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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 luglio 2021

Cassazione n. 03157/2022

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to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 28870-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 608/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 28/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del giudice di primo grado che aveva respinto l'opposizione proposta dalla Uniqacoop soc. cooperativa nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] avverso avviso di addebito relativo al pagamento di contributi inerenti al finanziamento del Fondo di [OSCURATO:PERSONA] per i periodi agosto 2016 e gennaio 2017; avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società sulla base di dieci motivi, illustrati con memoria; l'[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; [OSCURATO:PERSONA] il collegio rileva preliminarmente che numerosi ricorsi pendenti tra le stesse parti e riguardanti le medesime questioni poste con il presente pendono dinanzi alla quarta sezione della Corte; che, pertanto, al fine di consentire una trattazione congiunta delle questioni, in vista di una soluzione unitaria, si rende necessaria la rimessione alla quarta sezione del presente procedimento; P. Q. M. La Corte rimette la causa alla quarta sezione.

Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 13 luglio 2021.

I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 28870-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 608/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 28/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del giudice di primo grado che aveva respinto l'opposizione proposta dalla Uniqacoop soc. cooperativa nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] avverso avviso di addebito relativo al pagamento di contributi inerenti al finanziamento del Fondo di [OSCURATO:PERSONA] per i periodi agosto 2016 e gennaio 2017; avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società sulla base di dieci motivi, illustrati con memoria; l'[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; [OSCURATO:PERSONA] il collegio rileva preliminarmente che numerosi ricorsi pendenti tra le stesse parti e riguardanti le medesime questioni poste con il presente pendono dinanzi alla quarta sezione della Corte; che, pertanto, al fine di consentire una trattazione congiunta delle questioni, in vista di una soluzione unitaria, si rende necessaria la rimessione alla quarta sezione del presente procedimento; P. Q. M. La Corte rimette la causa alla quarta sezione. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 13 luglio 2021. I
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