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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37119/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Firenze del 30.4.2021 che ha confermato la decisione del Tribunale di Pistoia, emessa in data 18.12.2019 all'esito di rito abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di mesi dieci di reclusione e 200 euro di multa in relazione al reato di concorso in furto pluriaggravato: l'imputato, insieme ad un complice, ha sottratto dodici cofanetti di videogiochi Nintendo da un negozio Unieuro; sono state riconosciute nei suoi confronti le aggravanti dell'esposizione a pubblica fede e del mezzo fraudolento (la merce era esposta su scaffali ed è stata sottratta grazie all'utilizzo di una borsa "schermata" ad evitare i dispositivi antitaccheggio), oltre alla recidiva, tutte circostanze ritenute equivalenti alle concesse attenuanti generiche.

2. L'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza predetta, deducendo un unico motivo con cui denuncia il vizio di violazione di legge e quello di motivazione in relazione alla invocata attenuante prevista dall'art. 62, comma primo, n. 2, cod. pen. - non concessa dal giudice d'appello - ed all'aggravante dell'esposizione a pubblica fede, che il ricorrente ritiene non dovesse essere considerata sussistente.

Sotto il primo profilo, la difesa eccepisce l'erroneità della tesi sostenuta nella sentenza impugnata, vale a dire la prospettata inapplicabilità dell'attenuante del risarcimento del danno ai reati contro il patrimonio: secondo il ricorso, non vi sarebbe ontologica incompatibilità tra l'offerta risarcitoria ed il danno subito in relazione al furto, poiché il risarcimento poteva essere messo in relazione al ristoro del costo sopportato dal venditore per la merce sottrattagli.

Nell'ottica dell'insussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., invece, il ricorrente fa notare che la giurisprudenza di legittimità ha escluso la sua configurabilità in caso di furto in negozi con servizi permanenti di vigilanza: la videosorveglianza; i sistemi antitaccheggio; la vigilanza di addetti fisici presenti nei locali commerciali escludono la condizione di affidamento ai terzi del rispetto della proprietà altrui che connota, invece, una situazione di consuetudinaria necessità di lasciare incustodita una res.

3. Il PG ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è genericamente formulato.Il ricorrente attacca una sola delle due ratio decisorie proposte dalla motivazione del provvedimento impugnato per escludere la concedibilità dell'attenuante del risarcimento del danno prevista dall'art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen..

La Corte d'Appello, infatti, oltre a chiamare in gioco l'opzione secondo cui detta circostanza non sarebbe applicabile ai reati contro il patrimonio, ma solo a quelli le conseguenze dei quali non consistono in un danno economicamente risarcibile (Sez. 2, n. 26966 del 11/9/2020, Balestra, Rv. 279645), ha anche evidenziato come, in ogni caso, non vi sia stato un effettivo risarcimento del danno provocato da parte del ricorrente, poiché l'offerta risarcitoria formulata nel corso del giudizio di primo grado - e non accettata - non copriva l'intero valore della refurtiva.

Ed è noto che costituisce orientamento risalente di questa Corte di legittimità, condiviso e ribadito dal Collegio, ritenere che gli errori logici e di fatto da cui eventualmente siano inficiati alcuni degli argomenti enunciati in una sentenza non valgono a determinare l'annullamento della stessa quando altre ragioni ed argomenti incensurabili ed autonomi rispetto a quelli viziati giustificano in modo adeguato la decisione (Sez. 1, n. 604 del 2/5/1967, Solejam, Rv. 105773; Sez. 5, n. 2128 del 13/1/1978, Bartomioli, Rv. 138077).

Specularmente, nel caso in cui la decisione di un punto della sentenza del giudice del merito sia giustificata in base ad una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali sia giuridicamente e logicamente sufficiente a sorreggere, da sola, la pronuncia, il ricorso per Cassazione, per poter far conseguire al ricorrente il risultato pratico dell'annullamento della sentenza impugnata, deve investire, con specifiche censure, tutte e ciascuna di tali ragioni, giacché l'omessa impugnazione anche di una sola di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso riguardante le altre (Sez. 1, n. 14384 del 17/11/1986, Biordi, Rv. 174679).

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Stabile e condivisa giurisprudenza di legittimità ritiene che, in tema di furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Saja, Rv. 280157).

E più in generale, l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede è esclusa solo in presenza di condizioni, da valutarsi in concreto, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci ad impedire la sottrazione della "res", ostacolandone la facilità di raggiungimento (Sez. 5, n. 6351 del 8/1/2021, Esposito, Rv. 280493; vedi anche, Sez. 4, n. 5778 del 12/11/2020, dep. 2021, Pellegrini, Rv. 280913).oge Nel caso di specie, la sorveglianza video del grande esercizio commerciale teatro del furto era esattamente corrispondente, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, a quella del tipo considerato inidoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa ed altrettanto inutile allo scopo di escludere l'aggravante è la presenza di dispositivi antitaccheggio a protezione delle cose sottratte (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 17 del 21/11/2019, dep. 2020, Bevilacqua, Rv. 278383), peraltro elusi grazie al fraudolento utilizzo di una borsa "schermata" che impediva al dispositivo stesso di funzionare.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Firenze del 30.4.2021 che ha confermato la decisione del Tribunale di Pistoia, emessa in data 18.12.2019 all'esito di rito abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di mesi dieci di reclusione e 200 euro di multa in relazione al reato di concorso in furto pluriaggravato: l'imputato, insieme ad un complice, ha sottratto dodici cofanetti di videogiochi Nintendo da un negozio Unieuro; sono state riconosciute nei suoi confronti le aggravanti dell'esposizione a pubblica fede e del mezzo fraudolento (la merce era esposta su scaffali ed è stata sottratta grazie all'utilizzo di una borsa "schermata" ad evitare i dispositivi antitaccheggio), oltre alla recidiva, tutte circostanze ritenute equivalenti alle concesse attenuanti generiche. 2. L'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza predetta, deducendo un unico motivo con cui denuncia il vizio di violazione di legge e quello di motivazione in relazione alla invocata attenuante prevista dall'art. 62, comma primo, n. 2, cod. pen. - non concessa dal giudice d'appello - ed all'aggravante dell'esposizione a pubblica fede, che il ricorrente ritiene non dovesse essere considerata sussistente. Sotto il primo profilo, la difesa eccepisce l'erroneità della tesi sostenuta nella sentenza impugnata, vale a dire la prospettata inapplicabilità dell'attenuante del risarcimento del danno ai reati contro il patrimonio: secondo il ricorso, non vi sarebbe ontologica incompatibilità tra l'offerta risarcitoria ed il danno subito in relazione al furto, poiché il risarcimento poteva essere messo in relazione al ristoro del costo sopportato dal venditore per la merce sottrattagli. Nell'ottica dell'insussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., invece, il ricorrente fa notare che la giurisprudenza di legittimità ha escluso la sua configurabilità in caso di furto in negozi con servizi permanenti di vigilanza: la videosorveglianza; i sistemi antitaccheggio; la vigilanza di addetti fisici presenti nei locali commerciali escludono la condizione di affidamento ai terzi del rispetto della proprietà altrui che connota, invece, una situazione di consuetudinaria necessità di lasciare incustodita una res. 3. Il PG ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è genericamente formulato.Il ricorrente attacca una sola delle due ratio decisorie proposte dalla motivazione del provvedimento impugnato per escludere la concedibilità dell'attenuante del risarcimento del danno prevista dall'art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen.. La Corte d'Appello, infatti, oltre a chiamare in gioco l'opzione secondo cui detta circostanza non sarebbe applicabile ai reati contro il patrimonio, ma solo a quelli le conseguenze dei quali non consistono in un danno economicamente risarcibile (Sez. 2, n. 26966 del 11/9/2020, Balestra, Rv. 279645), ha anche evidenziato come, in ogni caso, non vi sia stato un effettivo risarcimento del danno provocato da parte del ricorrente, poiché l'offerta risarcitoria formulata nel corso del giudizio di primo grado - e non accettata - non copriva l'intero valore della refurtiva. Ed è noto che costituisce orientamento risalente di questa Corte di legittimità, condiviso e ribadito dal Collegio, ritenere che gli errori logici e di fatto da cui eventualmente siano inficiati alcuni degli argomenti enunciati in una sentenza non valgono a determinare l'annullamento della stessa quando altre ragioni ed argomenti incensurabili ed autonomi rispetto a quelli viziati giustificano in modo adeguato la decisione (Sez. 1, n. 604 del 2/5/1967, Solejam, Rv. 105773; Sez. 5, n. 2128 del 13/1/1978, Bartomioli, Rv. 138077). Specularmente, nel caso in cui la decisione di un punto della sentenza del giudice del merito sia giustificata in base ad una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali sia giuridicamente e logicamente sufficiente a sorreggere, da sola, la pronuncia, il ricorso per Cassazione, per poter far conseguire al ricorrente il risultato pratico dell'annullamento della sentenza impugnata, deve investire, con specifiche censure, tutte e ciascuna di tali ragioni, giacché l'omessa impugnazione anche di una sola di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso riguardante le altre (Sez. 1, n. 14384 del 17/11/1986, Biordi, Rv. 174679). 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Stabile e condivisa giurisprudenza di legittimità ritiene che, in tema di furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Saja, Rv. 280157). E più in generale, l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede è esclusa solo in presenza di condizioni, da valutarsi in concreto, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci ad impedire la sottrazione della "res", ostacolandone la facilità di raggiungimento (Sez. 5, n. 6351 del 8/1/2021, Esposito, Rv. 280493; vedi anche, Sez. 4, n. 5778 del 12/11/2020, dep. 2021, Pellegrini, Rv. 280913).oge Nel caso di specie, la sorveglianza video del grande esercizio commerciale teatro del furto era esattamente corrispondente, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, a quella del tipo considerato inidoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa ed altrettanto inutile allo scopo di escludere l'aggravante è la presenza di dispositivi antitaccheggio a protezione delle cose sottratte (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 17 del 21/11/2019, dep. 2020, Bevilacqua, Rv. 278383), peraltro elusi grazie al fraudolento utilizzo di una borsa "schermata" che impediva al dispositivo stesso di funzionare. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila
Sentenza Cassazione n. 37119/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris