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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12121/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso, la memoria difensiva e la ordinanza impugnata.

Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato — con motivazione adeguata ed esente da vizi logici - ha respinto la domanda di affidamento in prova al servizio proposta da [OSCURATO:PERSONA] n considerazione della gravità del reato commesso (vicenda corruttiva nell'ambito del Tribunale di Napoli) e per il mancato inizio di un serio processo di affrancamento dalle logiche nelle quali è maturato il reato medesimo; Ritenuto quindi che il Tribunale di sorveglianza di Roma ha ritenuto, in modo non manifestamente illogico, necessario un periodo di osservazione inframuraria prima dell'eventuale ammissione della condannata ad una misura alternativa; Rilevato che la condannata rispetto a tale compiuto e logico ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza di Roma, pur lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, sollecita una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito coerentemente esaminati dal giudice a quo per respingere le sue istanze dirette ad ottenere una misura alternativa alla detenzione; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che la ricorrente deve essere condannata, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 7 marzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la memoria difensiva e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato — con motivazione adeguata ed esente da vizi logici - ha respinto la domanda di affidamento in prova al servizio proposta da [OSCURATO:PERSONA] n considerazione della gravità del reato commesso (vicenda corruttiva nell'ambito del Tribunale di Napoli) e per il mancato inizio di un serio processo di affrancamento dalle logiche nelle quali è maturato il reato medesimo; Ritenuto quindi che il Tribunale di sorveglianza di Roma ha ritenuto, in modo non manifestamente illogico, necessario un periodo di osservazione inframuraria prima dell'eventuale ammissione della condannata ad una misura alternativa; Rilevato che la condannata rispetto a tale compiuto e logico ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza di Roma, pur lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, sollecita una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito coerentemente esaminati dal giudice a quo per respingere le sue istanze dirette ad ottenere una misura alternativa alla detenzione; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che la ricorrente deve essere condannata, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 marzo
Sentenza Cassazione n. 12121/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris