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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 1982

Cassazione n. 03504/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01KP736) nato il 14/01/1982 avverso la sentenza del 13/06/2025 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, deducendo la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; ritenuto che il ricorso può essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile in quanto proposta per motivi non consentiti dalla legge (art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.); ritenuto, infatti, che è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (così, da ultimo, Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 gennaio 2026 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01KP736) nato il 14/01/1982 avverso la sentenza del 13/06/2025 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, deducendo la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; ritenuto che il ricorso può essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile in quanto proposta per motivi non consentiti dalla legge (art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.); ritenuto, infatti, che è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (così, da ultimo, Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2026 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 03504/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris