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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36211/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Ucraina), 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 4/12/2021 della Corte d'appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; vista la requisitoria scritta del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorrenti, a mezzo del medesimo difensore di fiducia, propongono due distinti ricorsi avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona con cui è stata confermata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha condannato gli imputati, in concorso tra loro, per il delitto di lesioni aggravate dall'uso delle armi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] commesso unitamente al danneggiamento del lunotto posteriore dell'autovettura in uso al Vallorani per futili motivi.

2. I ricorrenti affidano i propri ricorsi ad un unico comune motivo, ampiamente articolato, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. 2.1.

Lamentano la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione nella parte in cui riconosce le aggravanti dei futili motivi e della commissione del fatto con armi (nella specie, un tirapugni o un anello).

Con riferimento, in particolare, a quest'ultima aggravante, lamentano che la Corte d'appello l'ha riconosciuta sulla base di un giudizio meramente congetturale e probabilistico in quanto il teste Vallorani non ha mai dichiarato di aver visto il tirapugni, ma si è limitato a riferire di un qualcosa di metallico verosimilmente un anello.

Ritenere poi il possesso di tale arma impropria sulla base della sola considerazione che il lunotto si era rotto con un solo colpo è una mera congettura non sorretta da elementi di oggettivo riscontro.

2.2. Parimenti non sostenuta da adeguata motivazione è la mancata concessione delle attenuanti generiche confermata nella sentenza d'appello nonostante i ricorrenti, nelle more, avessero integralmente risarcito il danno.

3. Il solo Djabnidze lamenta la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui riconosce la sua responsabilità concorrente in relazione al danneggiamento nonostante tale reato sia stato commesso dal solo Meshaj con azione improvvisa e senza alcun motivo, così come evidenziato nella stessa sentenza impugnata.

Tali rilievi, ad avviso del ricorrente, si pongono in contraddizione con il riconoscimento del concorso non essendovi stato né il tempo, né il modo, per come è stato ricostruito il fatto, di aderire alla suddetta condotta e di rafforzarla. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile e il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato nei limiti di cui si dirà.

2. E' utile richiamare, nei limiti di quanto qui di interesse, le circostanze del fatto per come emergono dalle sentenze di merito.

Come si evince dalla lettura delle stesse, il 28 febbraio 2016, nelle vicinanze di un bar, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano intenti a bere una birra quando un ragazzo, successivamente identificato nel Meshaj, improvvisamente, rompeva il lunotto posteriore dell'autovettura in uso al Vallorani regolarmente parcheggiata sull'altro lato della strada.

Quest'ultimo, insieme al Saggiomo, si avvicinava al ragazzo a cui si affiancavano nell'immediatezza gli amici e richiedeva di essere risarcito dal danno.

A fronte di tale richiesta, i due ragazzi ricevevano insulti e, mentre si apprestavano a chiamare la polizia, venivano brutalmente aggrediti; in particolare, il Meshaj colpiva al volto il Vallorani facendo uso di un tirapugni e, poi, in esito al tentativo dell'aggredito di allontanarlo, anziché smettere, continuava a colpirlo ripetutamente con altri pugni.

Si avvicinava in aiuto delle vittime, [OSCURATO:PERSONA], presidente del comitato di quartiere, il quale, mentre cercava di identificare gli aggressori per poi chiamare la polizia, veniva violentemente colpito dai due imputati i quali continuavano, insieme agli altri amici, a colpire con calci violenti e ripetuti il Saggiomo e il Vallorani, ormai riverso a terra, per poi darsi alla fuga. [OSCURATO:PERSONA], sopraggiunta di lì a poco, sulla base delle indicazioni ricevute, si metteva alla ricerca degli aggressori e individuava alcuni di essi, tra cui gli odierni imputati, in un bar sito nelle vicinanze.

3. I ricorrenti, entrambi, lamentano la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'aggravante dell'uso dell'arma e dei motivi abietti e futili.

3.1. In ordine a tale ultima aggravante deve rilevarsi che, nella specie, essa è stata configurata unicamente sotto il profilo della futilità del motivo, che ricorre quando la spinta al reato manca di quel minimo di consistenza che la coscienza collettiva esige per operare un collegamento accettabile, sul piano logico, con l'azione commessa.

Come reiteratamente affermato da questa Corte, «La circostanza aggravante dei futili motivi sussiste ove la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento» (così, da ultimo, Sez. 5, n. 25940 del 30/06/2020, M., Rv. 280103 - 02).

Per la sua sussistenza occorre verificare la sproporzione tra il reato concretamente realizzato e il motivo che lo ha determinato e la sussistenza di un moto interiore assolutamente ingiustificato tale da configurare lo stimolo esterno come mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale. (Sez. 5, n. 45138 del 27/06/2019, Vetuschi, Rv. 277641 - 01).

Ciò premesso, va osservato che la sentenza dà conto della ricorrenza, nella specie, di dette condizioni.

Ed invero, dopo aver ricordato i principi espressi in argomento da questa Corte di legittimità, ha conseguentemente ritenuto sussistenti sia il dato oggettivo che quello soggettivo là dove ha evidenziato che «tutto nacque dall'improvvisa rottura del lunotto posteriore dell'auto del Vallorani senza alcun motivo fatto che poi fece scatenare la violenta aggressione per cui è processo» e che la rottura del lunotto nell'auto del Vallorani era dovuta al fatto che il Meshaj, come da lui stesso dichiarato, «si era arrabbiato quella sera con altri ragazzi in un locale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva bevuto, che lo avevano colpito con una bottiglietta alla nuca, che Arsen e un altro compagno intervennero per bloccarlo e che lui diede una gomitata al lunotto posteriore della Panda».

La banalità delle ragioni scatenanti il danneggiamento e la successiva violenta reazione d'ira, determinata, questa, dalla richiesta di risarcimento da parte del proprietario dell'auto danneggiata, sono evidenti ed sono sufficientemente messe in luce nella sentenza impugnata.

3.2. Anche la censura mossa al riconoscimento dell'aggravante dell'uso dell'arma è da ritenersi inammissibile.

Ed invero, è costante l'orientamento di questa Corte di legittimità, richiamato nella sentenza impugnata, secondo cui «In tema di armi, anche un oggetto appuntito, utilizzato come strumento di offesa, costituisce arma impropria ai fini dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 585, comma secondo, cod. pen., considerato che qualsiasi oggetto, anche di uso comune e privo di apparente idoneità all'offesa, ma in concreto utilizzato per procurare lesioni personali, rientra nel novero delle armi improprie, giacché il porto dell'oggetto cessa di essere giustificato nel momento in cui viene meno il collegamento immediato con la sua funzione per essere utilizzato come arma. (Nella specie si è trattato di oggetto appuntito non compiutamente identificato perché tenuto nascosto dall'aggressore con il quale quest'ultimo ha causato alla persona offesa una ferita).» (Sez. 5, n. 49582 del 26/09/2014, Bonano, Rv. 261342 - 01).

Nell'applicazione di siffatto principio, di nessuna rilevanza è la circostanza che il Mashai avesse un tirapugni o un anello posto che è pacifico, come correttamente messo in evidenza dalla Corte distrettuale, che il danneggiamento prima e le lesioni poi furono perpetrate con qualcosa di metallico. 4.

Parimenti inammissibile è la censura concernente il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche nonostante l'avvenuto integrale risarcimento del danno.

Si tratta di un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).

Nel motivare il diniego, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (ex muitis, Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899), purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato. (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01).

A tali principi si è attenuta la Corte distrettuale che, nel motivare il diniego, pur considerando l'avvenuto risarcimento del danno, ha ritenuto prevalenti le modalità particolarmente violente della condotta, il numero di persone offese, la gravità delle lesioni causate e la personalità degli imputati gravati da numerosi precedenti penali anche specifici.

5. E' invece fondata la doglianza fatta valere da Djabnidze con riferimento al reato al danneggiamento del lunotto dell'autovettura a lui addebitato per avere prestato il proprio supporto morale al Meshaj ravvisato, da entrambi i giudici di merito, nella vicinanza fisica dei due giovani e nel fatto che tale fatto era immediatamente precedente alla violenta aggressione posta in essere pacificamente da entrambi.

5.1. Orbene, costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui, per configurare il concorso di persone nel reato è richiesto un contributo causale in termini, sia pur minimi, di facilitazione della condotta delittuosa.

Occorre, in altri termini, un contributo partecipativo - morale o materiale - alla condotta criminosa altrui, caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e volontà di arrecare un contributo concorsuale alla realizzazione dell'evento illecito (Sez. 6, n. 14606 del 18/02/2010, lemma, Rv. 247127) assicurando all'altro concorrente, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale questi può contare (cfr. Sez. 6, n. n. 49764 del 11/11/2009, Hammani, non mass.).

La semplice conoscenza o anche l'adesione morale, l'assistenza inerte e senza iniziative a tale condotta non realizzano la fattispecie concorsuale ( ex plurimis Sez. 4, n. 3924 del 05/02/1998, Brescia, Rv 210638; Sez. 6, n. 9930 del 03/06/1994, Campostrini, Rv. 199162; Sez. 6, n. 11383 del 20/10/1994, Bonaffini, Rv. 199634; Sez. 5, n. 2 del 22/11/1994 - dep. 04/01/1995, Sbrana, Rv. 200310).

E' configurabile invece connivenza non punibile allorché l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato.

Non ignora questo collegio che, per altrettanto pacifico indirizzo, il concorso è parimenti configurabile anche in ragione della semplice presenza, purché non meramente casuale, sul luogo dell'esecuzione del reato, quando essa sia servita a fornire all'autore del fatto stimolo all'azione o un maggior senso di sicurezza nella propria condotta (v.

Sez. 6, n. 1108 del 4/12/1996 - dep. 06/02/1997, Famiano, Rv. 206785).

È quest'ultima situazione che, a ben vedere, presenta i maggiori problemi di inquadramento, potendo non palesarsi con facilità quando la "presenza" sul luogo del reato possa presentare le caratteristiche del contributo penalmente rilevante sotto il profilo dello stimolo o anche solo della maggiore sicurezza all'azione dell'autore materiale.

Certo è, però, che la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa non esime affatto il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una "reale" partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 c.p., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (cfr. Sez.

U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101).

5.2. Nel caso di specie, nella sentenza di merito non si è fatto buon uso dei principi suindicati.

La Corte distrettuale, infatti, riconosce la responsabilità concorrente del Djabnizde esclusivamente in forza del solo fatto che questi era vicino all'Arsen e che tale azione fu immediatamente precedente all'aggressione posta in essere da entrambi.

Tali affermazioni però collidono con quanto emerge dalla motivazione impugnata là dove, nel riportare la deposizione del Vallorani, si legge che lo stesso aveva visto «passare un ragazzo pelato [il Meshaj] che, con un pugno o con un oggetto o anche un anello in suo possesso dava un forte colpo al lunotto posteriore della sua autovettura; poi lui lo inseguì insieme al Saggiomo e dal suddetto giovane venne colpito al volto con violenza.» Nella motivazione poi si riportano testualmente le parole del Vallorani aventi il seguente tenore: «nel frattempo, benché ferito, potevo vedere che giungevano in rinforzo del mio aggressore altre quattro persone che si avventavano su di me e sul Soggiorno [...] riconoscevo un giovane che si chiamava Arsen».

Il ricorrente, invero, ha dichiarato di essere stato presente alla rottura del lunotto, ma tale affermazione non contraddice le dichiarazioni del Vallorani ove si consideri la concitazione degli accadimenti e il breve lasso di tempo in cui essi si sono verificati e, soprattutto, non è sufficiente di per sé, anche ove valutata alla stregua delle dichiarazioni della persona offesa e delle considerazioni svolte in merito al concorso dal giudice distrettuale, per ritenere provato il contributo morale del Djabnidze ove si consideri che, come evidenziato dalla stessa Corte d'appello, la rottura del lunotto fu "improvvisa".

La motivazione non spiega infatti in modo convincente come tale contributo morale si sia attuato e perché la semplice presenza sul luogo dell'esecuzione del reato, attesa l'improvvisa e repentina azione del Meshaj, possa considerarsi non casuale e idonea a costituire l'estremo integrante della partecipazione criminosa ed espressione di chiara adesione alla condotta delittuosa.

4. La sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio, affinché la Corte d'appello di Perugia proceda a nuovo giudizio, in piena libertà cognitiva, ma alla luce di quanto sopra ritenuto, considerando tutti gli elementi della situazione di specie e i dati probatori acquisiti senza incorrere nelle segnalate carenze di motivazione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo c) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Perugia; dichiara inammissibile nel resto il ricorso del Djabnidze.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Ucraina), 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 4/12/2021 della Corte d'appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; vista la requisitoria scritta del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorrenti, a mezzo del medesimo difensore di fiducia, propongono due distinti ricorsi avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona con cui è stata confermata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha condannato gli imputati, in concorso tra loro, per il delitto di lesioni aggravate dall'uso delle armi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] commesso unitamente al danneggiamento del lunotto posteriore dell'autovettura in uso al Vallorani per futili motivi. 2. I ricorrenti affidano i propri ricorsi ad un unico comune motivo, ampiamente articolato, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. 2.1. Lamentano la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione nella parte in cui riconosce le aggravanti dei futili motivi e della commissione del fatto con armi (nella specie, un tirapugni o un anello). Con riferimento, in particolare, a quest'ultima aggravante, lamentano che la Corte d'appello l'ha riconosciuta sulla base di un giudizio meramente congetturale e probabilistico in quanto il teste Vallorani non ha mai dichiarato di aver visto il tirapugni, ma si è limitato a riferire di un qualcosa di metallico verosimilmente un anello. Ritenere poi il possesso di tale arma impropria sulla base della sola considerazione che il lunotto si era rotto con un solo colpo è una mera congettura non sorretta da elementi di oggettivo riscontro. 2.2. Parimenti non sostenuta da adeguata motivazione è la mancata concessione delle attenuanti generiche confermata nella sentenza d'appello nonostante i ricorrenti, nelle more, avessero integralmente risarcito il danno. 3. Il solo Djabnidze lamenta la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui riconosce la sua responsabilità concorrente in relazione al danneggiamento nonostante tale reato sia stato commesso dal solo Meshaj con azione improvvisa e senza alcun motivo, così come evidenziato nella stessa sentenza impugnata. Tali rilievi, ad avviso del ricorrente, si pongono in contraddizione con il riconoscimento del concorso non essendovi stato né il tempo, né il modo, per come è stato ricostruito il fatto, di aderire alla suddetta condotta e di rafforzarla. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile e il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato nei limiti di cui si dirà. 2. E' utile richiamare, nei limiti di quanto qui di interesse, le circostanze del fatto per come emergono dalle sentenze di merito. Come si evince dalla lettura delle stesse, il 28 febbraio 2016, nelle vicinanze di un bar, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano intenti a bere una birra quando un ragazzo, successivamente identificato nel Meshaj, improvvisamente, rompeva il lunotto posteriore dell'autovettura in uso al Vallorani regolarmente parcheggiata sull'altro lato della strada. Quest'ultimo, insieme al Saggiomo, si avvicinava al ragazzo a cui si affiancavano nell'immediatezza gli amici e richiedeva di essere risarcito dal danno. A fronte di tale richiesta, i due ragazzi ricevevano insulti e, mentre si apprestavano a chiamare la polizia, venivano brutalmente aggrediti; in particolare, il Meshaj colpiva al volto il Vallorani facendo uso di un tirapugni e, poi, in esito al tentativo dell'aggredito di allontanarlo, anziché smettere, continuava a colpirlo ripetutamente con altri pugni. Si avvicinava in aiuto delle vittime, [OSCURATO:PERSONA], presidente del comitato di quartiere, il quale, mentre cercava di identificare gli aggressori per poi chiamare la polizia, veniva violentemente colpito dai due imputati i quali continuavano, insieme agli altri amici, a colpire con calci violenti e ripetuti il Saggiomo e il Vallorani, ormai riverso a terra, per poi darsi alla fuga. [OSCURATO:PERSONA], sopraggiunta di lì a poco, sulla base delle indicazioni ricevute, si metteva alla ricerca degli aggressori e individuava alcuni di essi, tra cui gli odierni imputati, in un bar sito nelle vicinanze. 3. I ricorrenti, entrambi, lamentano la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'aggravante dell'uso dell'arma e dei motivi abietti e futili. 3.1. In ordine a tale ultima aggravante deve rilevarsi che, nella specie, essa è stata configurata unicamente sotto il profilo della futilità del motivo, che ricorre quando la spinta al reato manca di quel minimo di consistenza che la coscienza collettiva esige per operare un collegamento accettabile, sul piano logico, con l'azione commessa. Come reiteratamente affermato da questa Corte, «La circostanza aggravante dei futili motivi sussiste ove la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento» (così, da ultimo, Sez. 5, n. 25940 del 30/06/2020, M., Rv. 280103 - 02). Per la sua sussistenza occorre verificare la sproporzione tra il reato concretamente realizzato e il motivo che lo ha determinato e la sussistenza di un moto interiore assolutamente ingiustificato tale da configurare lo stimolo esterno come mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale. (Sez. 5, n. 45138 del 27/06/2019, Vetuschi, Rv. 277641 - 01). Ciò premesso, va osservato che la sentenza dà conto della ricorrenza, nella specie, di dette condizioni. Ed invero, dopo aver ricordato i principi espressi in argomento da questa Corte di legittimità, ha conseguentemente ritenuto sussistenti sia il dato oggettivo che quello soggettivo là dove ha evidenziato che «tutto nacque dall'improvvisa rottura del lunotto posteriore dell'auto del Vallorani senza alcun motivo fatto che poi fece scatenare la violenta aggressione per cui è processo» e che la rottura del lunotto nell'auto del Vallorani era dovuta al fatto che il Meshaj, come da lui stesso dichiarato, «si era arrabbiato quella sera con altri ragazzi in un locale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva bevuto, che lo avevano colpito con una bottiglietta alla nuca, che Arsen e un altro compagno intervennero per bloccarlo e che lui diede una gomitata al lunotto posteriore della Panda». La banalità delle ragioni scatenanti il danneggiamento e la successiva violenta reazione d'ira, determinata, questa, dalla richiesta di risarcimento da parte del proprietario dell'auto danneggiata, sono evidenti ed sono sufficientemente messe in luce nella sentenza impugnata. 3.2. Anche la censura mossa al riconoscimento dell'aggravante dell'uso dell'arma è da ritenersi inammissibile. Ed invero, è costante l'orientamento di questa Corte di legittimità, richiamato nella sentenza impugnata, secondo cui «In tema di armi, anche un oggetto appuntito, utilizzato come strumento di offesa, costituisce arma impropria ai fini dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 585, comma secondo, cod. pen., considerato che qualsiasi oggetto, anche di uso comune e privo di apparente idoneità all'offesa, ma in concreto utilizzato per procurare lesioni personali, rientra nel novero delle armi improprie, giacché il porto dell'oggetto cessa di essere giustificato nel momento in cui viene meno il collegamento immediato con la sua funzione per essere utilizzato come arma. (Nella specie si è trattato di oggetto appuntito non compiutamente identificato perché tenuto nascosto dall'aggressore con il quale quest'ultimo ha causato alla persona offesa una ferita).» (Sez. 5, n. 49582 del 26/09/2014, Bonano, Rv. 261342 - 01). Nell'applicazione di siffatto principio, di nessuna rilevanza è la circostanza che il Mashai avesse un tirapugni o un anello posto che è pacifico, come correttamente messo in evidenza dalla Corte distrettuale, che il danneggiamento prima e le lesioni poi furono perpetrate con qualcosa di metallico. 4. Parimenti inammissibile è la censura concernente il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche nonostante l'avvenuto integrale risarcimento del danno. Si tratta di un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Nel motivare il diniego, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (ex muitis, Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899), purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato. (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01). A tali principi si è attenuta la Corte distrettuale che, nel motivare il diniego, pur considerando l'avvenuto risarcimento del danno, ha ritenuto prevalenti le modalità particolarmente violente della condotta, il numero di persone offese, la gravità delle lesioni causate e la personalità degli imputati gravati da numerosi precedenti penali anche specifici. 5. E' invece fondata la doglianza fatta valere da Djabnidze con riferimento al reato al danneggiamento del lunotto dell'autovettura a lui addebitato per avere prestato il proprio supporto morale al Meshaj ravvisato, da entrambi i giudici di merito, nella vicinanza fisica dei due giovani e nel fatto che tale fatto era immediatamente precedente alla violenta aggressione posta in essere pacificamente da entrambi. 5.1. Orbene, costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui, per configurare il concorso di persone nel reato è richiesto un contributo causale in termini, sia pur minimi, di facilitazione della condotta delittuosa. Occorre, in altri termini, un contributo partecipativo - morale o materiale - alla condotta criminosa altrui, caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e volontà di arrecare un contributo concorsuale alla realizzazione dell'evento illecito (Sez. 6, n. 14606 del 18/02/2010, lemma, Rv. 247127) assicurando all'altro concorrente, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale questi può contare (cfr. Sez. 6, n. n. 49764 del 11/11/2009, Hammani, non mass.). La semplice conoscenza o anche l'adesione morale, l'assistenza inerte e senza iniziative a tale condotta non realizzano la fattispecie concorsuale ( ex plurimis Sez. 4, n. 3924 del 05/02/1998, Brescia, Rv 210638; Sez. 6, n. 9930 del 03/06/1994, Campostrini, Rv. 199162; Sez. 6, n. 11383 del 20/10/1994, Bonaffini, Rv. 199634; Sez. 5, n. 2 del 22/11/1994 - dep. 04/01/1995, Sbrana, Rv. 200310). E' configurabile invece connivenza non punibile allorché l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato. Non ignora questo collegio che, per altrettanto pacifico indirizzo, il concorso è parimenti configurabile anche in ragione della semplice presenza, purché non meramente casuale, sul luogo dell'esecuzione del reato, quando essa sia servita a fornire all'autore del fatto stimolo all'azione o un maggior senso di sicurezza nella propria condotta (v. Sez. 6, n. 1108 del 4/12/1996 - dep. 06/02/1997, Famiano, Rv. 206785). È quest'ultima situazione che, a ben vedere, presenta i maggiori problemi di inquadramento, potendo non palesarsi con facilità quando la "presenza" sul luogo del reato possa presentare le caratteristiche del contributo penalmente rilevante sotto il profilo dello stimolo o anche solo della maggiore sicurezza all'azione dell'autore materiale. Certo è, però, che la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa non esime affatto il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una "reale" partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 c.p., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (cfr. Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101). 5.2. Nel caso di specie, nella sentenza di merito non si è fatto buon uso dei principi suindicati. La Corte distrettuale, infatti, riconosce la responsabilità concorrente del Djabnizde esclusivamente in forza del solo fatto che questi era vicino all'Arsen e che tale azione fu immediatamente precedente all'aggressione posta in essere da entrambi. Tali affermazioni però collidono con quanto emerge dalla motivazione impugnata là dove, nel riportare la deposizione del Vallorani, si legge che lo stesso aveva visto «passare un ragazzo pelato [il Meshaj] che, con un pugno o con un oggetto o anche un anello in suo possesso dava un forte colpo al lunotto posteriore della sua autovettura; poi lui lo inseguì insieme al Saggiomo e dal suddetto giovane venne colpito al volto con violenza.» Nella motivazione poi si riportano testualmente le parole del Vallorani aventi il seguente tenore: «nel frattempo, benché ferito, potevo vedere che giungevano in rinforzo del mio aggressore altre quattro persone che si avventavano su di me e sul Soggiorno [...] riconoscevo un giovane che si chiamava Arsen». Il ricorrente, invero, ha dichiarato di essere stato presente alla rottura del lunotto, ma tale affermazione non contraddice le dichiarazioni del Vallorani ove si consideri la concitazione degli accadimenti e il breve lasso di tempo in cui essi si sono verificati e, soprattutto, non è sufficiente di per sé, anche ove valutata alla stregua delle dichiarazioni della persona offesa e delle considerazioni svolte in merito al concorso dal giudice distrettuale, per ritenere provato il contributo morale del Djabnidze ove si consideri che, come evidenziato dalla stessa Corte d'appello, la rottura del lunotto fu "improvvisa". La motivazione non spiega infatti in modo convincente come tale contributo morale si sia attuato e perché la semplice presenza sul luogo dell'esecuzione del reato, attesa l'improvvisa e repentina azione del Meshaj, possa considerarsi non casuale e idonea a costituire l'estremo integrante della partecipazione criminosa ed espressione di chiara adesione alla condotta delittuosa. 4. La sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio, affinché la Corte d'appello di Perugia proceda a nuovo giudizio, in piena libertà cognitiva, ma alla luce di quanto sopra ritenuto, considerando tutti gli elementi della situazione di specie e i dati probatori acquisiti senza incorrere nelle segnalate carenze di motivazione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo c) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Perugia; dichiara inammissibile nel resto il ricorso del Djabnidze. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e c
Sentenza Cassazione n. 36211/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris