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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26592/2022

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seguente fLY SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 23868/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 94, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].; - intimati - avverso la sentenza n. 2190/17, depositata il 12 aprile 2017, della Commissione tributaria regionale del Lazio; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 3 marzo 2022, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. - [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi, illustrati con memoria, ricorre per la cassazione della sentenza n. 2190/17, depositata il 12 aprile 2017, con la quale la Commissione tributaria regionale del Lazio ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla parte, odierna ricorrente, avverso la decisione di prime cure.

I-la rilevato, in sintesi, il giudice del gravame che la notifica dell'atto di appello, eseguita a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), doveva ritenersi inesistente e, così, insuscettibile di sanatoria, in quanto la specifica abilitazione, discendente dalla

I. n. 53 del 1994, art. 3 bis, non era estensibile agli atti processuali del rito tributario, in difetto delle «relative disposizioni specifiche ...{e] regole tecniche di attuazione». [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., non hanno svolto attività difensiva.

Fissato all'udienza pubblica del 3 marzo 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in I. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. n. 228 del 2021, art. 16, c. 1, conv. in I. n. 15 del 2022, senza l'intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e del difensore di parte ricorrente, che non ha fatto richiesta di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza per violazione dell'art. 132, c. 2, n. 4, c.p.c., sull'assunto che la pronuncia difettava della esposizione in fatto del procedimento.

Il secondo motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento alla

I. n. 53 del 1994, art. 1 e art. 3 bis, deducendo la ricorrente che illegittimamente il giudice del gravame aveva ritenuto inesistente la notifica dell'appello a mezzo di posta elettronica certificata, trovando applicazione per il processo tributario, così come per quello amministrativo, le disposizioni di cui alla

I. n. 53/1994, cit.

Col terzo motivo, anch'esso formulato ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla

I. n. 53 del 1994, art. 3 bis, all'art. 156 cod. proc. civ., ed all'art. 24 Cost., assumendo, in sintesi, che, ad ogni modo, l'eseguita notificazione aveva raggiunto il suo scopo a seguito della costituzione in giudizio di controparti, così che il giudice del gravame avrebbe dovuto ritenere sanata la nullità che, nella fattispecie, era (al più) prospettabile.

2. - Il primo motivo di ricorso è manifestamente destituito di fondamento, posto che, - in ragione del suo obiettivo contenuto decisorio, - la gravata sentenza rende (del tutto) percepibili le ragioni del decisum che, come anticipato, ha assunto esclusivamente contenuti processuali in relazione al rilevato difetto di notifica dell'appello.

Come, pertanto, statuito dalle Sezioni Unite della Corte, è denunciabile in Cassazione solo «l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.» (Cass. Sez.

U., 7 aprile 2014, n. 8053 cui adde, ex plurimis, Cass., 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., 13 agosto 2018, n. 20721; Cass. Sez.

U., 22 settembre 2014, n. 19881).

E deve, dunque, ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez.

U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass. Sez.

U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez.

U., 5 agosto 2016, n. 16599; Cass., 6 giugno 2012, n. 9113).

3. - Del pari destituiti di fondamento rimangono, poi, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, da trattare congiuntamente in ragione della medesima quaestio iuris di fondo che li connota. 3.1 - La Corte, difatti, con consolidato orientamento interpretativo, ha rilevato che le notifiche a mezzo posta elettronica certificata, nel processo tributario, sono consentite solo laddove sia divenuta operativa la disciplina del processo tributario cd. telematico; ne consegue, pertanto, che, in virtù del principio di specialità in base al quale detto processo è regolato, rispetto a quello civile, deve ritenersi inammissibile, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata, l'atto di appello notificato a mezzo PEC prima dell'entrata in vigore dei decreti ministeriali che, ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 16 bis, c. 3, hanno dato attuazione al d.m. 23 dicembre 2013, n.163, art. 3, c. 3, atteso che, al di fuori delle ipotesi consentite, la notificazione deve ritenersi giuridicamente inesistente e, in quanto tale, insuscettibile di sanatoria (v., ex plurimis, Cass., 22 luglio 2019, n. 19638; Cass., 29 ottobre 2018, n. 27425; Cass., 11 giugno 2018, n. 15109; Cass., 17 aprile 2018, n. 9430; Cass., 25 luglio 2017, n. 18321; Cass., 12 settembre 2016, n. 17941).

Nella fattispecie, poi, le disposizioni contenute nel d.m. 4 agosto 2015 (di prima attuazione del d.m. n. 163, cit.), hanno trovato applicazione per le Commissioni tributarie provinciali e regionali della Regione Lazio solo a decorrere dal 15 aprile 2017, in data successiva, dunque, alla stessa pubblicazione della sentenza impugnata (v. il d.m. 15 dicembre 2016).

4. - Non va assunta alcuna statuizione in ordine alle spese del giudizio di legittimità, in difetto di costituzione di parti intimate, mentre nei confronti della ricorrente sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater).

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della

I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente fLY SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 23868/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 94, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].; - intimati - avverso la sentenza n. 2190/17, depositata il 12 aprile 2017, della Commissione tributaria regionale del Lazio; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 3 marzo 2022, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. - [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi, illustrati con memoria, ricorre per la cassazione della sentenza n. 2190/17, depositata il 12 aprile 2017, con la quale la Commissione tributaria regionale del Lazio ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla parte, odierna ricorrente, avverso la decisione di prime cure. I-la rilevato, in sintesi, il giudice del gravame che la notifica dell'atto di appello, eseguita a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), doveva ritenersi inesistente e, così, insuscettibile di sanatoria, in quanto la specifica abilitazione, discendente dalla I. n. 53 del 1994, art. 3 bis, non era estensibile agli atti processuali del rito tributario, in difetto delle «relative disposizioni specifiche ...{e] regole tecniche di attuazione». [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., non hanno svolto attività difensiva. Fissato all'udienza pubblica del 3 marzo 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in I. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. n. 228 del 2021, art. 16, c. 1, conv. in I. n. 15 del 2022, senza l'intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e del difensore di parte ricorrente, che non ha fatto richiesta di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza per violazione dell'art. 132, c. 2, n. 4, c.p.c., sull'assunto che la pronuncia difettava della esposizione in fatto del procedimento. Il secondo motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento alla I. n. 53 del 1994, art. 1 e art. 3 bis, deducendo la ricorrente che illegittimamente il giudice del gravame aveva ritenuto inesistente la notifica dell'appello a mezzo di posta elettronica certificata, trovando applicazione per il processo tributario, così come per quello amministrativo, le disposizioni di cui alla I. n. 53/1994, cit. Col terzo motivo, anch'esso formulato ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla I. n. 53 del 1994, art. 3 bis, all'art. 156 cod. proc. civ., ed all'art. 24 Cost., assumendo, in sintesi, che, ad ogni modo, l'eseguita notificazione aveva raggiunto il suo scopo a seguito della costituzione in giudizio di controparti, così che il giudice del gravame avrebbe dovuto ritenere sanata la nullità che, nella fattispecie, era (al più) prospettabile. 2. - Il primo motivo di ricorso è manifestamente destituito di fondamento, posto che, - in ragione del suo obiettivo contenuto decisorio, - la gravata sentenza rende (del tutto) percepibili le ragioni del decisum che, come anticipato, ha assunto esclusivamente contenuti processuali in relazione al rilevato difetto di notifica dell'appello. Come, pertanto, statuito dalle Sezioni Unite della Corte, è denunciabile in Cassazione solo «l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.» (Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053 cui adde, ex plurimis, Cass., 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., 13 agosto 2018, n. 20721; Cass. Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881). E deve, dunque, ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599; Cass., 6 giugno 2012, n. 9113). 3. - Del pari destituiti di fondamento rimangono, poi, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, da trattare congiuntamente in ragione della medesima quaestio iuris di fondo che li connota. 3.1 - La Corte, difatti, con consolidato orientamento interpretativo, ha rilevato che le notifiche a mezzo posta elettronica certificata, nel processo tributario, sono consentite solo laddove sia divenuta operativa la disciplina del processo tributario cd. telematico; ne consegue, pertanto, che, in virtù del principio di specialità in base al quale detto processo è regolato, rispetto a quello civile, deve ritenersi inammissibile, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata, l'atto di appello notificato a mezzo PEC prima dell'entrata in vigore dei decreti ministeriali che, ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 16 bis, c. 3, hanno dato attuazione al d.m. 23 dicembre 2013, n.163, art. 3, c. 3, atteso che, al di fuori delle ipotesi consentite, la notificazione deve ritenersi giuridicamente inesistente e, in quanto tale, insuscettibile di sanatoria (v., ex plurimis, Cass., 22 luglio 2019, n. 19638; Cass., 29 ottobre 2018, n. 27425; Cass., 11 giugno 2018, n. 15109; Cass., 17 aprile 2018, n. 9430; Cass., 25 luglio 2017, n. 18321; Cass., 12 settembre 2016, n. 17941). Nella fattispecie, poi, le disposizioni contenute nel d.m. 4 agosto 2015 (di prima attuazione del d.m. n. 163, cit.), hanno trovato applicazione per le Commissioni tributarie provinciali e regionali della Regione Lazio solo a decorrere dal 15 aprile 2017, in data successiva, dunque, alla stessa pubblicazione della sentenza impugnata (v. il d.m. 15 dicembre 2016). 4. - Non va assunta alcuna statuizione in ordine alle spese del giudizio di legittimità, in difetto di costituzione di parti intimate, mentre nei confronti della ricorrente sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater). P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
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