CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 febbraio 2023
Cassazione n. 25087/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 1332-2016, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è dom.to ope legis in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE([OSCURATO:EMAIL]) ; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3243/39/15 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, sez. st. di LATINA, depositata il 09/06/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò ad [OSCURATO:PERSONA] due avvisi di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese relativamente agli anni di imposta 2005 e 2006, conseguenti all’imputazione al predetto, esercente attività di riparazione di carrozzerie di autoveicoli, di un maggior reddito rispetto a quello dichiarato, a seguito di accertamenti bancari ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973; che il contribuente impugnò detti provvedimenti innanzi alla C.T.P. di Frosinone che, con sentenza n. 107/6/11, accolse il ricorso; che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. del Lazio, sez. st. di Latina, la quale, con sentenza n. 3243/39/15, depositata il 09/06/2015, rigettò il gravame osservando –per quanto in questa sede ancora rileva – come il criterio utilizzato dall’Ufficio per il calcolo del maggior reddito imponibile (consistente nella verifica che ad ogni fattura o ricevuta fiscale corrispondesse un assegno di pari importo versato sul conto corrente del contribuente) non fosse condivisibile, scontrandosi “con il comune buon senso ed il vivere quotidiano, con la pratica commerciale e con le semplici regole della contabilità generale…non sempre vi può essere corrispondenza tra assegno fattura e/o ricevuta fiscale e tra fattura e/o ricevuta fiscale e assegno. Nella realtà, infatti, avviene che una fattura possa essere saldata non con un solo assegno o in parte in assegno e parte in contanti…l’Ufficio avrebbe dovuto verificare se le operazioni attive (accreditamenti) fossero o non coerenti con la contabilità del contribuente e se tutti i versamenti fossero regolarmente annotati all’interno dell’assetto contabile del contribuente…”; che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituito con controricorso, illustrato da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevato che, con la memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., depositata telematicamente in data 23.2.2023, parte controricorrente, premesso di avere aderito alla definizione agevolata ai sensi degli artt. 6 e 7, comma 2, lettera B) e comma 3 del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018, ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, conseguente all’avvenuto pagamento di quanto dovuto; che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha depositato nota con cui conferma l’avvenuta estinzione del debito di imposta, a seguito di adesione del contribuente alla definizione agevolata delle controversie ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e pagamento di quanto dovuto, con richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese; Ritenuto, dunque, che il processo debba essere dichiarato estinto, per effetto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, conv. con mod. dalla l. n. 136 del 2018, e dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992 (cfr. anche Cass., Sez. 5, 11.11.2022, n. 33299, non massimata); che, per effetto delle medesime previsioni supra richiamate, le spese del presente giudizio di legittimità restano a carico della parte che le ha anticipate (cfr. anche Cass., Sez. 5, 9.10.2020, n. 21826, Rv. 659298-01); P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio e cessata la materia