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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2025

Cassazione n. 10840/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 140/RG. 35640 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe con la quale era stata confermata la condanna per il delitto di favoreggiamento nei confronti dell'amico [OSCURATO:PERSONA] autore del delitto di lesioni aggravate ai danni di [OSCURATO:PERSONA] avvenute all'interno di un locale; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; letta la memoria difensiva OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto con riferimento alla puntuale valutazione operata dalla Corte di merito dei filmati dell'aggressione ai danni di Sorbo, avvenuta davanti al ricorrente, per come ripresa dall'apparato di videosorveglianza del locale e con indicazione specifica dei singoli fotogrammi; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logico-giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 7 e 8 ove si rinviene congrua giustificazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale per il delitto contestato e puntuale esame delle pur generiche deduzioni difensive, alla luce dell'essere stato consumato il delitto di lesioni, con frattura della scatola cranica, di fronte al ricorrente; pagg. 10 e 11 in cui correttamente è stata esclusa l'esimente di cui all'art. 384 cod.pen. per assenza dei presupposti considerata, innanzitutto, l'assenza di rapporti di parentela con l'autore del delitto; e pagg. 12-14 sull' esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.pen. e gli altri profili attinenti al trattamento sanzionatorio); Considerato che i motivi di ricorso relativi al difetto visivo del ricorrente sono avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate ed esaminate con puntuali argomenti dai giudici di merito alle pagg. 9 e 10; Ritenuto che, circa il motivo relativo al reato presupposto, vale il principio di diritto secondo cui il delitto di favoreggiamento personale è un reato di pericolo, consistente «in un'attività che abbia frapposto un ostacolo, anche se limitato o temporaneo, allo svolgimento delle indagini, provocando quindi una negativa alterazione del contesto fattuale all'interno del quale le investigazioni e le ricerche erano in corso o si sarebbero comunque potute svolgere, essendo irrilevante, una volta accertata la sussistenza obiettiva del fatto materiale integrante il reato presupposto, l'applicazione di una causa di non punibilità ovvero il dubbio sulla concreta individuazione del suo autore. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto irrilevante l'intervenuta archiviazione in relazione al reato presupposto)» (Sez. 6, n. 13143 del 1/03/2022, 0., Rv. 283109); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 febbraio 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 140/RG. 35640 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe con la quale era stata confermata la condanna per il delitto di favoreggiamento nei confronti dell'amico [OSCURATO:PERSONA] autore del delitto di lesioni aggravate ai danni di [OSCURATO:PERSONA] avvenute all'interno di un locale; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; letta la memoria difensiva OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto con riferimento alla puntuale valutazione operata dalla Corte di merito dei filmati dell'aggressione ai danni di Sorbo, avvenuta davanti al ricorrente, per come ripresa dall'apparato di videosorveglianza del locale e con indicazione specifica dei singoli fotogrammi; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logico-giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 7 e 8 ove si rinviene congrua giustificazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale per il delitto contestato e puntuale esame delle pur generiche deduzioni difensive, alla luce dell'essere stato consumato il delitto di lesioni, con frattura della scatola cranica, di fronte al ricorrente; pagg. 10 e 11 in cui correttamente è stata esclusa l'esimente di cui all'art. 384 cod.pen. per assenza dei presupposti considerata, innanzitutto, l'assenza di rapporti di parentela con l'autore del delitto; e pagg. 12-14 sull' esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.pen. e gli altri profili attinenti al trattamento sanzionatorio); Considerato che i motivi di ricorso relativi al difetto visivo del ricorrente sono avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate ed esaminate con puntuali argomenti dai giudici di merito alle pagg. 9 e 10; Ritenuto che, circa il motivo relativo al reato presupposto, vale il principio di diritto secondo cui il delitto di favoreggiamento personale è un reato di pericolo, consistente «in un'attività che abbia frapposto un ostacolo, anche se limitato o temporaneo, allo svolgimento delle indagini, provocando quindi una negativa alterazione del contesto fattuale all'interno del quale le investigazioni e le ricerche erano in corso o si sarebbero comunque potute svolgere, essendo irrilevante, una volta accertata la sussistenza obiettiva del fatto materiale integrante il reato presupposto, l'applicazione di una causa di non punibilità ovvero il dubbio sulla concreta individuazione del suo autore. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto irrilevante l'intervenuta archiviazione in relazione al reato presupposto)» (Sez. 6, n. 13143 del 1/03/2022, 0., Rv. 283109); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2025 [OSCURATO:PERSONA]
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