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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 gennaio 2023

Cassazione n. 11903/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18658/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 187, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA P.[OSCURATO:PERSONA] 32A ([OSCURATO:TELEFONO]), presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 811/2017 depositata il 05/05/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

FATTI E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catania, con sentenza definitiva n.811/2017, pubblicata il 5 maggio 2017, in accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] di determinazione dell’indennità di espropriazione e di occupazione dovuta allo stesso e agli altri comproprietari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di un fondo sito in Ragusa c.da gravina espropriata dalla [OSCURATO:PERSONA] territorio e Ambiente di Palermo ed occupata dalla Provincia regionale di Ragusa per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria ordinava al [OSCURATO:PERSONA] comunale di Ragusa il deposito presso la [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti della differenza tra la somma di euro 38.3125,36 (pari ad un terzo dell’intera indennità di esproprio) e quella eventualmente già depositata, oltre accessori come indicati in motivazione. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, al quale hanno resistito il Libero consorzio comunale di Ragusa e la Regione Sicilia-Assessorato regionale territorio e ambiente-con controricorsi.

Il difensore dei ricorrenti ha depositato, in data 16.1.2023, atto di rinuncia al ricorso per cassazione sottoscritto dalle parti ricorrenti, accettato dal legale rappresentante del [OSCURATO:PERSONA] comunale di Ragusa con atto sottoscritto dal difensore del Consorzio depositato in pari data.

La causa è stata posta in decisione all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Il giudizio va dichiarato estinto in ragione della rinunzia al ricorso depositata dai ricorrenti anche se accettata da uno soltanto dei controricorrenti.

Ed infatti, la rinuncia al ricorso per cassazione non è disciplinata dall'art. 306 c.p.c. e determina, pertanto, l'estinzione del giudizio anche in assenza di accettazione, considerato che, peraltro, comportando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, fa venire meno l'interesse a contrastare il ricorso-Cass.n.11033/2019.

Nulla sulle spese PQM Dichiara estinto il giudizio.

Così deciso il 10.2.2023 in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18658/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 187, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA P.[OSCURATO:PERSONA] 32A ([OSCURATO:TELEFONO]), presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 811/2017 depositata il 05/05/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTI E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catania, con sentenza definitiva n.811/2017, pubblicata il 5 maggio 2017, in accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] di determinazione dell’indennità di espropriazione e di occupazione dovuta allo stesso e agli altri comproprietari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di un fondo sito in Ragusa c.da gravina espropriata dalla [OSCURATO:PERSONA] territorio e Ambiente di Palermo ed occupata dalla Provincia regionale di Ragusa per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria ordinava al [OSCURATO:PERSONA] comunale di Ragusa il deposito presso la [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti della differenza tra la somma di euro 38.3125,36 (pari ad un terzo dell’intera indennità di esproprio) e quella eventualmente già depositata, oltre accessori come indicati in motivazione. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, al quale hanno resistito il Libero consorzio comunale di Ragusa e la Regione Sicilia-Assessorato regionale territorio e ambiente-con controricorsi. Il difensore dei ricorrenti ha depositato, in data 16.1.2023, atto di rinuncia al ricorso per cassazione sottoscritto dalle parti ricorrenti, accettato dal legale rappresentante del [OSCURATO:PERSONA] comunale di Ragusa con atto sottoscritto dal difensore del Consorzio depositato in pari data. La causa è stata posta in decisione all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il giudizio va dichiarato estinto in ragione della rinunzia al ricorso depositata dai ricorrenti anche se accettata da uno soltanto dei controricorrenti. Ed infatti, la rinuncia al ricorso per cassazione non è disciplinata dall'art. 306 c.p.c. e determina, pertanto, l'estinzione del giudizio anche in assenza di accettazione, considerato che, peraltro, comportando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, fa venire meno l'interesse a contrastare il ricorso-Cass.n.11033/2019. Nulla sulle spese PQM Dichiara estinto il giudizio. Così deciso il 10.2.2023 in Roma
Sentenza Cassazione n. 11903/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris