CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 febbraio 2026
Cassazione n. 04580/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 4580/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 03/02/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * D * Presidente * n. sez. 1360/2026* * CC 27/01/2026* * * 30015/2025* ** * * Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nato in * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 04/04/2025 della Corte di appello di Bolognadato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * *[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]* il ricorso di * *rilevato che il primo motivo di ricorso con cui il ricorrente deduce violazione di legge ederronea applicazione della penale con riferimento alla erronea qualificazione giuridica delfatto nel delitto di rapina aggravata con l utilizzo dell arma di cui all art. 628 cod. pen. in lugodel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona di cui all art.393 cod. pen. non è consentito dalla legge perché fondato su motivi che si risolvono nellapedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte dimerito dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti in quantoomettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenzaoggetto di ricorsorilevato che il secondo motivo di ricorso con cui il ricorrente deduce violazione di leggee vizio di motivazione evidenziandone la carenza e la manifesta illogicità con riferimentoall attendibilità della persona offesa non è consentito dalla legge in questa sede ed èmanifestamente infondato perché fondato su censure meramente reiterative di doglianze giàdedotte in appello * 2 n. 27816 del 22/03/2019 * * 276970 01 * 3 n.44882 del 18/07/2014 * * 260608 01 e ivi puntualmente disattese si vedano inparticolare le pagg. 6 7 8 della sentenza impugnata risolvendosi in una proposta di letturaalternativa del merito non consentita in questa sede * 3 n. 18521 del 11/01/2018 ** 273217 01 * 5 n. 15041 del 24/10/2018 * * 275100 01 * 4 1219 del14/09/2017 * * 271702 01 * 5 n. 48050 del 02/07/2019 * *277758 01rilevato che il terzo motivo di ricorso con cui il ricorrente deduce violazione di legge evizio di motivazione evidenziandone la carenza con riferimento al mancato riconoscimentodella circostanza attenuante della lieve entità con riferimento al reato ad egli ascritto non èanch esso consentito dalla legge perché riproduttivo di censure già adeguatamente vagliatedalla Corte territoriale la quale evidenzia con consono apparato argomentativo l assenza dielementi probatori idonei a fondare l applicazione della circostanza attenuante in analisi siveda in particolare pag. 10 della sentenza impugnatarilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella * delle ammende.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 4580/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 03/02/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * D * Presidente * n. sez. 1360/2026* * CC 27/01/2026* * * 30015/2025* ** * * Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nato in * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 04/04/2025 della Corte di appello di Bolognadato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * *[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]* il ricorso di * *rilevato che il primo motivo di ricorso con cui il ricorrente deduce violazione di legge ederronea applicazione della penale con riferimento alla erronea qualificazione giuridica delfatto nel delitto di rapina aggravata con l utilizzo dell arma di cui all art. 628 cod. pen. in lugodel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona di cui all art.393 cod. pen. non è consentito dalla legge perché fondato su motivi che si risolvono nellapedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte dimerito dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti in quantoomettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenzaoggetto di ricorsorilevato che il secondo motivo di ricorso con cui il ricorrente deduce violazione di leggee vizio di motivazione evidenziandone la carenza e la manifesta illogicità con riferimentoall attendibilità della persona offesa non è consentito dalla legge in questa sede ed èmanifestamente infondato perché fondato su censure meramente reiterative di doglianze giàdedotte in appello * 2 n. 27816 del 22/03/2019 * * 276970 01 * 3 n.44882 del 18/07/2014 * * 260608 01 e ivi puntualmente disattese si vedano inparticolare le pagg. 6 7 8 della sentenza impugnata risolvendosi in una proposta di letturaalternativa del merito non consentita in questa sede * 3 n. 18521 del 11/01/2018 ** 273217 01 * 5 n. 15041 del 24/10/2018 * * 275100 01 * 4 1219 del14/09/2017 * * 271702 01 * 5 n. 48050 del 02/07/2019 * *277758 01rilevato che il terzo motivo di ricorso con cui il ricorrente deduce violazione di legge evizio di motivazione evidenziandone la carenza con riferimento al mancato riconoscimentodella circostanza attenuante della lieve entità con riferimento al reato ad egli ascritto non èanch esso consentito dalla legge perché riproduttivo di censure già adeguatamente vagliatedalla Corte territoriale la quale evidenzia con consono apparato argomentativo l assenza dielementi probatori idonei a fondare l applicazione della circostanza attenuante in analisi siveda in particolare pag. 10 della sentenza impugnatarilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella * delle ammende. *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende.Così è deciso 27/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * * D *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende.Così è deciso 27/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * * D *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *