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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 2023

Cassazione n. 29702/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 2152_23 Rilevato che, con un unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] - imputato del reato di cui all'art. 8, comma 5 L. 27/1951 - contesta, sotto il profilo del vizio della motivazione, la conferma del giudizio di responsabilità penale per il reato a lui contestato sul rilievo del mancato accertamento dell'effettiva vendita delle sigarette e della detenzione delle stesse per il consumo personale; Ritenuto che tale motivo non è proponibile in sede di legittimità, contenendo mere doglianze in punto di fatto e sollecitando a questa Corte un'inammissibile rivalutazione delle prove scrutinante dal giudice di merito con una motivazione immune da censure sul piano logico e senza che il ricorrente abbia efficacemente allegato un travisamento della prova; infatti, la Corte di Appello ha, in maniera non illogica, ritenuto provata la colpevolezza del ricorrente in ragione della rilevante quantità di stecche di pacchetti di sigarette rinvenuti - che esclude il consumo personale -, della detenzione e dell'esposizione delle stesse per la vendita in uno scaffale a vista del minimarket di proprietà del ricorrente e dell'aver visto dei clienti uscire dal minimarket con delle stecche di sigarette (cfr. pagg. 2 e 3); Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12 maggio 2023 Il consi liere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 2152_23 Rilevato che, con un unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] - imputato del reato di cui all'art. 8, comma 5 L. 27/1951 - contesta, sotto il profilo del vizio della motivazione, la conferma del giudizio di responsabilità penale per il reato a lui contestato sul rilievo del mancato accertamento dell'effettiva vendita delle sigarette e della detenzione delle stesse per il consumo personale; Ritenuto che tale motivo non è proponibile in sede di legittimità, contenendo mere doglianze in punto di fatto e sollecitando a questa Corte un'inammissibile rivalutazione delle prove scrutinante dal giudice di merito con una motivazione immune da censure sul piano logico e senza che il ricorrente abbia efficacemente allegato un travisamento della prova; infatti, la Corte di Appello ha, in maniera non illogica, ritenuto provata la colpevolezza del ricorrente in ragione della rilevante quantità di stecche di pacchetti di sigarette rinvenuti - che esclude il consumo personale -, della detenzione e dell'esposizione delle stesse per la vendita in uno scaffale a vista del minimarket di proprietà del ricorrente e dell'aver visto dei clienti uscire dal minimarket con delle stecche di sigarette (cfr. pagg. 2 e 3); Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2023 Il consi liere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29702/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris