CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 marzo 2025
Cassazione n. 13055/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 04J9EA5) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. - La Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribuiiii: le di Pisa con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di cui all'art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge penale e il vizio di motivazione in -elazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod.pen. 3. - Il ricorso è inammissibile, perché basato su una doglianza non specifica che non si confronta con la sentenza impugnata. Rileva il Collegio che il giudice dell'impugnazione ha motivato la mancata concessione in ragione dell'assenza di elementi positivi per concederle evidenziar do altresì una condanna per reato specifico. Nel pervenire a tale conclusione, la Corte d' arlpello si è attenuta al principio di diritto secondo il quale la concessione delle attenuanti ,generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattilmento di speciale benevolenza in favore dell'imputato. Ne consegue che, quando la relati 4. richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposti alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza - l'onere di motbazione per il diniego dell'attenuante è soddisfatto con il richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Piliero, Rv. 266460; Sez. 3, n. 44071, del 25/09/2014, Papini e altri, Rv. 260610), elementi positivi che neppure vengono allegati nel ricorso per cassazio ne. 4. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella ttispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso sen7a versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., lo -iere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore 11.![OSCURATO:PERSONA] delle ammende, equitativannente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14/03/2025 [OSCURATO:PERSONA] 97 " e stensore Il,