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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 agosto 1993

Cassazione n. 15850/2026

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osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2025 emessa dalla Corte di appello di Bari; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Foggia ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di resistenza aggravata a pubblico ufficiale.

2. Il ricorrente impugna la sentenza indicata in epigrafe, proponendo quattro motivi di ricorso, qui sintetizzati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce l'erronea applicazione della legge processuale (artt. 598-ter, comma 2, in relazione all'art. 178 cod. proc. pen.) e laconseguente nullità della sentenza impugnata per violazione del diritto di difesa: la sentenza è stata emessa all'esito del giudizio di appello, celebrato nelle forme dell'udienza in camera di consiglio con partecipazione delle parti e, a detta udienza, il difensore - che aveva inviato in precedenza conclusioni scritte e che non aveva ricevuto,avviso della fis§azione dell'udienza partecipata - è stato sostituito ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. 2.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l'erronea applicazione della legge processuale (artt. 598-ter, comma 1, in relazione all'art. 178 cod. proc. pen.) e la conseguente nullità della sentenza impugnata per violazione del diritto di difesa: il difensore dell'imputato aveva trasmesso le proprie conclusioni scritte; esse, tuttavia, non sono state menzionate, né valutate nella sentenza impugnata.

2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato contestato.

2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale e processuale e vizio di motivazione in relazione alla mancata sostituzione della pena principale con una delle pene sostitutive previste dagli artt. 53 e SS. della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Nella requisitoria scritta, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.

4. Il procedimento è stato deciso all'udienza del 18 marzo 2026, in camera di consiglio, in quanto nessuna delle parti ha chiesto la trattazione in pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

2. Dagli atti - cui la Corte ha accesso diretto, in ragione del tipo di vizio dedotto (per tutte, cfr. Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01) - emerge che: (i) in data 27/02/2024 è stato depositato l'atto di appello; (ii) in data 10/01/2025 è stata fissata l'udienza del 02/04/2025, per la celebrazione del giudizio di appello, nelle forme della camera di consiglio senza la partecipazione delle parti; (iii) in data 07/02/2025, [OSCURATO:PERSONA], detenuto presso la Casa 2circondariale di Parma, ha chiesto di presenziare all'udienza di appello in videoconferenza, con dichiarazione resa ex art. 123 cod. proc. pen. presso l'Ufficio matricola della Casa circondariale di Parma; (iv) in ragione di tale richiesta, all'udienza del 02/04/2025, la Corte di appello di Bari ha celebrato il giudizio di appello in udienza con la partecipazione delle parti; all'udienza hanno preso parte [OSCURATO:PERSONA] (presente, mediante collegamento in videoconferenza), il Procuratore generale; non era invece presente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, sostituito ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. da un difensore prontamente reperibile che si è richiamato ai motivi di appello.

3. In ragione del momento in cui è stata proposta l'impugnazione (depositata in data 27/02/2024), non trova applicazione l'art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen. (invocato dal ricorrente), bensì l'art. 23-bis, comma 4, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge n. 176/2020; ciò in ragione delle disposizioni transitorie dettate dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 30 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia); la disciplina transitoria prevede che il citato art. 23-bis deve trovare ancora applicazione per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024 (anche in virtù della proroga del decreto-legge n. 215/2023 art. 11, convertito nella legge n. 18/2024).

4. L'art. 23-bis, comma 4, primo periodo, d.l. n. 137, cit., prevede che la richiesta di discussione orale debba essere formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza e che «entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l'imputato formul[i], a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza».

La disposizione, dunque, non prevede esplicitamente che si dia avviso alle parti dell'essere stata formulata una richiesta di discussione orale.

5. La giurisprudenza di legittimità interpreta detta disposizione nel senso che - laddove sia renda necessaria la trattazione orale del giudizio a seguito di richiesta avanzata da altra parte processuale - è comunque doveroso dare avviso di tale richiesta al difensore dell'imputato; si tratta di un'interpretazione sistematica che va a colmare una «palese lacuna» del dato positivo (in tal senso Sez. 6, n. 3673 del 19/01/2022, G., Rv. 282750 - 01, considerato in diritto n. 2); al proposito è stato efficacemente evidenziato che, in assenza di comunicazioni al difensore che non ha sollecitato la discussione orale, «l'omesso avviso, infatti, lascia il difensore ignaro della trasformazione subita dal rito e rende l'imputato privo dell'assistenza del proprio difensore nella fase — cruciale — in cui si realizza il contraddittorio 3orale» (così, Sez. 5, n. 16411 del 21/03/2025, Berisha, Rv. 287828 - 01, considerato in diritto 1.3).

In giurisprudenza non vi è uniformità di vedute circa la natura di tale nullità, in talune decisioni affermata come nullità assoluta (Sez. 5, n. 16411 dei 21/03/2025, Berisha, Rv. 287828 - 01; Sez. 3, n. 11170 del 15/12/2023, dep. 2024, Marro, Rv. 286046 - 01; Sez. 2, n. 29349 del 15/03/2023, Caruso, Rv. 284936 - 01), in altre affermata come nullità di ordine generale a regime intermedio (Sez. 6, n. 3673 del 19/01/2022, G., Rv. 282750 - 01; Sez. 5, n. 7750 del 27/10/2021, N., Rv. 282897 - 01).

Ma, a prescindere dalla qualificazione del vizio, la giurisprudenza è convergente su tre aspetti: (i) il mancato avviso al difensore di fiducia dell'imputato è un vizio, rilevante ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; (ii) non assume rilievo sanante l'eventuale inerzia del difensore eventualmente nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen.; (iii) il vizio è deducibile con il ricorso per cassazione.

6. Sul punto, il Pubblico ministero ha osservato che «il suddetto deficit informativo in caso di mancato avviso al difensore dell'imputato è stato, quindi, sì colmato - come detto - dalla citata giurisprudenza di legittimità, ma solo con riferimento alla parte non richiedente la trattazione orale, laddove per quella richiedente non è sato riscontrato un analogo vulnus al diritto all'assistenza difensiva rispetto ad una richiesta di cui il difensore, sostanzialmente, può lamentare la sola mancata comunicazione dell'esito decisionale».

Sicché, l'evocazione dell'indirizzo giurisprudenziale non risulta pertinente, posto che, comunque, nel caso in esame, la richiesta di trattazione orale proviene proprio dall'imputato.

7. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che debba essere data continuità all'orientamento giurisprudenziale che ritiene doveroso che si dia avviso al difensore non richiedente della trasformazione del rito conseguente alla richiesta di trattazione orale formulata ai sensi dell'art. 23-bis, comma 4, d.l. n. 137/2020 (cfr. giurisprudenza citata al considerato in diritto n. 5).

Rispetto alle conclusioni del Pubblico ministero, si impone una precisazione, legata alla peculiarità del caso in esame.

L'art. 23-bis, comma 4, secondo periodo, cit., prevede esplicitamente che la richiesta di partecipare all'udienza, quand'anche proveniente dall'imputato personalmente, deve essere formalizzata «a mezzo del difensore».

Tuttavia, nel caso in esame, la celebrazione dell'udienza "con la partecipazione delle parti" è stata sollecitata dall'imputato personalmente, con 4dichiarazione resa ex art. 123 cod. proc. pen. presso l'Ufficio matricola della Casa circondariale ove l'imputato era recluso.

La richiesta, dunque, non è stata veicolata dal difensore di fiducia dell'imputato.

Ciò, secondo un orientamento giurisprudenziale, avrebbe addirittura comportato l'inammissibilità della richiesta (Sez. 5, n. 49654 del 13/07/2023, Osasere, Rv. 285489 - 01; v., però, contra, Sez. 2, n. 7340 del 20/12/2023, Baldi, Rv. 285932 - 01 ).

Nonostante lo scostamento dallo schema procedurale delineato dall'art. 23- bis, comma 4, cit., la Corte territoriale ha comunque trattato il procedimento con trattazione orale, senza darne avviso al difensore dell'imputato.

Ne discende che il difensore - non essendo stato coinvolto nella richiesta di trattazione orale, che lo avrebbe reso necessariamente edotto dell'esistenza di tale richiesta - ben poteva essere ignaro dell'esistenza di tale richiesta (anche in considerazione dello stato di detenzione del suo assistito, detenuto in un'altra regione).

Sicché, egli avrebbe dovuto essere avvisato della trasformazione subita dal rito.

L'omissione di tale avviso, dunque, determina dunque una situazione del tutto paragonabile a quelle considerate dalla giurisprudenza per i casi di richiesta di trattazione orale proposta da un'altra parte processuale.

Sussiste pertanto la nullità, che - non sanata dall'inerzia del difensore nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. - risulta tempestivamente dedotta.

8. Ne discende l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari, risultando assorbiti gli altri motivi di ricorso.

P.Q.M.

Annul P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2025 emessa dalla Corte di appello di Bari; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Foggia ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di resistenza aggravata a pubblico ufficiale. 2. Il ricorrente impugna la sentenza indicata in epigrafe, proponendo quattro motivi di ricorso, qui sintetizzati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce l'erronea applicazione della legge processuale (artt. 598-ter, comma 2, in relazione all'art. 178 cod. proc. pen.) e laconseguente nullità della sentenza impugnata per violazione del diritto di difesa: la sentenza è stata emessa all'esito del giudizio di appello, celebrato nelle forme dell'udienza in camera di consiglio con partecipazione delle parti e, a detta udienza, il difensore - che aveva inviato in precedenza conclusioni scritte e che non aveva ricevuto,avviso della fis§azione dell'udienza partecipata - è stato sostituito ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l'erronea applicazione della legge processuale (artt. 598-ter, comma 1, in relazione all'art. 178 cod. proc. pen.) e la conseguente nullità della sentenza impugnata per violazione del diritto di difesa: il difensore dell'imputato aveva trasmesso le proprie conclusioni scritte; esse, tuttavia, non sono state menzionate, né valutate nella sentenza impugnata. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato contestato. 2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale e processuale e vizio di motivazione in relazione alla mancata sostituzione della pena principale con una delle pene sostitutive previste dagli artt. 53 e SS. della legge 24 novembre 1981, n. 689. 3. Nella requisitoria scritta, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. 4. Il procedimento è stato deciso all'udienza del 18 marzo 2026, in camera di consiglio, in quanto nessuna delle parti ha chiesto la trattazione in pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. 2. Dagli atti - cui la Corte ha accesso diretto, in ragione del tipo di vizio dedotto (per tutte, cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01) - emerge che: (i) in data 27/02/2024 è stato depositato l'atto di appello; (ii) in data 10/01/2025 è stata fissata l'udienza del 02/04/2025, per la celebrazione del giudizio di appello, nelle forme della camera di consiglio senza la partecipazione delle parti; (iii) in data 07/02/2025, [OSCURATO:PERSONA], detenuto presso la Casa 2circondariale di Parma, ha chiesto di presenziare all'udienza di appello in videoconferenza, con dichiarazione resa ex art. 123 cod. proc. pen. presso l'Ufficio matricola della Casa circondariale di Parma; (iv) in ragione di tale richiesta, all'udienza del 02/04/2025, la Corte di appello di Bari ha celebrato il giudizio di appello in udienza con la partecipazione delle parti; all'udienza hanno preso parte [OSCURATO:PERSONA] (presente, mediante collegamento in videoconferenza), il Procuratore generale; non era invece presente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, sostituito ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. da un difensore prontamente reperibile che si è richiamato ai motivi di appello. 3. In ragione del momento in cui è stata proposta l'impugnazione (depositata in data 27/02/2024), non trova applicazione l'art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen. (invocato dal ricorrente), bensì l'art. 23-bis, comma 4, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge n. 176/2020; ciò in ragione delle disposizioni transitorie dettate dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 30 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia); la disciplina transitoria prevede che il citato art. 23-bis deve trovare ancora applicazione per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024 (anche in virtù della proroga del decreto-legge n. 215/2023 art. 11, convertito nella legge n. 18/2024). 4. L'art. 23-bis, comma 4, primo periodo, d.l. n. 137, cit., prevede che la richiesta di discussione orale debba essere formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza e che «entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l'imputato formul[i], a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza». La disposizione, dunque, non prevede esplicitamente che si dia avviso alle parti dell'essere stata formulata una richiesta di discussione orale. 5. La giurisprudenza di legittimità interpreta detta disposizione nel senso che - laddove sia renda necessaria la trattazione orale del giudizio a seguito di richiesta avanzata da altra parte processuale - è comunque doveroso dare avviso di tale richiesta al difensore dell'imputato; si tratta di un'interpretazione sistematica che va a colmare una «palese lacuna» del dato positivo (in tal senso Sez. 6, n. 3673 del 19/01/2022, G., Rv. 282750 - 01, considerato in diritto n. 2); al proposito è stato efficacemente evidenziato che, in assenza di comunicazioni al difensore che non ha sollecitato la discussione orale, «l'omesso avviso, infatti, lascia il difensore ignaro della trasformazione subita dal rito e rende l'imputato privo dell'assistenza del proprio difensore nella fase — cruciale — in cui si realizza il contraddittorio 3orale» (così, Sez. 5, n. 16411 del 21/03/2025, Berisha, Rv. 287828 - 01, considerato in diritto 1.3). In giurisprudenza non vi è uniformità di vedute circa la natura di tale nullità, in talune decisioni affermata come nullità assoluta (Sez. 5, n. 16411 dei 21/03/2025, Berisha, Rv. 287828 - 01; Sez. 3, n. 11170 del 15/12/2023, dep. 2024, Marro, Rv. 286046 - 01; Sez. 2, n. 29349 del 15/03/2023, Caruso, Rv. 284936 - 01), in altre affermata come nullità di ordine generale a regime intermedio (Sez. 6, n. 3673 del 19/01/2022, G., Rv. 282750 - 01; Sez. 5, n. 7750 del 27/10/2021, N., Rv. 282897 - 01). Ma, a prescindere dalla qualificazione del vizio, la giurisprudenza è convergente su tre aspetti: (i) il mancato avviso al difensore di fiducia dell'imputato è un vizio, rilevante ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; (ii) non assume rilievo sanante l'eventuale inerzia del difensore eventualmente nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen.; (iii) il vizio è deducibile con il ricorso per cassazione. 6. Sul punto, il Pubblico ministero ha osservato che «il suddetto deficit informativo in caso di mancato avviso al difensore dell'imputato è stato, quindi, sì colmato - come detto - dalla citata giurisprudenza di legittimità, ma solo con riferimento alla parte non richiedente la trattazione orale, laddove per quella richiedente non è sato riscontrato un analogo vulnus al diritto all'assistenza difensiva rispetto ad una richiesta di cui il difensore, sostanzialmente, può lamentare la sola mancata comunicazione dell'esito decisionale». Sicché, l'evocazione dell'indirizzo giurisprudenziale non risulta pertinente, posto che, comunque, nel caso in esame, la richiesta di trattazione orale proviene proprio dall'imputato. 7. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che debba essere data continuità all'orientamento giurisprudenziale che ritiene doveroso che si dia avviso al difensore non richiedente della trasformazione del rito conseguente alla richiesta di trattazione orale formulata ai sensi dell'art. 23-bis, comma 4, d.l. n. 137/2020 (cfr. giurisprudenza citata al considerato in diritto n. 5). Rispetto alle conclusioni del Pubblico ministero, si impone una precisazione, legata alla peculiarità del caso in esame. L'art. 23-bis, comma 4, secondo periodo, cit., prevede esplicitamente che la richiesta di partecipare all'udienza, quand'anche proveniente dall'imputato personalmente, deve essere formalizzata «a mezzo del difensore». Tuttavia, nel caso in esame, la celebrazione dell'udienza "con la partecipazione delle parti" è stata sollecitata dall'imputato personalmente, con 4dichiarazione resa ex art. 123 cod. proc. pen. presso l'Ufficio matricola della Casa circondariale ove l'imputato era recluso. La richiesta, dunque, non è stata veicolata dal difensore di fiducia dell'imputato. Ciò, secondo un orientamento giurisprudenziale, avrebbe addirittura comportato l'inammissibilità della richiesta (Sez. 5, n. 49654 del 13/07/2023, Osasere, Rv. 285489 - 01; v., però, contra, Sez. 2, n. 7340 del 20/12/2023, Baldi, Rv. 285932 - 01 ). Nonostante lo scostamento dallo schema procedurale delineato dall'art. 23- bis, comma 4, cit., la Corte territoriale ha comunque trattato il procedimento con trattazione orale, senza darne avviso al difensore dell'imputato. Ne discende che il difensore - non essendo stato coinvolto nella richiesta di trattazione orale, che lo avrebbe reso necessariamente edotto dell'esistenza di tale richiesta - ben poteva essere ignaro dell'esistenza di tale richiesta (anche in considerazione dello stato di detenzione del suo assistito, detenuto in un'altra regione). Sicché, egli avrebbe dovuto essere avvisato della trasformazione subita dal rito. L'omissione di tale avviso, dunque, determina dunque una situazione del tutto paragonabile a quelle considerate dalla giurisprudenza per i casi di richiesta di trattazione orale proposta da un'altra parte processuale. Sussiste pertanto la nullità, che - non sanata dall'inerzia del difensore nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. - risulta tempestivamente dedotta. 8. Ne discende l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari, risultando assorbiti gli altri motivi di ricorso. P.Q.M. Annul P.Q.M
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