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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 28 settembre 2022

Cassazione n. 40989/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Torino ha - per quanto ancora di rilievo in questa sede - confermato l'affermazione di responsabilità del medesimo per il reato di bancarotta fraudolenza sub a), statuita dal Tribunale in sede il 21 luglio 2015, rideterminando le pene accessorie fallimentari.2.

La non manifesta infondatezza del primo motivo, ripreso nei motivi nuovi, consente il rilievo della prescrizione del reato, maturata - tenuto conto della sospensione pari a giorni sessantacinque (dal 30 ottobre al 5 dicembre 2015) - il 3 settembre 2021.

Decidendo sulla nullità del decreto di latitanza, la Corte territoriale ha reso una motivazione che non esplica, in alcun punto, la verifica dell'effettività delle ricerche nei luoghi indicati dall'art. 159 cod, proc. pen. e secondo ulteriori elementi risultanti dagli atti, limitandosi ad un riscontro meramente formale ed escludendo, del tutto assertivamente, la rilevanza delle deduzioni difensive.

3. La fondatezza delle deduzioni difensive impone il rilievo della prescrizione e le conseguenti statuizioni.

P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Torino ha - per quanto ancora di rilievo in questa sede - confermato l'affermazione di responsabilità del medesimo per il reato di bancarotta fraudolenza sub a), statuita dal Tribunale in sede il 21 luglio 2015, rideterminando le pene accessorie fallimentari.2. La non manifesta infondatezza del primo motivo, ripreso nei motivi nuovi, consente il rilievo della prescrizione del reato, maturata - tenuto conto della sospensione pari a giorni sessantacinque (dal 30 ottobre al 5 dicembre 2015) - il 3 settembre 2021. Decidendo sulla nullità del decreto di latitanza, la Corte territoriale ha reso una motivazione che non esplica, in alcun punto, la verifica dell'effettività delle ricerche nei luoghi indicati dall'art. 159 cod, proc. pen. e secondo ulteriori elementi risultanti dagli atti, limitandosi ad un riscontro meramente formale ed escludendo, del tutto assertivamente, la rilevanza delle deduzioni difensive. 3. La fondatezza delle deduzioni difensive impone il rilievo della prescrizione e le conseguenti statuizioni. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Decreto Cassazione n. 40989/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris