CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2023
Cassazione n. 34470/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari ha riformato la condanna, resa dal Tribunale di Foggia, in data 14 gennaio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, rideterminando la pena irrogata in relazione ai reati ascrittigli, in quella di anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro 2.100 di multa, confermando, nel resto l'impugnato provvedimento. Ritenuto che il motivo unico proposto (violazione di legge nella individuazione della pena base, a fronte del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza), rappresenta doglíanza generica e priva della specifica indicazione delle ragioni in fatto e in diritto, che giustificano la censura svolta. Reputato, invero, che a fronte della indicata pena base di anni due di reclusione ed euro 2000 di multa (cfr. pag. seconda della sentenza impugnata), questa è stata ridotta per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti, in quella di anni uno mesi cinque di reclusione ed euro 1600 di multa, misura della riduzione che non viene attinta da specifica censura da parte del ricorrente il quale, invece, si limita a dedurre che la pena base di anni due di reclusione ed euro 2.000 di multa doveva essere ridotta per effetto del bilanciamento ex art. 69 cod. pen. Considerato che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico; né va taciuta l'esistenza del costante orientamento di questa Corte, secondo cui ai fini del giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, anche la sola enunciazione dell'eseguita valutazione delle circostanze concorrenti soddisfa l'obbligo della motivazione, trattandosi di un giudizio rientrante nella discrezionalità del giudice e che, come tale, non postula un'analitica esposizione dei criteri di valutazione (Sez. 7, Ord. n. 11571 del 19/02/2016, N., Rv. 266148; Sez. 2, n. 36265 del 08/07/2010, Barbera, Rv. 248535; Sez. 1, n. 2668 del 9/12/2010, dep. 2011, Falaschi, Rv. 249549). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2023 Il Consigliere estenso