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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27230/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Ritenuto nessuno dei cinque motivi dedotti supera il vaglio di ammissibilità.

Il primo ed il secondo motivo, relativi rispettivamente all'elemento oggettivo ed a quello soggettivo del reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, senza denunciare specifici vizi motivazionali, sollecitano una non consentita lettura alternativa delle prove da sovrapporre a quella, non illogica cui sono pervenuti, con valutazioni conformi, il Tribunale e la Corte di appello.

Il terzo motivo, relativo all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., è generico e manifestamente infondato perché non si confronta con il reale contenuto dell'apparato motivazionale, che ha escluso la particolare tenuità del fatto non per l'abitualità della condotta, ma per la sua gravità, desunta, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., dall'elevato grado di colpevolezza.

Il quarto ed il quinto motivo, relativi alla dosimetria della pena e alle circostanze attenuanti generiche, prospettano deduzioni sul trattamento punitivo benché sorretto da motivazione competa e non illogica.

2. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 9 mar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. 1. Ritenuto nessuno dei cinque motivi dedotti supera il vaglio di ammissibilità. Il primo ed il secondo motivo, relativi rispettivamente all'elemento oggettivo ed a quello soggettivo del reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, senza denunciare specifici vizi motivazionali, sollecitano una non consentita lettura alternativa delle prove da sovrapporre a quella, non illogica cui sono pervenuti, con valutazioni conformi, il Tribunale e la Corte di appello. Il terzo motivo, relativo all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., è generico e manifestamente infondato perché non si confronta con il reale contenuto dell'apparato motivazionale, che ha escluso la particolare tenuità del fatto non per l'abitualità della condotta, ma per la sua gravità, desunta, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., dall'elevato grado di colpevolezza. Il quarto ed il quinto motivo, relativi alla dosimetria della pena e alle circostanze attenuanti generiche, prospettano deduzioni sul trattamento punitivo benché sorretto da motivazione competa e non illogica. 2. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 9 mar
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