CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 ottobre 2022
Cassazione n. 43516/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CUI 053UH31-I) 12z-942- avverso la sentenza del 1,822/21)23 della Corte di appello di Firenze visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi detricorgy udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso, relativo alla condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 è proposto per motivi generici e meramente riproduttivi di censure adeguatamente esaminate dai giudici del merito che hanno esaminato i rilievi difensivi, proposti con i motivi di appello, sulla attendibilità delle dichiarazioni rese dall'acquirente dello stupefacente, riscontrate dai messaggi whatsApp rinvenuti sullo stesso cellulare del ricorrente; che la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. non appare censurabile come vizio di violazione di legge in relazione al prezzo di cessione (trenta euro) dell'eroina; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore dell I cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2022