CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 febbraio 2026
Cassazione n. 21202/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Tribunale di L’Aquila;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza del 26/02/2026 il Tribunale di L’Aquila, decidendosull'appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto dal pubblico ministero presso ilTribunale di Teramo avverso l’ordinanza del 04/02/2026 con la quale il Giudiceper le indagini preliminari del medesimo ufficio giudiziario aveva rigettato larichiesta di misura cautelare avanzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e PieroMazzaferri, in accoglimento del gravame, per quanto qui di interesse, haapplicato al [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione aldelitto di cui agli artt. 110, 56, 628, primo e terzo comma, n. 1 cod. pen.Si contesta a [OSCURATO:PERSONA] di avere concorso con [OSCURATO:PERSONA] neltentativo di rapina perpetrato il 12/07/2025 ai danni di un ufficio postale delteramano, all’interno del quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto irruzione armato di pistola,con la quale aveva minacciato una dipendente al fine di farsi consegnare ildenaro (intento non conseguito a causa della reazione della vittima), per poidarsi alla fuga a bordo del veicolo condotto dal [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso l'ordinanza del Tribunale distrettuale ha proposto ricorso percassazione l'indagato [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, deducendo i motivi chedi seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensidell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc.pen., violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. La difesa del ricorrente rileva che iGiudici di merito hanno ritenuto sussistenti le esigenze cautelari non tenendoconto del cd tempo silente. Non si è poi tenuto conto, a detta del ricorrente, delfatto che l'imputato è incensurato e che svolge regolare attività lavorativa. Sievidenzia inoltre che il [OSCURATO:PERSONA] aveva rapporti con il coimputato [OSCURATO:PERSONA] soloper ragioni familiari e che essendo quest'ultimo sottoposto a misura custodialel'odierno ricorrente non ha né la possibilità né la capacità di reiterare da soloreati della stessa specie di quello per cui si procede.2.2. Con il secondo motivo ci si duole della mancanza di una motivazioneindividualizzata per quanto riguarda la scelta della misura cautelare. [OSCURATO:PERSONA] infatti valorizzato a fini cautelari elementi relativi al coimputato [OSCURATO:PERSONA] chenon sono tuttavia riferibili al [OSCURATO:PERSONA]. Si è poi indebitamente valorizzata lapartecipazione del ricorrente alla fase preparatoria della rapina; partecipazioneche non risulta però provata. L'ordinanza è inoltre carente di motivazione inquanto non ha indicato le ragioni per le quali le esigenze cautelari nonpotrebbero essere soddisfatte con misure meno afflittive.2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell'art. 274 cod. proc. pen.in quanto l'attualità del pericolo di recidiva è stata desunta da circostanze di fattoinesistenti, sulla base di una motivazione illogica che non si confronta con gliargomenti con i quali il G.i.p. aveva invece escluso l'esistenza del pericolo direcidiva. I Giudici di merito, infatti, hanno: illogicamente desunto la propensionea delinquere del [OSCURATO:PERSONA] dal fatto che l'indagato ha problemi economici; hannoomesso di considerare che la società del ricorrente ha dei debiti ma anche creditinei confronti di clienti; hanno indebitamente valorizzato dichiarazioni spontaneedell'indagato non utilizzabili.3. Il 13/05/2026 il difensore del ricorrente ha depositato memoria di replicaalle conclusioni della Procura generale, nella quale ha illustrato le ragioni dellafondatezza dei motivi già articolati insistendo per il loro accoglimento.4. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è nel complesso inammissibile per le seguenti ragioni.1.1. In primo luogo, sebbene la questione non abbia costituito oggetto deimotivi di ricorso, questo Collegio intende preliminarmente ribadire il principio didiritto secondo il quale in caso di ribaltamento, da parte del tribunale del riesamein funzione di giudice dell'appello de libertate, della precedente decisione delprimo giudice reiettiva della domanda cautelare, non è richiesta una motivazionerafforzata, in ragione del diverso "standard cognitivo" che governa ilprocedimento incidentale cautelare rispetto al giudizio di merito principale, ma ènecessario (e sufficiente) un confronto critico con il contenuto della pronunziariformata, non potendosi ignorare le ragioni giustificative del rigetto, che devonoessere, per contro, vagliate e superate con argomentazioni autonomamenteaccettabili, tratte dall'intero compendio processuale (ex plurimis Sez. 3, n. 31022del 22/03/2023, Necchi, Rv. 284982 – 04).1.2. Ciò premesso, il tre motivi articolati dalla difesa del ricorrente possonoessere esaminati congiuntamente attesa l'intima connessione dei profili didoglianza ad essi sottesi, investendo gli stessi, sotto diversi profili (violazione dilegge e vizio di motivazione) il punto della decisione relativo alle ritenuteesigenze cautelari e alla scelta della misura.E' doveroso ribadire che, secondo quanto costantemente affermato daquesta Corte anche nel suo più alto consesso (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000,Audino, Rv. 215828 – 01), in tema di misure cautelari personali, il ricorso percassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenzadelle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifichenorme di legge oppure la contraddittorietà o la manifesta illogicità dellamotivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure cheriguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazionedegli elementi esaminati dal giudice di merito (v. anche Sez. 2, n. 31553 del17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019,Mazzelli, Rv. 276976 – 01).Così individuati i limiti della cognizione e del sindacato di questa Corte inrelazione all'ordinanza impugnata, occorre rilevare che nessuno dei motiviarticolati dal ricorrente supera il vaglio di ammissibilità.1.3. Il Tribunale del riesame, in sede di appello cautelare, ha in primo luogoesaminato le ragioni per le quali il G.i.p. aveva ritenuto insussistente il pericolodi recidiva ritenendole (correttamente) inconsistenti (se non errate in diritto). IlTribunale ha poi congruamente motivato in ordine all'esistenza e all'attualitàdelle esigenze cautelari anche in relazione alla specifica posizione del [OSCURATO:PERSONA],sicché non trova riscontro la doglianza del difensore laddove lamenta che iGiudici di merito avrebbero adottato sul punto una motivazione cumulativa in cuisi attribuiscono all'odierno ricorrente elementi negativi riferibili al solocoimputato [OSCURATO:PERSONA]. I Giudici dell'appello cautelare hanno infatti ritenutosussistente un attuale e concreto pericolo di recidiva valorizzando: la gravità el'elevata offensività delle condotte contestate ai due indagati (rapina a manoarmata in ufficio postale nella quale una dipendente era stata anche aggreditafisicamente e ferita); la circostanza che l'azione criminosa era stata certamentepianificata, come si desumeva non solo dall'impiego di fascette da elettricista enastro adesivo per immobilizzare le vittime, ma anche dal fatto che il [OSCURATO:PERSONA],dimorava nel cosentino, sicché si era verosimilmente recato a Teramo pereseguire la rapina; il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva avuto remore acollaborare con un soggetto (il [OSCURATO:PERSONA] appunto) pluripregiudicato per reatispecifici e sottoposto a misure cautelari per rapine perpetrate in Calabria; lamancanza di un reale atteggiamento di resipiscenza dell'odierno ricorrente (ilquale aveva negato la sua responsabilità concorsuale con dichiarazioni smentitedalle indagini); il fatto che, sebbene il [OSCURATO:PERSONA] sia incensurato e svolgaregolare attività di impresa, lo stesso versa in situazioni di difficoltà economica acausa della sua esposizione debitoria, condizione personale che era stataverosimilmente all'origine del reato commesso e che poteva indurlo acommettere altri reati contro il patrimonio per porre rimedio alla stessa. Unamotivazione ampia, fondata su dati di fatto – peraltro oggettivamente esoggettivamente riferibili anche al [OSCURATO:PERSONA] – dai quali ben poteva desumersiuna non trascurabile pericolosità sociale dell'indagato e dunque un concreto eprofili di contraddittorietà o manifesta illogicità (a ben vedere neppurespecificamente dedotti dal ricorrente). La difesa, a ben vedere, col ricorso percassazione si limita ad una mera contestazione di alcuni degli elementi valorizzatidal Tribunale sulla base di argomenti (es. la natura e le ragioni familiari deirapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la sostanziale solidità patrimoniale dell'indagatoin forza dei crediti vantati dalla sua impresa) che tuttavia non trovano riscontronegli atti processuali; né il ricorrente, attraverso la denuncia di specificitravisamenti della prova in cui sarebbero incorsi i Giudici di merito, ha indicato (eallegato al ricorso ai fini della autosufficienza dello stesso), gli atti processualinon esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimentoimpugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dalgiudicante, illustrando altresì le ragioni della loro decisività.In conclusione, le censure della difesa – più che denunciare specificheviolazioni di legge o criticare la coerenza e la tenuta logica del provvedimentoimpugnato –, si limitano a prospettare una lettura alternativa delle proveassunte e a sollecitarne un diverso apprezzamento da parte di questa Corte,ponendosi così il motivo dedotto al di fuori di quelli consentiti dall'art. 606 cod.proc. pen. (cfr. Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 – 01).1.4. Va infine rilevato che, anche nella parte in cui denunciano il mancatoapprezzamento del cd. tempo silente e/o la mancata individuazione da parte deiGiudici di merito di una occasione prossima di reiterazione del reato, i motivi diricorso si fondano su presupposti giuridicamente errati. Ed infatti, secondo iprincìpi più volte ribaditi da questa Corte – dei quali il Tribunale ha fatto correttaapplicazione –, il pericolo di reiterazione del reato è concreto quando è fondatosu elementi reali e non ipotetici, mentre può ritenersi attuale, quando possaformularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella suadimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato (desumibileanche dalle modalità del fatto per cui si procede), sia sull'esame delle sueconcrete condizioni di vita; tale valutazione prognostica non richiede tuttavia laprevisione di un'imminente e specifica occasione per delinquere, che esulacompletamente dalle facoltà del giudice (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 22344 del05/03/2025, Fabbrocino, Rv. 288197 – 01). E' altresì pacifico che il c.d. "temposilente" non è l'unico elemento di cui tenere conto ai fini del requisito dellaper cui si procede – come pacificamente nel caso in esame (essendo decorsosolo qualche mese tra fatto e misura) – non siano molto lontani nel tempo (cfr.Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023, Mati, Rv. 285217 – 01).L'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere infattiessere concettualmente confusa con l'attualità e la concretezza delle condottecriminose, sicché il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c)cod. proc. pen. può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condottecontestate, anche se risalenti nel tempo, soprattutto ove persistanoin cui il fatto illecito contestato è maturato (Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016,Stamegna, Rv. 267785 – 01).Quanto poi all'incensuratezza si è ribadito che, ai fini della valutazione inordine alla sussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo di recidiva ed allascelta della misura coercitiva in concreto adeguata a soddisfarla, l'assenza diprecedenti penali dell'indagato ha valenza di mera presunzione relativa diminima pericolosità sociale, che ben può essere superata valorizzando l'intensitàdel pericolo di recidiva desumibile dalle accertate modalità della condotta inconcreto tenuta (Sez. 1, n. 30405 del 13/06/2025, Lucia, Rv. 288567 – 01).1.5. Anche per quanto riguarda la scelta della misura applicata, l'ordinanzanon è censurabile, avendo il Tribunale motivato, in maniera congrua e nonillogica, in ordine alla inidoneità di misure non custodiali in considerazione, siadella spregiudicatezza dimostrata dell'indagato, sia della natura e tipologia deireati commessi (e di cui si deve prevenire la reiterazione); reati predatori,implicanti l'uso della violenza, la cui consumazione può essere impedita solo dauna consistente limitazione della libertà di movimento e di azione dell'indagato.2. Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilitàdel ricorso, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità(Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delleammende di una somma che si stima equo quantificare in euro 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec.cod. proc. pen.Così è deciso, 15/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente