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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 aprile 2024

Cassazione n. 28158/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili del delitto di furto pluriaggravato; ritenuto che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché costituito da: - un primo motivo, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla valutazione del materiale probatorio, lamentando - in particolare - un travisamento delle prove riguardanti la manomissione dell'impianto pubblico, non è consentito in sede di legittimità, perché, oltre ad essere generico, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pag. 4 e 5 del provvedimento impugnato); - un secondo motivo, con il quale l'imputato lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata pronuncia di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, posto che il suddetto istituto, come ben precisato dalla Corte di merito a pag. 5, non è stato escluso in ragione dei soli limiti edittali (sebbene siano poi intervenute delle modifiche con l'entrata in vigore della cd. [OSCURATO:PERSONA]), ma anche in riferimento ad altri rilevanti fattori quali le modalità di realizzazione dell'allaccio abusivo e l'arco temporale nel corso del quale veniva consumata l'acqua, avendo le Sezioni unite affermato che «ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo» (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590); ritenuto che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché costituito da: - un primo e un terzo motivo, con i quali il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine all'omessa pronuncia da parte della Corte di merito sulla richiesta di rinnovazione dibattimentale, sono manifestamente infondati, perché inerenti ad asseriti vizi della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato (la Corte ha ben chiarito, a pag. 4, che vi erano prove - al di là di ogni ragionevole dubbio - della penale responsabilità degli imputati); un secondo motivo, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla valutazione del materiale probatorio, lamentando - in particolare - l'assenza di prova della riconduCibilità dell'allaccio alla propria persona, non è consentito in sede di legittimità, perché, oltre ad essere generico, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pag. 4 e 5 del provvedimento impugnato); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 24 aprile 2024 Il con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili del delitto di furto pluriaggravato; ritenuto che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché costituito da: - un primo motivo, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla valutazione del materiale probatorio, lamentando - in particolare - un travisamento delle prove riguardanti la manomissione dell'impianto pubblico, non è consentito in sede di legittimità, perché, oltre ad essere generico, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pag. 4 e 5 del provvedimento impugnato); - un secondo motivo, con il quale l'imputato lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata pronuncia di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, posto che il suddetto istituto, come ben precisato dalla Corte di merito a pag. 5, non è stato escluso in ragione dei soli limiti edittali (sebbene siano poi intervenute delle modifiche con l'entrata in vigore della cd. [OSCURATO:PERSONA]), ma anche in riferimento ad altri rilevanti fattori quali le modalità di realizzazione dell'allaccio abusivo e l'arco temporale nel corso del quale veniva consumata l'acqua, avendo le Sezioni unite affermato che «ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo» (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590); ritenuto che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché costituito da: - un primo e un terzo motivo, con i quali il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine all'omessa pronuncia da parte della Corte di merito sulla richiesta di rinnovazione dibattimentale, sono manifestamente infondati, perché inerenti ad asseriti vizi della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato (la Corte ha ben chiarito, a pag. 4, che vi erano prove - al di là di ogni ragionevole dubbio - della penale responsabilità degli imputati); un secondo motivo, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla valutazione del materiale probatorio, lamentando - in particolare - l'assenza di prova della riconduCibilità dell'allaccio alla propria persona, non è consentito in sede di legittimità, perché, oltre ad essere generico, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pag. 4 e 5 del provvedimento impugnato); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 Il con
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