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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 gennaio 2023

Cassazione n. 08881/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28015/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , n. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale e controricorrente al ricorso incidentale - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , n.20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che l a rappresenta e difende unitamente all’avvocatoCRISTINA SOMA ; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la SENTENZA n. 492/2017 d ella CORTE D'APPELLO di ANCONA , pubblicatail 23/03/2018 , R.G.N. 635/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. la Corte di appello di Ancona, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato l’illegittimità del demansionamento operato dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti del dipendente [OSCURATO:PERSONA] e ordinato alla società di riadibire il lavoratore alla mansione di litografo presso il reparto plastica estrusione o a mansione equivalente al livello di inquadramento; ha respinto, per carenza di idonea allegazione e prova, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, morale e biologico avanzata dal Casalena in connessione con il dedotto demansionamento;

2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso e proposto contestuale ricorso incidentale affidato ad un unico motivo; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso avverso il ricorso incidentale nonché memoria ai sensi dell’art. 380 bis .1. cod. proc. civ.; Considerato che

1. con il primo motivo di ricorso principale [OSCURATO:PERSONA] deduce ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e degli artt. 2697, 272 e 2720 cod. civ.; censura la sentenza impugnata per avere ritenuto non provato il danno del quale aveva chiesto il risarcimento, disconoscendo valenza probatoria ad alcune circostanze fattuali sulla base di una valutazione atomistica degli elementi scrutinati, suscettibili – assume – di fondare il ragionamento presuntivo circa la sussistenza del lamentato pregiudizio tenuto conto anche della protratta durata del demansionamento (sei anni);

2. con il secondo motivo deduce ai sensi dell’art. 360, comma 1.n. 5 cod. proc. civ. omesso esame di un punto decisivo della controversia oggetto di discussione fra le parti e omesso esame della circostanza in fatto relativa allo svolgimento da parte del Casalena oltre che delle tipiche attività di litografo dell’ulteriore attività di gestione e controllo della procedura litografica;3. con il terzo motivo deduceai sensi dell’art. 360, comma 1.n. 5 cod. proc. civ. omesso esame di un punto decisivo della controversia, oggetto di discussione fra le parti, omesso esame del disvalore emotivo e di immagine derivante dall’essere stato assegnato ad attività demansionante; richiama, inoltre, ulteriori circostanze che assume trascurate al fine della verifica della dimostrazione del danno morale e del danno biologico;

4. con il quarto motivo deduce ai sensi dell’art. 360, comma 1.n. 5 cod. proc. civ. omesso esame di elementi fattuali e medico legali presenti nella relazione medica di parte allegata al ricorso introduttivo e denunzia motivazione apparente e perplessa rispetto alla stessa; si duole, inoltre, del mancato accoglimento della richiesta di consulenza tecnica di ufficio, quale unico possibile mezzo di accertamento tecnico di valutazione del danno denunziato e lamenta omesso esame dei prodotti certificati medici;

5. con l’unico motivo di ricorso incidentale la società deduce ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3 cod.proc. civ. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art.2103 cod, civ. e dell’Allegato 2 del c.c.n.l. per i dipendenti delle Industrie della gomma, cavi elettrici e affini e delle materie plastiche del 18.3.2010, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto le mansioni in concreto espletate dal Casalena non riconducibili al livello contrattuale F), nel quale il dipendente era stato inquadrato a partire dall’anno 2004, ma o maggiormente attinenti all’inferiore livello H);

6. preliminarmente, per il carattere dirimente collegato all’eventuale accoglimento dello stesso, deve essere scrutinato il motivo di ricorso incidentale con il quale si critica la sentenza impugnata per errata ricostruzione delle mansioni svolte dal Casalena nel periodo di ritenuto demansionamento;

7. il motivo è inammissibile in quanto pur formalmente denunziando violazione e falsa applicazione di norma di diritto sviluppa deduzion i sostanzialmente intese a contrastare l’accertamento in fatto del giudice di appello mediante richiamo alla prova orale e documentale, come, viceversa, non consentito alla luce del consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale la denuncia del vizio di motivazione non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare autonomamente il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio bensì soltanto quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, le argomentazioni svolte dal giudice di merito al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne l’attendibilità e concludenza nonché scegliere tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge ( tra le altre, v.

Cass.. n. 91 del 7/1/2014, n. 18119 del 2/7 2008, n.15489 del 11/7/ 2007, n. 20455 del 21/9/ 2006, n. 20322 del 20/10/2005 ); nel vigore dell’attuale formulazione dell’art. 360, comma 1 n. 5 cod. proc. civ. l’accertamento alla base del decisum poteva essere incrinato solo dalla deduzione di omesso esame di fatto storico, nel senso fenomenico- naturalistico, di rilevanza decisiva, neppure formalmente dedotto dall’odierna ricorrente; le censure in concreto articolate non risultano in particolare riconducibili alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116cod. proc. civ. alla luce del condivisibile orientamento di questa Corte secondo il quale in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazio ne del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione ( Cass. n. 1229/2019, Cass. n. 27000/2016) ;

8. il primo motivo di ricorso principale è inammissibile;

8.1. la sentenza impugnata ha accertato con riguardo alle caratteristiche specifiche dell’attività svolta dal lavoratore la insussistenza di un danno professionale, sia nel profilo di deterioramento della capacità acquisita sia nel profilo del mancat o incremento del bagaglio professionale; tale accertamento non è validamente incrinato dalle censure articolate con il motivo in esame; in primo luogo in relazione alla denunzia di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. valgono le considerazioni espresse al precedente punto 7) in ordine alla non riconducibilità a tale parametro normativo delle censure del ricorrente principale, le quali, per come concretamente articolate, si sostanziano nella denunzia di inadeguata valutazione del materiale probatorio al fine della utilizzabilità del ricorso al ragionamento presuntivo; in secondo luogo, la censura che denunzia il mancato ricorso all’utilizzo del ragionamento presuntivonon può limitarsi ad affermare, come viceversa in concreto avvenuto, un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà delragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo(Cass. n. 22366/2021); neppure è accoglibile la denunzia di violazione dell’art. 2697 cod. civ., astrattamente invocabile solo qualora la decisione impugnata risulti fondata sulla regola residuale di giudizio in conseguenza della quale la mancanza, in seno alle risultanze istruttorie, di elementi idonei all'accertamento della sussistenza del diritto in contestazione determina la soccombenza della parte onerata della dimostrazione dei relativi fatti costitutivi e non anche allorché, come avvenuto nel caso di specie, la sentenza risulti fondata sul concreto accertamento dell’assenza degli elementi costitutivi della pretesa azionata;

9. il secondo motivo di ricorso è inammissibile;

9.1. la sentenza impugnata ha accertato che il Casalena, a partire dall’anno 2012, era stato adibito al [OSCURATO:PERSONA] con mansioni di [OSCURATO:PERSONA], attività che consistevano nell’operare, attraverso una macchina di stampa a caldo, una finitura su dei tubetti prodotti nel contiguo [OSCURATO:PERSONA] e che detta operazione, in base alle testimonianze raccolte, veniva effettuata senza che il Casalena potesse discostarsi dalle impostazioni che un altro operatore, con funzioni di coordinatore, impostava sulla macchina; sulla base di tale accertamento ha escluso che nell’attività espletata fosse ravvisabile quell’autonomia operativa propria della declaratoria contrattuale del livello F); tale accertamento, frutto di analitica disamina delle emergenze in atti, non è validamente contrastato dalle deduzioni sviluppate con il motivo in esame atteso che l’assunto dello svolgimento da parte del Casalena delle attività di gestione e controllo della procedura litografica, al quale sostanzialmente è affidata la censura in esame, risulta già in astratto inidoneo ad incrinare la riscontrata carenza di autonomia operativa propria del livello F); in questa prospettiva, ed a prescindere dall’esistenza dii un profilo di inammissibilità, per violazione dell’art. 366, comma 1 n. 6 cod. proc. civ., collegato alla modalità non autosufficiente di evocazione della risultanza processuale dalla quale risulterebbe lo svolgimento delle dedotte attività, la doglianza articolata, per come concretamente esposta, è priva di quell’attitudine a determinare con certezza un diverso esito della lite in relazione alla richiesta di condanna al risarcimento del danno alla professionalità; la sussistenza di tale danno è stata, infatti, esclusa sul rilievo del difetto di specifica allegazione del concreto nocumento cagionato dalla dequalificazione e sulla considerazione che le mansioni di litografo in precedenza svolte dal Casalena, consistenti nella “ricettazione dei colori”, nel “montaggio dei cliché di stampa” e nella “centratura dei cliché”, non risultavano soggette ad evoluzione né presentavano necessità di aggiornamenti professionali, trattandosi di attività connotata da esecuzione ripetitiva soggetta a modificazione in base al prodotto sul quale operare;

10. per ragioni sostanzialmente analoghe risulta inammissibile il terzo motivo di ricorso in quanto i fatti dei quali si denunzia l’omesso esame – disvalore emotivo e di immagine connesso al demansionamento – non si configurano, alla luce della medesima prospettazione di parte ricorrente, quale fatto storico-fenomenico , principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, come prescritto al fine della valida deduzione del vizio di motivazione alla luce del novellato art. 360, comma 1 n. 5 cod. proc. civ. ( v. per tutte, Cass. Sez.

Un. n. 8053/2014), ma risultano evocati come frutto di possibile ragionamento presuntivo che, come noto, è istituzionalmente riservato al giudice di merito, al quale esclusivamente è rimessa la valutazione dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, rimanendo il sindacato del giudice di legittimità circoscritto alla verifica della tenuta della relativa motivazione, nei limiti segnati dall'art. 360, primo comma,n. 5 cod. proc. civ. (Cass.n. 1234/2019, Cass. n. 15219/2007, Cass, 9225/2005, Cass. n. 2431/2004, Cass. n. 3983/2003);

11. il quarto motivo di ricorso è inammissibile;

11.1. la sentenza impugnata ha ritenuto priva di riscontro in atti la allegazione del Casalena secondo la quale il danno biologico, denunziato sub specie di disturbo ansioso depressivo, sarebbe stato originato da uno scontro avuto con il collega Alessi e dal conseguente demansionamento determinato da ritorsività; ha ritenuto la consulenza tecnica di parte del tutto generica nell’indicare gli elementi che avrebbero dovuto sorreggere il nesso eziologico; tale complessivo accertamento non è validamente contrastato dalle critiche formulate con il motivo in esame, rivelandosi a riguardo dirimente la considerazione che gli elementi di fatto ( tratti dalla consulenza di parte e dai richiamati certificati medici) che avrebbero dovuto orientare il giudice di appello nel senso dell’accoglimento della richiesta di consulenza tecnica di ufficio non sono evocati nel rispetto delle prescrizioni dell’art. 366, comma 1 n. 6 cod. proc. civ.;

12. in base alle considerazioni che precedono sia il ricorso principale che il ricorso incidentale vanno dichiarati inammissibili e le spese di lite compensate;

13. sussistono i presupposti processuali per il versamento sia da parte del ricorrente principale che della società ricorrente incidentale,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorsoprincipale e per il ricorso incidentale a norma dell’art. 13, comma 1 bis ; P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed il ricorso incidentale.

Compensa le spese di lite.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28015/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , n. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale e controricorrente al ricorso incidentale - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , n.20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che l a rappresenta e difende unitamente all’avvocatoCRISTINA SOMA ; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la SENTENZA n. 492/2017 d ella CORTE D'APPELLO di ANCONA , pubblicatail 23/03/2018 , R.G.N. 635/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. la Corte di appello di Ancona, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato l’illegittimità del demansionamento operato dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti del dipendente [OSCURATO:PERSONA] e ordinato alla società di riadibire il lavoratore alla mansione di litografo presso il reparto plastica estrusione o a mansione equivalente al livello di inquadramento; ha respinto, per carenza di idonea allegazione e prova, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, morale e biologico avanzata dal Casalena in connessione con il dedotto demansionamento; 2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso e proposto contestuale ricorso incidentale affidato ad un unico motivo; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso avverso il ricorso incidentale nonché memoria ai sensi dell’art. 380 bis .1. cod. proc. civ.; Considerato che 1. con il primo motivo di ricorso principale [OSCURATO:PERSONA] deduce ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e degli artt. 2697, 272 e 2720 cod. civ.; censura la sentenza impugnata per avere ritenuto non provato il danno del quale aveva chiesto il risarcimento, disconoscendo valenza probatoria ad alcune circostanze fattuali sulla base di una valutazione atomistica degli elementi scrutinati, suscettibili – assume – di fondare il ragionamento presuntivo circa la sussistenza del lamentato pregiudizio tenuto conto anche della protratta durata del demansionamento (sei anni); 2. con il secondo motivo deduce ai sensi dell’art. 360, comma 1.n. 5 cod. proc. civ. omesso esame di un punto decisivo della controversia oggetto di discussione fra le parti e omesso esame della circostanza in fatto relativa allo svolgimento da parte del Casalena oltre che delle tipiche attività di litografo dell’ulteriore attività di gestione e controllo della procedura litografica;3. con il terzo motivo deduceai sensi dell’art. 360, comma 1.n. 5 cod. proc. civ. omesso esame di un punto decisivo della controversia, oggetto di discussione fra le parti, omesso esame del disvalore emotivo e di immagine derivante dall’essere stato assegnato ad attività demansionante; richiama, inoltre, ulteriori circostanze che assume trascurate al fine della verifica della dimostrazione del danno morale e del danno biologico; 4. con il quarto motivo deduce ai sensi dell’art. 360, comma 1.n. 5 cod. proc. civ. omesso esame di elementi fattuali e medico legali presenti nella relazione medica di parte allegata al ricorso introduttivo e denunzia motivazione apparente e perplessa rispetto alla stessa; si duole, inoltre, del mancato accoglimento della richiesta di consulenza tecnica di ufficio, quale unico possibile mezzo di accertamento tecnico di valutazione del danno denunziato e lamenta omesso esame dei prodotti certificati medici; 5. con l’unico motivo di ricorso incidentale la società deduce ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3 cod.proc. civ. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art.2103 cod, civ. e dell’Allegato 2 del c.c.n.l. per i dipendenti delle Industrie della gomma, cavi elettrici e affini e delle materie plastiche del 18.3.2010, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto le mansioni in concreto espletate dal Casalena non riconducibili al livello contrattuale F), nel quale il dipendente era stato inquadrato a partire dall’anno 2004, ma o maggiormente attinenti all’inferiore livello H); 6. preliminarmente, per il carattere dirimente collegato all’eventuale accoglimento dello stesso, deve essere scrutinato il motivo di ricorso incidentale con il quale si critica la sentenza impugnata per errata ricostruzione delle mansioni svolte dal Casalena nel periodo di ritenuto demansionamento; 7. il motivo è inammissibile in quanto pur formalmente denunziando violazione e falsa applicazione di norma di diritto sviluppa deduzion i sostanzialmente intese a contrastare l’accertamento in fatto del giudice di appello mediante richiamo alla prova orale e documentale, come, viceversa, non consentito alla luce del consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale la denuncia del vizio di motivazione non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare autonomamente il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio bensì soltanto quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, le argomentazioni svolte dal giudice di merito al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne l’attendibilità e concludenza nonché scegliere tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge ( tra le altre, v. Cass.. n. 91 del 7/1/2014, n. 18119 del 2/7 2008, n.15489 del 11/7/ 2007, n. 20455 del 21/9/ 2006, n. 20322 del 20/10/2005 ); nel vigore dell’attuale formulazione dell’art. 360, comma 1 n. 5 cod. proc. civ. l’accertamento alla base del decisum poteva essere incrinato solo dalla deduzione di omesso esame di fatto storico, nel senso fenomenico- naturalistico, di rilevanza decisiva, neppure formalmente dedotto dall’odierna ricorrente; le censure in concreto articolate non risultano in particolare riconducibili alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116cod. proc. civ. alla luce del condivisibile orientamento di questa Corte secondo il quale in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazio ne del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione ( Cass. n. 1229/2019, Cass. n. 27000/2016) ; 8. il primo motivo di ricorso principale è inammissibile; 8.1. la sentenza impugnata ha accertato con riguardo alle caratteristiche specifiche dell’attività svolta dal lavoratore la insussistenza di un danno professionale, sia nel profilo di deterioramento della capacità acquisita sia nel profilo del mancat o incremento del bagaglio professionale; tale accertamento non è validamente incrinato dalle censure articolate con il motivo in esame; in primo luogo in relazione alla denunzia di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. valgono le considerazioni espresse al precedente punto 7) in ordine alla non riconducibilità a tale parametro normativo delle censure del ricorrente principale, le quali, per come concretamente articolate, si sostanziano nella denunzia di inadeguata valutazione del materiale probatorio al fine della utilizzabilità del ricorso al ragionamento presuntivo; in secondo luogo, la censura che denunzia il mancato ricorso all’utilizzo del ragionamento presuntivonon può limitarsi ad affermare, come viceversa in concreto avvenuto, un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà delragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo(Cass. n. 22366/2021); neppure è accoglibile la denunzia di violazione dell’art. 2697 cod. civ., astrattamente invocabile solo qualora la decisione impugnata risulti fondata sulla regola residuale di giudizio in conseguenza della quale la mancanza, in seno alle risultanze istruttorie, di elementi idonei all'accertamento della sussistenza del diritto in contestazione determina la soccombenza della parte onerata della dimostrazione dei relativi fatti costitutivi e non anche allorché, come avvenuto nel caso di specie, la sentenza risulti fondata sul concreto accertamento dell’assenza degli elementi costitutivi della pretesa azionata; 9. il secondo motivo di ricorso è inammissibile; 9.1. la sentenza impugnata ha accertato che il Casalena, a partire dall’anno 2012, era stato adibito al [OSCURATO:PERSONA] con mansioni di [OSCURATO:PERSONA], attività che consistevano nell’operare, attraverso una macchina di stampa a caldo, una finitura su dei tubetti prodotti nel contiguo [OSCURATO:PERSONA] e che detta operazione, in base alle testimonianze raccolte, veniva effettuata senza che il Casalena potesse discostarsi dalle impostazioni che un altro operatore, con funzioni di coordinatore, impostava sulla macchina; sulla base di tale accertamento ha escluso che nell’attività espletata fosse ravvisabile quell’autonomia operativa propria della declaratoria contrattuale del livello F); tale accertamento, frutto di analitica disamina delle emergenze in atti, non è validamente contrastato dalle deduzioni sviluppate con il motivo in esame atteso che l’assunto dello svolgimento da parte del Casalena delle attività di gestione e controllo della procedura litografica, al quale sostanzialmente è affidata la censura in esame, risulta già in astratto inidoneo ad incrinare la riscontrata carenza di autonomia operativa propria del livello F); in questa prospettiva, ed a prescindere dall’esistenza dii un profilo di inammissibilità, per violazione dell’art. 366, comma 1 n. 6 cod. proc. civ., collegato alla modalità non autosufficiente di evocazione della risultanza processuale dalla quale risulterebbe lo svolgimento delle dedotte attività, la doglianza articolata, per come concretamente esposta, è priva di quell’attitudine a determinare con certezza un diverso esito della lite in relazione alla richiesta di condanna al risarcimento del danno alla professionalità; la sussistenza di tale danno è stata, infatti, esclusa sul rilievo del difetto di specifica allegazione del concreto nocumento cagionato dalla dequalificazione e sulla considerazione che le mansioni di litografo in precedenza svolte dal Casalena, consistenti nella “ricettazione dei colori”, nel “montaggio dei cliché di stampa” e nella “centratura dei cliché”, non risultavano soggette ad evoluzione né presentavano necessità di aggiornamenti professionali, trattandosi di attività connotata da esecuzione ripetitiva soggetta a modificazione in base al prodotto sul quale operare; 10. per ragioni sostanzialmente analoghe risulta inammissibile il terzo motivo di ricorso in quanto i fatti dei quali si denunzia l’omesso esame – disvalore emotivo e di immagine connesso al demansionamento – non si configurano, alla luce della medesima prospettazione di parte ricorrente, quale fatto storico-fenomenico , principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, come prescritto al fine della valida deduzione del vizio di motivazione alla luce del novellato art. 360, comma 1 n. 5 cod. proc. civ. ( v. per tutte, Cass. Sez. Un. n. 8053/2014), ma risultano evocati come frutto di possibile ragionamento presuntivo che, come noto, è istituzionalmente riservato al giudice di merito, al quale esclusivamente è rimessa la valutazione dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, rimanendo il sindacato del giudice di legittimità circoscritto alla verifica della tenuta della relativa motivazione, nei limiti segnati dall'art. 360, primo comma,n. 5 cod. proc. civ. (Cass.n. 1234/2019, Cass. n. 15219/2007, Cass, 9225/2005, Cass. n. 2431/2004, Cass. n. 3983/2003); 11. il quarto motivo di ricorso è inammissibile; 11.1. la sentenza impugnata ha ritenuto priva di riscontro in atti la allegazione del Casalena secondo la quale il danno biologico, denunziato sub specie di disturbo ansioso depressivo, sarebbe stato originato da uno scontro avuto con il collega Alessi e dal conseguente demansionamento determinato da ritorsività; ha ritenuto la consulenza tecnica di parte del tutto generica nell’indicare gli elementi che avrebbero dovuto sorreggere il nesso eziologico; tale complessivo accertamento non è validamente contrastato dalle critiche formulate con il motivo in esame, rivelandosi a riguardo dirimente la considerazione che gli elementi di fatto ( tratti dalla consulenza di parte e dai richiamati certificati medici) che avrebbero dovuto orientare il giudice di appello nel senso dell’accoglimento della richiesta di consulenza tecnica di ufficio non sono evocati nel rispetto delle prescrizioni dell’art. 366, comma 1 n. 6 cod. proc. civ.; 12. in base alle considerazioni che precedono sia il ricorso principale che il ricorso incidentale vanno dichiarati inammissibili e le spese di lite compensate; 13. sussistono i presupposti processuali per il versamento sia da parte del ricorrente principale che della società ricorrente incidentale,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorsoprincipale e per il ricorso incidentale a norma dell’art. 13, comma 1 bis ; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed il ricorso incidentale. Compensa le spese di lite. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifi
Sentenza Cassazione n. 08881/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris