CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 giugno 2026
Cassazione n. 19588/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difese dall'avvocatoLuigi Menditto presso il quale sono domiciliate “ex Lege” all’indirizzo pec:luigi.menditto@avvocatismcv.it-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale PECcarlo.puoti@avvocatismcv.it-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], -intimato-avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].4330/2024 depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 11073/2025Numero sezionale 386/2026Numero di raccolta generale 19588/2026Data pubblicazione 13/06/2026ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 05/06/2026Il Presidente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]