CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 aprile 2026
Cassazione n. 08828/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
na del Direttore pro tempore;Numero registro generale 12788/2017Numero sezionale 2078/2026Numero di raccolta generale 8828/2026Data pubblicazione 08/04/2026-intimata-contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore;-intimata-avversola sentenza n. 6874/9/2016 pronunciata in data 27/10/2016dalla [OSCURATO:PERSONA] e depositata il[OSCURATO:DATA_NASCITA];ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5marzo 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],La Corte osserva:1. L’Agenzia delle entrate in data 29/09/2014 notificava alcontribuente il preavviso di fermo amministrativo n.0978020140010093200, recante l’intimazione di pagamento relativaalle cartelle n. 09720130123315385, n. 09720130337246424 en.09720130233037702 iscritte a ruolo per Irpef, Iva, sanzioni edinteressi.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma, adita dalcontribuente che censurava in particolare l’omessa/inesistente notificadelle cartelle esattoriali e la conseguente mancanza di un titololegittimante la pretesa erariale, nonché l’intervenuta prescrizione delcredito e la decadenza dalla potestà impositiva, accoglieva il ricorsorilevando che l’Agente della Riscossione, pur costituito in giudizio, nonaveva dimostrato di aver notificato le cartelle.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA] adita da EquitaliaSud, che depositava in giudizio le copie fotostatiche delle relate dinotifica delle cartelle deducendone la regolarità, su eccezione delcontribuente che, nel costituirsi contestava anche il deposito in copiaNumero registro generale 12788/2017Numero sezionale 2078/2026Numero di raccolta generale 8828/2026Data pubblicazione 08/04/2026della documentazione deduceva l’irregolarità, dichiarava inammissibilel’appello per tardività, ritenendo ogni altra questione assorbita.4. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. propone ricorso percassazione affidandolo ad un unico motivo. Il contribuente depositacontroricorso. L’Agenzia delle entrate e la Regione [OSCURATO:PERSONA], edotte delgiudizio con notifica via pec del 13/5/2017, sono rimaste intimate.5. L’Agenzia delle entrate Riscossione in data 19/02/2026 hadepositato memorie nelle quali ha illustrato la difesa svolta ed hareiterato le conclusioni già rassegnate.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con un unico motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art.360, primo comma, num.4 c.p.c., la nullità del procedimento disecondo grado e della sentenza resa all’esito per violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 51 del d.lgs. 546/1992 e degli artt. 325, 326 e170 c.p.c., per aver i giudici d’appello ritenuto tardivo e, quindi,inammissibile il ricorso proposto dall’Agente della Riscossione.La sentenza di primo grado, depositata il 12/11/2015, è stata speditaper la notifica in data 13/11/2015 e recapitata il 17/11/2015, mentrel’appello è stato affidato in plico raccomandato per la notifica al serviziopostale in data 12/01/2016 e, pertanto, entro sessanta giorni comeprevisto dall’art. 51 del d.lgs. 546/1992.2. Il contribuente, quanto alla tardività dell’impugnazione, si èrimesso alla valutazione della Corte.3. Il motivo è fondato.3.1. Secondo l’orientamento pacifico della Corte (Cass. sez. 5,22/6/2018, n. 16554), nel processo tributario è idonea a far decorrereil termine cd. breve per impugnare, ai sensi dell'art. 38, comma 2, deld.lgs. n. 546 del 1992 (come novellato dall'art. 3 del d.l. n. 40 del2010, conv. dalla legge n. 73 del 2010), la consegna della sentenzaNumero registro generale 12788/2017Numero sezionale 2078/2026Numero di raccolta generale 8828/2026Data pubblicazione 08/04/2026direttamente alla parte pubblica individuata dall'art. 10 del dettodecreto ovvero la spedizione di essa, a cura della parte o del suoprocuratore, effettuata mediante il servizio postale, nei luoghi di cuiall'art. 17 del d.l.gs. n. 546 del 1992 ed in plico raccomandato, senzabusta e con avviso di ricevimento.3.2. Nel caso di specie, come evidenziato dalla ricorrente, senzacontestazioni di controparte, dagli atti prodotti in allegato al ricorso sievince effettivamente che la sentenza di primo grado è stata depositatail 12/11/2015 ed affidata al servizio postale per la notifica in data13/11/2015; in considerazione della illeggibilità del timbro di ricezionedella notifica che la parte indica essere stata consegnata il 17/11/2015,deve ritenersi comunque la tempestività dell’appello spedito in plicoraccomandato il 13/01/2016. L’adempimento previsto dall’art. 51d.lgs. 546/1992 è stato infatti correttamente eseguito, rilevando laspedizione dell’atto per valutare la tempestività della notifica per ilnotificante, in presenza di termine perentorio, e non la ricezione dellastessa da parte del destinatario, poiché il completamento dell’iternotificatorio esula dalla sfera giuridica del notificante dipendendo dafattori estranei al suo controllo.L’appello è stato, dunque, tempestivamente proposto.4. Il controricorrente evidenzia di aver eccepito in secondo gradoche la notifica dell’atto di appello era stata eseguita a mezzo posta adun indiritto estraneo al destinatario, senza che l’Agente avesse fornitoprova al riguardo, diverso dal domicilio formalmente eletto ai sensidell’art. 170 c.p.c., e cioè via dei Gracchi n. 56, Roma. Tale vizio dellanotifica, eseguita quindi in violazione dell’art. 170 c.p.c. e dell’art. 17del d.lgs. 546/1992 conduceva, secondo la prospettazione della parte,all’inesistenza della notifica, insuscettibile di sanatoria nonostante lacostituzione del contribuente.4.1. L’eccezione è inammissibile.Numero registro generale 12788/2017Numero sezionale 2078/2026Numero di raccolta generale 8828/2026Data pubblicazione 08/04/20264.2. L’eccezione relativa al vizio della notifica dell’appello, perchéeseguita in luogo diverso dal domicilio eletto, è inammissibile in quantoproposta in questa sede e, quindi, caratterizzata dal profilo di novità,non avendo la parte precisato in quale atto del giudizio di secondogrado ha sollevato la questione che, dalla lettura della sentenza diappello, non risulta prospettata nei gradi di merito.In ogni caso, anche laddove la questione fosse stata già sollevata,non verrebbe in rilievo un’ipotesi di inesistenza della notifica, comeinvece prospetta il contribuente.Questa Corte, a sezioni Unite, con la sentenza del 20/7/2016, n.14916, in tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze dellecommissioni tributarie regionali, ha affermato il principio secondo ilquale, con riguardo al luogo della notificazione, si applica la disciplinadettata dall’art. 330 cod. proc. civ., prevalendo, in questa sola ipotesi,a mente dell’art. 62 del D.lgs. 546/1992, le norme processualiordinarie, dovendosi escludere l’esistenza di un giudizio tributario dilegittimità (e cioè di un giudizio di cassazione speciale in materiatributaria. Inoltre, la Corte ha affermato che l’inesistenza dellanotificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base aiprincipi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giustoprocesso, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nellesole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementicostitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabilecome notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dalmodello legale nella categoria della nullità.Con riguardo alla notifica degli atti di impugnazione dei gradi dimerito del processo tributario e, quindi, per quanto qui di interesse, delricorso in appello, la medesima sentenza a Sezioni Unite, n.14916/2016, superando la precedente pronuncia n. 29290 resa dallaCorte a Sezioni Unite il 15/12/2008, ha affermato che non esistonoNumero registro generale 12788/2017Numero sezionale 2078/2026Numero di raccolta generale 8828/2026Data pubblicazione 08/04/2026ragioni normative che impongano di ritenere che l’art. 17 del D.lgs.546/1992 si riferisca esclusivamente alle notificazioni endoprocessuali(nel senso di costituire un’eccezione alla sola disposizione dell’art. 170cod. proc. civ. per le notificazioni endoprocessuali), laddove, anzi,proprio la previsione del secondo comma del citato art. 17, secondo cuil’indicazione di residenza o della sede e l’elezione del domicilio hannoeffetto anche per i successivi gradi del processo, e ragioni di coerenzasistematica inducono alla conclusione che la norma è applicabile concarattere di specialità e, quindi, di prevalenza alla notificazione delricorso in appello.Deve però osservarsi che il contribuente si è costituitotempestivamente nel grado di appello, eccependo la tardività dell’attointroduttivo del giudizio notificato da controparte e difendendosi nelmerito della pretesa erariale.Ed allora se l'inesistenza della notificazione è configurabile, in baseai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giustoprocesso, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nellesole ipotesi in cui sia posta in essere un'attività priva degli elementicostitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabilecome notificazione, laddove invece ogni altra ipotesi rientra nei casi didifformità dal modello legale e quindi nella categoria della nullità, lacostituzione della parte nell’ipotesi in esame, dove al più può discutersidi nullità della notifica eseguita in violazione dell’art. 170 c.p.c., hasanato l’irregolarità stante il raggiungimento dello scopo di cui all’art.156 c.p.c.L’eccezione sollevata dal controricorrente è, quindi, in ogni casoinfondata.5. In definitiva, il ricorso è fondato e va accolto, con cassazionedella sentenza impugnata e rinvio alla Corte di Giustizia di secondogrado del [OSCURATO:PERSONA] che provvederà ad esaminare tutte le questioni oggettoNumero registro generale 12788/2017Numero sezionale 2078/2026Numero di raccolta generale 8828/2026Data pubblicazione 08/04/2026del giudizio di merito ed, all’esito, a regolamentare anche le spese delgiudizio di legittimità.La Corte, P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte diGiustizia di Secondo grado del [OSCURATO:PERSONA], cui demanda di provvedere anchesulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 5 marzo 2026Il PresidenteMarcello [OSCURATO:PERSONA]