei registri catastali, che hanno in concrete circostanze soltanto il valore di semplici indizi. Tuttavia, l'intestazione di un immobilead un determinato soggetto fa sorgere comunque una presunzione de facto sulla veridicità di tali risultanze ponendo a carico del contribuente l'onere di fornire la prova contraria»; -«Nel caso che occupa è pacifico in causa che la notifica della rendita catastale era stata effettuata in data 2 aprile 2001 alla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che, pur risultando formalmente intestataria della partita catastale, non era più proprietaria del bene avendolo ceduto alla società [OSCURATO:SOCIETA] con atto del 20 dicembre 1995» (così Cass, Sez. T., 29 marzo 2019, n. 8848); 5.1. detto ordine di idee -basato affermazioni di natura giuridica (come tali non suscettive di assumere valore di giudicato; cfr., tra le tante, Cass., Sez. V, 7 aprile 2022, n. 11331, che richiama Cass., Sez. 5, 21 ottobre 2013, n. 23723; Cass., Sez. 5, 15 luglio 2016, n. 14509 e Cass., Sez. T., 1° giugno 2021, n. 15215/2021), che non hanno peraltro coinvolto la previsione dell’art. 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342 - non può essere seguito, risultando superato dalle successive, più persuasive, pronunce sotto richiamate, fondate sul dato testuale della citata disposizione (art. 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342), le quali hanno, invece, precisato che: - « […] questa Corte ha recentemente chiarito che i provvedimenti attributivi o modificativi della rendita catastale hanno rilievo giuridico nei soli confronti dei soggetti intestatari della relativa partita, come desumibile dall'art. 74 della legge 21 novembre 2000 n. 342, che prevede la notificazione dei summenzionati atti esclusivamente nei confronti di quest'ultimi ai fini della decorrenza della relativa efficacia; pertanto, legittimato alla loro impugnazione è esclusivamente l'intestatario della partita, né a diversa conclusione può condurre il rilievo che in determinate circostanze, espressamente previste dall'art. 3, comma 2, del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504, tale soggetto non coincida con il soggetto passivo dell'imposta, atteso che quest'ultimo ha un interesse temporaneo e di mero fatto a contestare il classamento e l'attribuzione della rendita sulla cui base viene calcolata l'IC (Cass., Sez. 5^, 16 ottobre 2019, n. 26140, con riguardo al concessionario di fabbricato demaniale; Cass., Sez. 5 5^, 3 novembre 2020, n. 24299, con riguardo ai conduttori di alloggi di edilizia residenziale pubblica)»; - […] il medesimo documento dell'amministrazione finanziaria (ndr. circolare emanata dal Ministero delle Finanze il 13 marzo 2001 n. 4/FL) ha precisato che: «(...) l'art. 74, comma 1, non si applica agli atti impositivi riferiti alle rendite proposte dai soggetti passivi dell'ICI secondo la procedura DOCFA stabilita dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Ciò perché tali rendite, essendo iscritte in catasto sulla base di dichiarazione di parte, sono giuridicamente conosciute dal dichiarante - al quale viene peraltro rilasciata copia dell'attestazione dell'avvenuta presentazione con gli esiti delle elaborazioni effettuate - e non nec essitano quindi di notificazione» (così Cass., Sez. T, 21 ottobre 2022, n. 31173); 5.2. allo stesso modo, è stato condivisibilmente chiarito che: -«La disposizione normativa di riferimento è l'art. 74, comma 1, della L. 342/2000: "A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita". I provvedimenti attributivi o modificativi della rendita catastale hanno, in sé considerati, rilievo giuridico nei soli confronti del soggetto intestatario della partita, come desumibile appunto dall'art. 74 della l. n.342 del 2000, che prevede la notificazione dei predetti provvedimenti esclusivamente nei confronti di quest'ultimo, ai fini della decorrenza della relativa efficacia. Il soggetto passivo dell'imposta, che non sia intestatario della partita, può impugnare l'atto impositivo contestando il classamento e l'attribuzione della rendita sulla cui base viene calcolata l'imposta ma non adducendo l'omessa notificazione della attribuzione o variazione della rendita stessa […]» (così Cass., Sez. T., 30 giugno 2021, n. 18472 e, nello stesso senso, Cass. Sez. T., 26 luglio 2023, n. 22475, che richiama anche Cass., 3 novembre 2020, n. 24299); - « Va pertanto ribadito quanto recentemente affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 26140/2019 in motiv.), secondo cui gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati hanno rilievo giuridico nei soli confronti dei soggetti intestatari della relativa partita, come desumibile dalla L. n. 342 del 2000, art. 74, che prevede la notificazione dei summenzionati atti esclusivamente nei confronti di tali soggetti ai fini della decorrenza della relativa efficacia» (così Cass., Sez. T, 3 novembre 2020, n. 24299, citata da Cass. Sez. T., 26 luglio 2023, n. 22475); 6. alla luce di tale ribadito orientamento, da cui non vi è ragione di discostarsi, il primo motivo di ricorso va, dunque, respinto; 7. il secondo motivo di impugnazione, fondato sul suindicato omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è inammissibile, poiché intercetta il limite preclusivo di cui all’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc., che esclude che possa essere impugnata con ricorso per cassazione ex art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. la sentenza di appello (nella specie depositata il 30 luglio 2018 con riferimento ad un giudizio di appello incardinato nell’anno 2017) che conferma la decisione di primo grado; 7.1. l’evidenza della previsione normativa non richiede soverchie argomentazioni per ritenere l’inammissibilità del ricorso in esame, in ragione della esistenza, alla stregua di quanto sopra illustrato, di una doppia decisione “conforme” sugli stessi fatti da parte delle due sentenze di merito, dovendo altresì osservarsi, sempre sotto il profilo dell’ammissibilità del motivo, che la ricorrente non ha neppure allegato prima e dimostrato poi –come era suo onere - che le due pronunce si siano, invece, basate su accertamenti non sovrapponibili, indicando cioè che le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello sono tra loro diverse (cfr. sul principio, tra le tante, Cass., Sez. L., 7 marzo 2023, n. 6826. che richiama Cass., Sez. II, 10 marzo 2014, n. 5528; Cass., Sez. VI/II, 15 marzo 2022, n. 8320, che richiama. Cass. 18.12.2014, n. 26860 e Cass.22.12.2016, n. 26774 e nello stesso senso Cass., Sez. VI/II, 9 marzo 2022, n. 7724); 7.2. va, in ogni caso, aggiunto che la doglianza cela, al fondo ed in realtà, una non condivisione delle ragioni della sentenza impugnata, basata sulla ritenuta ritualità della notifica all’intestatario della partita, come reso evidente dal rilievo secondo cui «l'Ufficio era stato messo nelle condizioni di comprendere quale fosse l'effettivo proprietario dell'immobile» (v. pagina n. 14 del ricorso), con ciò quindi lamentando, più che l’omesso esame di un fatto decisivo, la dedotta erronea valutazione in diritto, profilo questo su cui valgono le precedenti riflessioni; 8. l’illustrata evoluzione della giurisprudenza della Corte sulla questione oggetto di causa giustifica l’integrale compensazione delle spese del presentegrado di giudizio; 9. va, infine, dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione del ricorso. P.Q.M. la Corte rigetta il rico
Sentenza Cassazione n. 28073/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris