CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05188/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza indicata in epigrafe il G.u.p. del Tribunale di Milano, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con la quale si chiedeva la rideterminazione della pena inflitta con la sentenza dello stesso Giudice, irrevocabile il 9/06/2016, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 40/2019 che dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 390/90 nella parte in cui prevedeva la pena minima edittale nella misura di otto anni anziché di sei anni. Avverso questa ordinanza Bellinghieri, tramite difensore, ricorre per cassazione, deducendo violazione di legge e carenza di motivazione, rilevando in particolare che il Giudice dell'esecuzione non ha spiegato perché, a fronte di una pena minima edittale mutata in base alla sentenza della Corte costituzionale summenzionata, non si sia proceduto alla rideterminazione invocata. La difesa insiste, quindi, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Invero, l'ordinanza impugnata spiega che «la pena principale individuata dal G.u.p. e cioè anni sei e mesi otto di reclusione (con le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante dell'ingente quantità) si colloca già, essendo i fatti avvenuti nel 2013, al di sotto della pena edittale minima prevista per il delitto di cui all'art. 73 DPR 309/90 sino alla sentenza n. 32/14 della Corte costituzionale e cioè quella, reintrodotta nel 2014, di anni otto di reclusione» e che «di conseguenza non vi è spazio per applicare quanto previsto dalla sentenza della Corte citata nella richiesta». A fronte di tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, il ricorrente aspecificamente insiste su una rideterminazione di pena non dovuta, lamentando una violazione di legge e una carenza motivazionale inesistenti. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 nove