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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 marzo 2024

Cassazione n. 18812/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 febbraio 1979; avverso la sentenza del 21 marzo 2023 della Corte d'appello di Cagliari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste avanzate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata 1'8 marzo 2024 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], in replica alle conclusioni rassegnate dal Procuratore generale, con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Cagliari, con sentenza del 21 marzo 2023, riformando l'assoluzione pronunciata in primo grado, riteneva [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 483 cod. pen. (in relazione agli artt. 46 e 76 d.P.R. n. 445 del 2000) perché, nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata alla r\ 7 richiesta presentata alla [OSCURATO:PERSONA] di Cagliari, volta ad ottenere il permesso di colloquio con il detenuto [OSCURATO:PERSONA], indicava falsamente di esserne la cugina.

2. Ricorre per cassazione l'imputat9, articolando un unico motivo di censura, formulato sotto il profilo del vizio di motivazione, a mezzo del quale deduce da un canto, l'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale delle prove dichiarative ritenute decisive (e, segnatamente, dell'esame testimoniale del sovr. capo della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), dall'altro, il travisamento delle dichiarazioni rese dalla stessa imputata, quanto all'esatta valutazione in ordine all'effettiva consapevolezza di violare il precetto penale. [OSCURATO:PERSONA]

1. La prima censura è indeducibile.

La questione da affrontare, seguendo un ordine logico, è di natura processuale e attiene alla individuazione degli oneri istruttori e motivazionali incombenti sul giudice dell'impugnazione che intenda riformare, in senso peggiorativo, una precedente sentenza assolutoria pronunciata in primo grado.

Oneri motivazionali e istruttori conseguenti, in generale, alla "ontologica contraddittorietà della decisione sulla colpevolezza dell'imputato, derivante da due sentenze dal contenuto antitetico, pur essendo entrambe fondate sulle medesime prove" (Sez.

U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112).

Va premesso, per quanto rileva in questa sede, che si è di fronte ad una sentenza di appello che - sulla base dello stesso materiale probatorio valutato dal giudice di primo grado ed in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero - ha riformato l'originaria assoluzione, giungendo ad una simmetrica pronuncia di condanna.

In questi casi, l'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., impone al giudice, ferme le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, di assumere direttamente, in ossequio ai canoni dell'immediatezza e dell'oralità, le prove dichiarative già assunte nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado (o all'esito dell'integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato).

Tale onere, tuttavia, non solo non è "generale e incondizionato" (concentrandosi sulla sola fonte la cui dichiarazione sia oggetto di una specifica censura da parte del pubblico ministero, ritenuta dal giudice d'appello "decisiva" ai fini dell'accertamento della responsabilità), ma è imposto solo ove la sentenza assolutoria sia stata riformata alla luce di un diverso apprezzamento della attendibilità di una prova dichiarativa decisiva (cfr. Sez.

U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272431).Cosicché, ove la diversa decisione sia stata assunta non sulla base di un diverso apprezzamento della prova dichiarativa (decisiva), ma alla luce di un differente apprezzamento del suo significato e, quindi, di una difforme valutazione logica dell'intero compendio probatorio, l'obbligo di rinnovare l'istruttoria, con l'assunzione diretta della fonte, viene meno (Sez. 5, n. 53210 del 19/10/2018, Rv. 275133; Sez. 3, n. 19958 del 21/09/2016, dep. 2017, Rv. 269782).

All'uopo costituiscono prove decisive sia quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l'assoluzione e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull'esito del giudizio; sia quelle che, pur ritenute dal primo giudice di scarso o nullo valore, siano, invece, nella prospettiva dell'appellante, rilevanti - da sole o insieme ad altri elementi di prova - ai fini dell'esito della condanna (Sez. 5, n. 26507 del 12/04/2021, Rv. 281654).

Ciò considerato, il sovr. capo Putzolu ha riferito solo in ordine alla dinamica dei fatti e agli accertamenti compiuti, circostanze pacifiche, non contestate dalla difesa, né diversamente valutate dalla Corte d'appello.

Cosicché alcun obbligo di rinnovazione sussisteva in relazione a tali dichiarazioni, in quanto, pur avendo contribuito a fondare il giudizio di responsabilità, non sono state diversamente valutate nel giudizio di appello.

Tanto dà conto della manifesta infondatezza della censura sollevata.

2. Ad identiche conclusioni, anche con riferimento al secondo motivo di ricorso.

Sotto tale profilo va ribadito il principio, oramai consolidato, secondo cui integra il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) la condotta di colui che dichiara il falso in sede di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 d.P.R. n.445 del 2000 (cfr., tra le tante ed in fattispecie diverse, Sez. 5, n. 24866 del 25/2/2011, Antibo, Rv. 250915; Sez. 5, n. 7857 del 26/10/2017, dep. 2018, Marchetti, Rv. 272277-01; Sez. 5, n. 30099 del 15/3/2018, Galera, Rv. 273806- 01).

Secondo l'art. 76 D.P.R. n. 445 del 2000, infatti, le dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. sono considerate come rese a pubblico ufficiale, essendo la qualità del ricevente del tutto idonea a sancirne la destinazione ad essere trasfuse in atto pubblico (cfr. in tema Sez. 5, n. 20570 del 10/5/2006, Esposito, Rv. 234203).

L'art. 483 cod. pen., in altre parole, costituisce norma sanzionatoria delle condotte vietate dal D.P.R. n. 445 del 2000 poiché l'art. 76 di tale testo legislativo punisce, "ai sensi del codice penale", chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, 3 V` forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal decreto stesso.

E il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) sussiste qualora l'atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato è stata trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati, e cioè quando una norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero ricollegando specifici effetti all'atto- documento nel quale la sua dichiarazione è stata inserita dal pubblico ufficiale ricevente (Sez.

U, n. 6, del 17/2/1999, Lucarotti, Rv. 212782; Sez.

U, n. 28 del 15/12/1999, Gabrielli, Rv. 215413).

Il principio da ultimo richiamato è stato costantemente affermato, poi, dalla successiva giurisprudenza delle Sezioni semplici di questa Corte di legittimità (ex multis, cfr. Sez. 5, n. 5365 del 15/1/2018, Guidi, Rv. 272110; Sez. 5, n. 39215 del 4/6/2015, Cremonese, Rv. 264841; Sez. 5, n. 18279 del 2/4/2014, Scalici, Rv. 259883).

Ebbene, il dolo del reato previsto dall'art. 483 cod. pen., è generico e consiste nella volontà cosciente e non coartata di compiere il fatto e nella consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero (Sez. 2, n. 47867 del 28/10/2003, Ammatura, Rv. 227078; cfr. anche Sez. 3, n. 44097 del 3/5/2018, I., Rv. 274126).

Del tutto irrilevante (ai sensi dell'art. 5 cod. pen.) la consapevolezza e volontà di violare il precetto penale.

Da ciò la manifesta infondatezza della censura.

3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagament

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 febbraio 1979; avverso la sentenza del 21 marzo 2023 della Corte d'appello di Cagliari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste avanzate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata 1'8 marzo 2024 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], in replica alle conclusioni rassegnate dal Procuratore generale, con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Cagliari, con sentenza del 21 marzo 2023, riformando l'assoluzione pronunciata in primo grado, riteneva [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 483 cod. pen. (in relazione agli artt. 46 e 76 d.P.R. n. 445 del 2000) perché, nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata alla r\ 7 richiesta presentata alla [OSCURATO:PERSONA] di Cagliari, volta ad ottenere il permesso di colloquio con il detenuto [OSCURATO:PERSONA], indicava falsamente di esserne la cugina. 2. Ricorre per cassazione l'imputat9, articolando un unico motivo di censura, formulato sotto il profilo del vizio di motivazione, a mezzo del quale deduce da un canto, l'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale delle prove dichiarative ritenute decisive (e, segnatamente, dell'esame testimoniale del sovr. capo della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), dall'altro, il travisamento delle dichiarazioni rese dalla stessa imputata, quanto all'esatta valutazione in ordine all'effettiva consapevolezza di violare il precetto penale. [OSCURATO:PERSONA] 1. La prima censura è indeducibile. La questione da affrontare, seguendo un ordine logico, è di natura processuale e attiene alla individuazione degli oneri istruttori e motivazionali incombenti sul giudice dell'impugnazione che intenda riformare, in senso peggiorativo, una precedente sentenza assolutoria pronunciata in primo grado. Oneri motivazionali e istruttori conseguenti, in generale, alla "ontologica contraddittorietà della decisione sulla colpevolezza dell'imputato, derivante da due sentenze dal contenuto antitetico, pur essendo entrambe fondate sulle medesime prove" (Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112). Va premesso, per quanto rileva in questa sede, che si è di fronte ad una sentenza di appello che - sulla base dello stesso materiale probatorio valutato dal giudice di primo grado ed in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero - ha riformato l'originaria assoluzione, giungendo ad una simmetrica pronuncia di condanna. In questi casi, l'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., impone al giudice, ferme le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, di assumere direttamente, in ossequio ai canoni dell'immediatezza e dell'oralità, le prove dichiarative già assunte nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado (o all'esito dell'integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato). Tale onere, tuttavia, non solo non è "generale e incondizionato" (concentrandosi sulla sola fonte la cui dichiarazione sia oggetto di una specifica censura da parte del pubblico ministero, ritenuta dal giudice d'appello "decisiva" ai fini dell'accertamento della responsabilità), ma è imposto solo ove la sentenza assolutoria sia stata riformata alla luce di un diverso apprezzamento della attendibilità di una prova dichiarativa decisiva (cfr. Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272431).Cosicché, ove la diversa decisione sia stata assunta non sulla base di un diverso apprezzamento della prova dichiarativa (decisiva), ma alla luce di un differente apprezzamento del suo significato e, quindi, di una difforme valutazione logica dell'intero compendio probatorio, l'obbligo di rinnovare l'istruttoria, con l'assunzione diretta della fonte, viene meno (Sez. 5, n. 53210 del 19/10/2018, Rv. 275133; Sez. 3, n. 19958 del 21/09/2016, dep. 2017, Rv. 269782). All'uopo costituiscono prove decisive sia quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l'assoluzione e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull'esito del giudizio; sia quelle che, pur ritenute dal primo giudice di scarso o nullo valore, siano, invece, nella prospettiva dell'appellante, rilevanti - da sole o insieme ad altri elementi di prova - ai fini dell'esito della condanna (Sez. 5, n. 26507 del 12/04/2021, Rv. 281654). Ciò considerato, il sovr. capo Putzolu ha riferito solo in ordine alla dinamica dei fatti e agli accertamenti compiuti, circostanze pacifiche, non contestate dalla difesa, né diversamente valutate dalla Corte d'appello. Cosicché alcun obbligo di rinnovazione sussisteva in relazione a tali dichiarazioni, in quanto, pur avendo contribuito a fondare il giudizio di responsabilità, non sono state diversamente valutate nel giudizio di appello. Tanto dà conto della manifesta infondatezza della censura sollevata. 2. Ad identiche conclusioni, anche con riferimento al secondo motivo di ricorso. Sotto tale profilo va ribadito il principio, oramai consolidato, secondo cui integra il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) la condotta di colui che dichiara il falso in sede di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 d.P.R. n.445 del 2000 (cfr., tra le tante ed in fattispecie diverse, Sez. 5, n. 24866 del 25/2/2011, Antibo, Rv. 250915; Sez. 5, n. 7857 del 26/10/2017, dep. 2018, Marchetti, Rv. 272277-01; Sez. 5, n. 30099 del 15/3/2018, Galera, Rv. 273806- 01). Secondo l'art. 76 D.P.R. n. 445 del 2000, infatti, le dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. sono considerate come rese a pubblico ufficiale, essendo la qualità del ricevente del tutto idonea a sancirne la destinazione ad essere trasfuse in atto pubblico (cfr. in tema Sez. 5, n. 20570 del 10/5/2006, Esposito, Rv. 234203). L'art. 483 cod. pen., in altre parole, costituisce norma sanzionatoria delle condotte vietate dal D.P.R. n. 445 del 2000 poiché l'art. 76 di tale testo legislativo punisce, "ai sensi del codice penale", chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, 3 V` forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal decreto stesso. E il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) sussiste qualora l'atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato è stata trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati, e cioè quando una norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero ricollegando specifici effetti all'atto- documento nel quale la sua dichiarazione è stata inserita dal pubblico ufficiale ricevente (Sez. U, n. 6, del 17/2/1999, Lucarotti, Rv. 212782; Sez. U, n. 28 del 15/12/1999, Gabrielli, Rv. 215413). Il principio da ultimo richiamato è stato costantemente affermato, poi, dalla successiva giurisprudenza delle Sezioni semplici di questa Corte di legittimità (ex multis, cfr. Sez. 5, n. 5365 del 15/1/2018, Guidi, Rv. 272110; Sez. 5, n. 39215 del 4/6/2015, Cremonese, Rv. 264841; Sez. 5, n. 18279 del 2/4/2014, Scalici, Rv. 259883). Ebbene, il dolo del reato previsto dall'art. 483 cod. pen., è generico e consiste nella volontà cosciente e non coartata di compiere il fatto e nella consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero (Sez. 2, n. 47867 del 28/10/2003, Ammatura, Rv. 227078; cfr. anche Sez. 3, n. 44097 del 3/5/2018, I., Rv. 274126). Del tutto irrilevante (ai sensi dell'art. 5 cod. pen.) la consapevolezza e volontà di violare il precetto penale. Da ciò la manifesta infondatezza della censura. 3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagament
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