CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 marzo 2022
Cassazione n. 19092/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati rispettivamente ascritti ai ricorrenti, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che il ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna per i predetti reati, è privo di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, la motivazione della sentenza sulla qualificazione del fatto come furto consumato, posto che la persona offesa si era accorta del fato solo dopo l'impossessamento, quando gli imputati si erano già allontanati con la refurtiva, non avendo l'allarme antitaccheggio impedito agli imputati di scappare; quanto alla recidiva contestata al Tantillo, la sentenza ha evidenziato la genericità dell'appello sul punto, posto che proprio i reati in esame dimostrassero come la loro commissione costituisse per l'imputato fonte di lucro e, quindi, evidenziasse la ricaduta nel reato); Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto o il giudizio di equivalenza, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie; che il trattamento sanzionatorio è stato considerato congruo alla luce della personalità degli imputati ed all'assenza di elementi positivamente valutabili; Rilevato pertanto, che í ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Stef4no DEPOSITATO iN CANCELL