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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 giugno 2026

Cassazione n. 22290/2026

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icorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.– controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A.[OSCURATO:PERSONA]– intimati –avverso la sentenza n. 1085/2023 del [OSCURATO:PERSONA],depositata il giorno 12 settembre 2023;Numero registro generale 6374/2024Numero sezionale 1903/2026Numero di raccolta generale 22290/2026Data pubblicazione 29/06/2026udita la relazione svolta alla pubblica udienza tenuta il giorno 27maggio 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per parte ricorrente;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per delega degli Avv.ti BARBARABITELLI E [OSCURATO:PERSONA], per parte controricorrente.1.

Nell’anno 2016, [OSCURATO:SOCIETA]. promosse in danno di ArturSelita espropriazione immobiliare innanzi il Tribunale di Ancona.In corso di procedura, il credito azionato venne ceduto alla PrismaSPV (la quale si costituì in lite per il tramite della mandataria DovalueS.p.A.) e da quest’ultima nuovamente ceduto alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,che, in veste di successore, spiegò intervento volontario.Emessa ordinanza di vendita con delega al professionista, GiuseppeContigiani, l’immobile staggito, all’esito del quarto esperimento, venneaggiudicato (per il prezzo di euro 92.000) ad [OSCURATO:PERSONA], in cui favorevenne poi pronunciato decreto di trasferimento del bene.2.

Avverso detto decreto, [OSCURATO:PERSONA] spiegò opposizione agli attiesecutivi, adducendo plurime irregolarità commesse dal delegatononché inosservanze dell’ordinanza di vendita.Alla domanda opposero resistenza la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e laaggiudicataria [OSCURATO:PERSONA].3.

La decisione in epigrafe indicata ha rigettato l’opposizione.4.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per quattro motivi.Resiste, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A..Non svolgono difese nel giudizio di legittimità le altre parti intimate,in epigrafe dettagliatamente menzionate.La causa è stata discussa alla odierna pubblica udienza, in relazionealla quale il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte e le parti costituitehanno depositato memorie illustrative.r.g. n. 6374/2024Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 6374/2024Numero sezionale 1903/2026Numero di raccolta generale 22290/2026Data pubblicazione 29/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente, va dichiarato il difetto di legittimazione passivadi [OSCURATO:PERSONA], coinvolto nella vicenda quale professionistadelegato dal giudice dell’esecuzione al compimento delle operazioni divendita dell’immobile staggito.Va al riguardo ribadito il principio di diritto, già enunciato da questaCorte, per cui, in tema di espropriazione immobiliare, il professionistadelegato, quale ausiliare del giudice, partecipa alla giurisdizione neilimiti di quanto previsto dall’ordinanza di delega ex art. 591-bis cod.proc. civ. ed è, pertanto, privo di legittimazione a contraddire o aprendere posizione sulla fondatezza o meno di una opposizione agli attiesecutivi, da chiunque proposta (Cass. 19/05/2022, n. 16219).2.

Nel coacervo delle doglianze sollevate dall’impugnante, rivestenatura preliminare il quarto motivo di ricorso, in quanto avente adoggetto una pretesa nullità della sentenza per vizio processuale.Più specificamente, tale motivo, per violazione dell’art. 112 cod.proc. civ., lamenta l’omesso esame da parte del giudice di merito dellaquestione, sollevata dall’odierno ricorrente con la memoria previstadall’art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., della carenza di titolaritàdel credito e di legittimazione attiva della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., permancanza di prova della asserita cessione.2.1.

La censura è infondata.Costituisce oramai convincimento radicato nella giurisprudenza dinomofilachia la configurazione delle opposizioni esecutive come giudizidi natura eterodeterminata, il cui oggetto è circoscritto ai motiviproposti con l’atto introduttivo.In altri termini: la causa petendi del giudizio di opposizione agli attiesecutivi si individua nei vizi formali (locuzione da intendersi in sensoampio, comprensivo delle regioni di inesistenza, nullità, merairregolarità o altra illegittimità) dell’atto opposto, ciascuno dei qualir.g. n. 6374/2024Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 6374/2024Numero sezionale 1903/2026Numero di raccolta generale 22290/2026Data pubblicazione 29/06/2026integra distinto ed autonomo fatto costitutivo dell’invalidità dell’atto odel provvedimento impugnato con il rimedio ex art. 617 cod. proc. civ..È dunque l’atto introduttivo della controversia ex art. 617 cod. proc.civ. a tracciare, in maniera vincolante, i confini del thema decidendumdevoluto al giudice in tal guisa adito: l’opponente non può pertantomutare la domanda, modificando le “eccezioni” che ne costituiscono ilfondamento, né il giudice può accogliere l’opposizione per motivi checostituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo,ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d’ufficio.Si tratta di orientamento sviluppato da pronunce pure risalenti neltempo (sulla scia di Cass. 03/05/1980, n. 2911, Cass. 07/03/2002, n.2911, Cass. 07/03/2002, n. 3316; Cass. 07/03/2003, n. 3477; Cass.29/04/2004, n. 8219; Cass. 12/10/2010, n. 21074; Cass. 28/07/2011,n. 16541) e ribadito, in maniera costante, anche di recente (Cass.31/03/2025, n. 8419; Cass. 28/04/2024, n. 23216; Cass. 10/11/2023,n. 31363; Cass. 06/04/2022, n. 11237; in motivazione, Cass., Sez.

U,21/09/2021, n. 25478; Cass., Sez.

U, 14/12/2020, n. 28387; cfr.,ancora, Cass. 26/05/2020, n. 9719; Cass. 03/09/2019, n. 21996;Cass. 28/06/2019, n. 17441).Da ciò la qualificazione come inammissibile domanda nuova dellacontestazione, operata per la prima volta con le memorie della fase ditrattazione, della legittimazione attiva della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,originaria opposta, dacché questione diversa da quelle articolate conl’atto introduttivo della lite e l’infondatezza del motivo in scrutinio.3.

Vanno ora, per la loro evidente priorità logica, esaminati –congiuntamente, in quanto avvinti da intrinseca connessione – ilsecondo ed il terzo motivo di ricorso.3.1.

Il secondo motivo, per violazione del combinato disposto degliartt. 569, 576 e 591-bis cod. proc. civ., critica la gravata sentenza làdove ha negato interesse ad agire dell’opponente per non aver allegatospecifica lesione a conseguire dalla vendita il maggior prezzo possibile.r.g. n. 6374/2024Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 6374/2024Numero sezionale 1903/2026Numero di raccolta generale 22290/2026Data pubblicazione 29/06/2026In contrario, assume che «l’interesse ad agire dell’esecutato cheimpugna il decreto di trasferimento è sostanzialmente in re ipsa, nonessendo necessario che vengano allegate circostanze propositive di unpregiudizio ulteriore rispetto a quello insito nella violazione delle regoledisciplinanti il procedimento di vendita».3.3.

Il terzo motivo prospetta «violazione principio immutabilitàdelle condizioni originarie di vendita-violazione e falsa applicazionedegli artt. 152 e 153 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 569, 576 cod.proc. civ. - omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio».Deduce, in sintesi, violazione da parte del delegato dell’ordinanzadi vendita del giudice dell’esecuzione sotto un duplice profilo:(i) per tardivo compimento delle attività (relative, segnatamente,al deposito del primo avviso di vendita ed al lasso di tempo intercorsotra l’ordinanza di vendita ed il terzo esperimento);(ii) per avere il professionista delegato, all’esito del terzoesperimento, «abusando dei poteri conferitigli nell’ordinanza del g.e.,contravvenendo alla prescrizione inderogabile impartitagli di restituiregli atti, esperito il quarto tentativo di vendita con aggiudicazione delbene» ad [OSCURATO:PERSONA], in cui favore è stato poi emesso il decreto ditrasferimento oggetto di opposizione.4.

I motivi sono fondati, nei limiti di quanto appresso precisato.4.1.

Onde negare la nullità degli esperimenti di vendita, il giudiceterritoriale ha rilevato che «l’opponente non ha dimostrato ed in veritàneanche allegato la sussistenza di dati obiettivi che facciano ritenere inbase ad un giudizio prognostico da un lato che il bene sia in concretovendibile a somme superiori o addirittura invendibile e dall’altro latoche la somma ricavabile non sia idonea a consentire la copertura deicosti di esecuzione ed i crediti azionati», richiamando, a suffragio dellatesi, alcuni precedenti di questa Corte (in dettaglio, Cass. 22/02/2006,n. 3950 e Cass. 30/06/2014, n. 14774).4.2.

L’affermazione non è conforme a diritto.r.g. n. 6374/2024Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 6374/2024Numero sezionale 1903/2026Numero di raccolta generale 22290/2026Data pubblicazione 29/06/2026L’orientamento sul quale si fonda la sentenza impugnata risultainvero da tempo superato da un differente indirizzo esegetico dinomofilachia, teso a riconoscere anche all’esecutato l’interesse adavvalersi del rimedio dell’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. per farvalere vizi del sub-procedimento di vendita, senza necessità di allegare(e, a maiori, di dimostrare) l’esistenza di un concreto pregiudizioderivante dalla violazione delle disposizioni regolanti la stessa vendita,incluse le condizioni non previste direttamente dalla legge ma stabilitedal giudice dell’esecuzione a tutela dell’uguaglianza, della parità dicondizioni e dell’affidamento di tutti i potenziali partecipanti alla gara.In questo ordine di idee si iscrivono, tra le altre:- ) Cass. 08/06/2022, n. 18421: «In tema di vendita forzata, ledisposizioni adottate dal giudice dell’esecuzione nell’ordinanza divendita o di delega circa gli adempimenti, le modalità, i termini e, ingenerale, le condizioni alle quali l’esperimento di vendita è soggettosono posti a presidio delle esigenze di certezza, legittimità,trasparenza, correttezza ed efficienza che sovrintendono al sistemadell'espropriazione forzata, sicché le parti del procedimento esecutivohanno pieno interesse a farne valere la violazione medianteopposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., non essendotenuti altresì a dimostrare di aver subito uno specifico pregiudizio»;- ) Cass. 06/12/2022, n. 35867: «il debitore ha interesse acontestare, mediante l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617cod. proc. civ., la regolarità del procedimento di vendita ed ilconseguente decreto di trasferimento, qualora siano state violate ledisposizioni di legge che lo disciplinano ovvero le condizioni fissatenell’avviso di vendita, a prescindere dalla dimostrazione dellapossibilità, o addirittura della probabilità, che da un nuovo esperimentodi vendita si ricavi un prezzo più elevato, ovvero, comunque,dall’allegazione e prova di un altro particolare e specifico pregiudizio»;r.g. n. 6374/2024Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 6374/2024Numero sezionale 1903/2026Numero di raccolta generale 22290/2026Data pubblicazione 29/06/2026- ) Cass. 13/11/2023, n. 31547: «le condizioni di vendita fissatedal giudice dell’esecuzione, anche con eventuali modalità di pubblicitàulteriori rispetto a quelle minime ex art. 490 cod. proc. civ., devonoessere rigorosamente rispettate a garanzia dell’uguaglianza e parità tratutti i potenziali partecipanti alla gara e dell’affidamento di ciascuno diessi nella trasparenza e legalità della procedura; la loro violazionecomporta l’illegittimità dell'aggiudicazione, che può essere fatta valereda tutti i soggetti del processo esecutivo, incluso il debitore»;- ) Cass. 31/03/2025, n. 8427: «l’ordinanza di vendita, quale lexspecialis del successivo subprocedimento, deve essere rigorosamenteosservata, in quanto decisiva per le determinazioni degli offerenti efinalizzata a mantenere la parità delle condizioni tra i partecipanti allagara ed a tutelare il loro affidamento, pena l’invalidità dei conseguenti- ) Cass. 27/02/2026, n. 4494: «sussiste l’interesse del debitore acontestare, con l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., l’atto con cuiil giudice ha prorogato il termine per il versamento del saldo prezzo daparte dell’aggiudicatario e il successivo decreto di trasferimento, senzache sia necessario dimostrare la possibilità o probabilità che da unnuovo esperimento di vendita si possa ricavare un prezzo più elevatoo allegare e provare un altro particolare e specifico pregiudizio».la legittimazione dell’esecutato a denunciare, mediante l’opposizioneformale rivolta avverso il decreto di trasferimento conclusivo della faseliquidativa, le indicate irregolarità del subprocedimento di vendita,senza necessità all’uopo di asseverare uno specifico pregiudizio rispettoalla violazione delle disposizioni disciplinanti quel subprocedimento.4.3.

Ciò posto, nella vicenda in parola non è dubbia l’avvenutainosservanza ad opera del professionista delegato delle prescrizioni sulmodo del procedimento di vendita stabilite dal giudice dell’esecuzione.r.g. n. 6374/2024Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 6374/2024Numero sezionale 1903/2026Numero di raccolta generale 22290/2026Data pubblicazione 29/06/2026È circostanza pacifica (emergendo pure incontrovertibilmente dallanarrazione del fatto processuale operata dalla stessa sentenza gravata)che il suddetto ausiliario, atteso l’esito negativo del terzo esperimentodi vendita (celebrato il 14 gennaio 2021), in luogo di provvedere allarestituzione degli atti al giudice dell’esecuzione (come univocamentedisposto nella ordinanza di vendita, onde evidentemente consentire ledeterminazioni più opportune ad opera dell’organo giudicante), hamotu proprio fissato un nuovo esperimento (il quarto) per il 20 maggio2021, stabilendo anche un ribasso (in misura determinata dallo stessoprofessionista) del prezzo base rispetto al precedente tentativo: sicchésolo a conclusione di questo quarto esperimento l’immobile è statoaggiudicato (e trasferito a seguito del versamento del saldo del prezzo)ad [OSCURATO:PERSONA].L’illustrata difformità dello svolgimento delle operazioni rispetto allemodalità fissate dall’ordinanza di vendita, oltremodo determinantesulla conclusione del subprocedimento, invalida irrimediabilmentel’aggiudicazione del bene e travolge, per effetto di derivazione dellanullità, anche gli atti successivi e dipendenti, tra i quali l’oppostodecreto di trasferimento.4.3.1.

Diversa e non inficiante conseguenza deriva invece dal (pureffettivamente ictu oculi emergente dagli atti) mancato rispetto deitermini accordati dal giudice dell’esecuzione al professionista delegatoper il compimento delle operazioni di vendita.Sul tema, va convintamente ribadita la regula iuris espressa daCass. 06/12/2022, n. 35855, secondo cui «in tema di espropriazioneforzata, il mancato rispetto dei termini assegnati al professionistadelegato ai sensi dell’art. 591-bis cod. proc. civ., per lo svolgimentodelle operazioni del processo esecutivo, non preclude allo stesso diproseguire le attività, che sono processualmente valide anche se svoltetardivamente, non trovando applicazione la disciplina sui terminiprocessuali fissati alle parti ai sensi degli artt. 152 e ss. cod. proc. civ.,r.g. n. 6374/2024Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 6374/2024Numero sezionale 1903/2026Numero di raccolta generale 22290/2026Data pubblicazione 29/06/2026bensì i principi previsti dalla legge per le attività del giudice, il quale,tuttavia, se il ritardo sia imputabile al professionista, deve tenerneconto ai fini della liquidazione del compenso e della sua sostituzione».4.3.2.

In accoglimento, per quanto di ragione del secondo e delterzo motivo, va dunque cassata la sentenza impugnata e, nonoccorrendo ulteriori accertamenti di fatto, decisa la causa nel meritocon accoglimento dell’opposizione agli atti illo tempore esperita daArtur Selita, stante l’accertata nullità del decreto di trasferimento.5.

Resta da scrutinare il primo motivo di ricorso, riferito all’art. 360,primo comma, num. 3, cod. proc. civ. e rubricato «violazione ed errataapplicazione delle disposizioni in materia di pubblicità degli esperimentidi vendita ai sensi degli artt. 490, terzo comma, 569 e 576 cod. proc.civ. e 173 ter disp. att. cod. proc. civ.».Esso reca due distinte censure, riassumibili come segue:(i) l’originaria ordinanza di vendita era stata modificata ed integratacon decreto del Presidente e dei giudici dell’esecuzione del Tribunale diAncona, dettato per disciplinare le operazioni nel periodo di emergenzapandemica: detto decreto «avrebbe dovuto essere necessariamenteinserito nella consolle del pct per essere notificato e pubblicizzato neiconfronti di qualsiasi soggetto terzo interessato all’asta e così resa notaanche alle parti del procedimento incluso il debitore»;(ii) «la notifica dell’avviso di vendita a tutte le parti, in primis aldebitore, corredata dall’ordinanza di delega comprensiva del testooriginario e delle eventuali integrazioni, è un elemento essenziale edimprescindibile al fine di porre il debitore esecutato in grado di potersitutelare»: nella specie, tuttavia, «nei confronti del debitore non si èperfezionata la notifica del quarto avviso» di vendita.5.1.

La disamina della prima censura è assorbita dall’accoglimentodei precedenti motivi, nei sensi sopra puntualizzati.Il pronunciato annullamento del decreto di trasferimento determinala regressione della procedura al momento successivo al negativo esitor.g. n. 6374/2024Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 6374/2024Numero sezionale 1903/2026Numero di raccolta generale 22290/2026Data pubblicazione 29/06/2026del terzo esperimento di vendita con restituzione degli atti al giudicedell’esecuzione per l’adozione dei provvedimenti di sua competenza:questi, se consisteranno nello stabilire nuovi tentativi di vendita, nondovranno più tener conto delle modifiche ed integrazioni stabilite con ildecreto richiamato dall’opponente, dacché esso aveva efficacia limitatatemporalmente al periodo dell’emergenza pandemica, oramai cessata.5.2.

Va invece vagliata la seconda censura, in quanto deducente unvizio ex se idoneo, in via autonoma, ad invalidare il subprocedimentodi vendita e suscettibile di riproporsi nell’eventuale prosieguo di esso.Essa non merita accoglimento, dacché destituito di fondamento èl’assunto su cui riposa.5.2.1.

Nella espropriazione immobiliare, l’avviso di vendita è l’attocon cui il professionista delegato (in vece del cancelliere, sul quale ilcompito grava nelle residuali ipotesi di vendita disposta senza delega)porta a conoscenza (in gergo curiale: «rende noto») di una plateaindistinta ed indifferenziata di destinatari l’ordine di vendita emesso dalgiudice dell’esecuzione all’esito della udienza ex art. 569 cod. proc. civ..Il combinato disposto degli artt. 570 cod. proc. civ. e 173-quaterdisp. att. cod. proc. civ. disegna il contenuto di detto avviso: esso deverecare una serie di indicazioni, relative all’immobile messo in vendita(gli estremi identificativi, il valore indicato come prezzo base, lo statusedilizio-urbanistico), alle modalità di pubblicazione della relazione distima, all’ausiliario designato come custode, al modo con cui «chiunquevi abbia interesse» può acquisire ulteriori informazioni sulla procedura.Come reso ben chiaro da tale contenuto, l’avviso di vendita sirivolge ad una platea di potenziali soggetti estranei alla procedura,ovvero i possibili interessati all’acquisto, formulando agli stessi uninvito ad offrire (provocatio ad offerendum): la sua funzione, dunque,si «salda idealmente all’ordinanza di vendita/delega, ex art. 591-biscod. proc. civ., sì da rendere conoscibile ai possibili interessati l’attivitàliquidatoria coattiva in corso di realizzazione in danno dell’esecutato,r.g. n. 6374/2024Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 6374/2024Numero sezionale 1903/2026Numero di raccolta generale 22290/2026Data pubblicazione 29/06/2026mediante pubblicazione dell’esperimento di vendita senza incanto ondeconseguire le relative offerte di acquisto ex art. 571 cod. proc. civ.»(così Cass. 02/12/2025, n. 31423).Coerenti con l’illustrata finalità sono le modalità di esternazionedell’avviso individuate dalla legge: esso, inserito – al pari di ogni altrocontemplate per gli atti esecutivi dall’art. 490 cod. proc. civ..Nessuna disposizione positiva prescrive invece la comunicazione ditale avviso alle parti del procedimento espropriativo: né l’obbligatorietàdi una comunicazione del genere può inferirsi dalla funzione dell’atto oda esigenze «di sistema», tenuto conto che il contenuto dell’avvisoriproduce dati presenti negli atti di causa e nell’ordinanza di vendita,provvedimento che – esso sì – va comunicato (sempreché pronunciatofuori udienza: art. 176, secondo comma, cod. proc. civ.) alle parti.5.2.2.

In senso contrario non vale invocare il precedente arresto diCass. 19 dicembre 2014, n. 26930, così massimato: «in tema diespropriazione forzata immobiliare, la nullità della notifica dell’avvisodi vendita al debitore esecutato, in quanto posta a tutela del diritto alcontraddittorio, si estende agli atti consequenziali della procedura e aiprovvedimenti di trasferimento del bene pignorato, non operando laregola di protezione dell'acquisto dell’aggiudicatario dettata dall'art.2929 cod. civ., che presuppone la validità dell’intero sub-procedimentodi vendita; detto principio si applica anche all’espropriazioneimmobiliare esattoriale, nella quale, ai sensi dell’art. 78 del d.P.R. 29settembre 1973, n. 602, il pignoramento si esegue mediante latrascrizione di un avviso di vendita da notificare al debitore esecutato».La fattispecie in quell’occasione esaminata dal giudice di legittimitàconcerneva gli effetti della invalida notificazione di un avviso di venditadi cui all’art. 78 del d.P.R. n. 602 del 1973: cioè a dire dell’atto che, adispetto dell’identico nomen iuris di quello regolato dall’art. 570 cod.proc. civ., integra, nella speciale procedura di riscossione coattiva ar.g. n. 6374/2024Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 6374/2024Numero sezionale 1903/2026Numero di raccolta generale 22290/2026Data pubblicazione 29/06/2026mezzo ruolo, l’atto introduttivo dell’espropriazione immobiliare in taliforme condotta ovvero dell’atto che fa le veci dell’atto di pignoramento.Ben si spiega allora l’ineludibile necessità, in quel determinatocontesto, della notifica dell’avviso di vendita al debitore esecutato,quale necessario strumento di conoscenza dell’azione espropriativa insuo danno intrapresa e, quindi, presidio di garanzia del principio delcontraddittorio e del diritto di difesa dello stesso debitore.Esigenze invece non replicabili, stante la disomogeneità di naturae di funzione, per l’avviso di vendita ex art. 570 cod. proc. civ..Sol per dovere nomofilattico, inconferente è il richiamo, praticatodai fautori dell’idea della necessità della comunicazione dell’avviso indiscorso, ad ulteriori precedenti di questa Corte; più in dettaglio:- ) Cass. 5 marzo 2009, n. 5341, fa riferimento alla «notificazione»(rectius, comunicazione) al debitore «dell’ordinanza di fissazione dellavendita»: ovvero del provvedimento adottato dal giudice all’esito dellaudienza ex art. 569 cod. proc. civ., non dell’avviso di vendita;- ) Cass. 13 ottobre 2009, n. 21682 e Cass. 19 agosto 2003, n.12122 attengono all’omessa comunicazione al debitore del decreto –rispettivamente – di fissazione e di anticipazione della udienza perl’audizione delle parti e l’adozione dei provvedimenti sulla vendita delbene pignorato, momenti prodromici all’avviso di vendita.5.2.3.

In definitiva, la censura de qua va rigettata in virtù delseguente principio di diritto: «nell’espropriazione forzata immobiliarel’avviso di vendita di cui all’art. 570 cod. proc. civ. non deve esserecomunicato alle parti del procedimento esecutivo».6.

In conclusione e per riepilogare: sono rigettati il primo ed ilquarto motivo di ricorso; in accoglimento, per quanto di ragione, delsecondo e del terzo motivo, è disposta la cassazione dell’impugnatasentenza e, decidendosi nel merito la causa, accolta l’opposizione aglietti esecutivi proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ditrasferimento emesso il 23 settembre 2021 dal giudice dell’esecuzioner.g. n. 6374/2024Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 6374/2024Numero sezionale 1903/2026Numero di raccolta generale 22290/2026Data pubblicazione 29/06/2026del Tribunale di Ancona nella procedura iscritta al R.G.Es. n. 234/2016,decreto che, per l’effetto, è annullato.7.

La regolamentazione delle spese dell’intero giudizio segue ilprincipio della soccombenza, rapportato all’esito globale della lite:costituito nell’unico grado di merito ed in sede di legittimità, va emessacondanna di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. - in solido traloro stante l’evidente interesse comune alla causa - alla refusione dellespese in favore di [OSCURATO:PERSONA], partitamente liquidate per ciascun gradodi giudizio, secondo tariffa, come in dispositivo.

P.Q.MRigetta il primo ed il quarto motivo di ricorso; accoglie per quantodi ragione il secondo ed il terzo motivo di ricorso; cassa la sentenzaimpugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie l’opposizione agliin favore di [OSCURATO:PERSONA] emesso il 23 settembre 2021 dal giudicedell’esecuzione del Tribunale di Ancona nella procedura iscritta alR.G.Es. n. 234/2016, decreto che, per l’effetto, annulla.[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in solido tra loro,alla refusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del grado di meritodel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, liquidate in euro 3.000per compensi professionali, oltre al rimborso del contributo unificato,oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsiliquidati in euro 100,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, dilegge.[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in solido tra loro,alla refusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del giudizio dilegittimità, liquidate in euro 8.000 per compensi professionali, oltre alrimborso del contributo unificato, oltre alle spese forfetarie nella misuradel 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori,fiscali e previdenziali, di legge.r.g. n. 6374/2024Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 6374/2024Numero sezionale 1903/2026Numero di raccolta generale 22290/2026Data pubblicazione 29/06/2026Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 27 maggio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA].g. n. 6374/2024Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.– controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A.[OSCURATO:PERSONA]– intimati –avverso la sentenza n. 1085/2023 del [OSCURATO:PERSONA],depositata il giorno 12 settembre 2023;Numero registro generale 6374/2024Numero sezionale 1903/2026Numero di raccolta generale 22290/2026Data pubblicazione 29/06/2026udita la relazione svolta alla pubblica udienza tenuta il giorno 27maggio 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per parte ricorrente;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per delega degli Avv.ti BARBARABITELLI E [OSCURATO:PERSONA], per parte controricorrente.1. Nell’anno 2016, [OSCURATO:SOCIETA]. promosse in danno di ArturSelita espropriazione immobiliare innanzi il Tribunale di Ancona.In corso di procedura, il credito azionato venne ceduto alla PrismaSPV (la quale si costituì in lite per il tramite della mandataria DovalueS.p.A.) e da quest’ultima nuovamente ceduto alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,che, in veste di successore, spiegò intervento volontario.Emessa ordinanza di vendita con delega al professionista, GiuseppeContigiani, l’immobile staggito, all’esito del quarto esperimento, venneaggiudicato (per il prezzo di euro 92.000) ad [OSCURATO:PERSONA], in cui favorevenne poi pronunciato decreto di trasferimento del bene.2. Avverso detto decreto, [OSCURATO:PERSONA] spiegò opposizione agli attiesecutivi, adducendo plurime irregolarità commesse dal delegatononché inosservanze dell’ordinanza di vendita.Alla domanda opposero resistenza la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e laaggiudicataria [OSCURATO:PERSONA].3. La decisione in epigrafe indicata ha rigettato l’opposizione.4. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per quattro motivi.Resiste, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A..Non svolgono difese nel giudizio di legittimità le altre parti intimate,in epigrafe dettagliatamente menzionate.La causa è stata discussa alla odierna pubblica udienza, in relazionealla quale il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte e le parti costituitehanno depositato memorie illustrative.r.g. n. 6374/2024Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 6374/2024Numero sezionale 1903/2026Numero di raccolta generale 22290/2026Data pubblicazione 29/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, va dichiarato il difetto di legittimazione passivadi [OSCURATO:PERSONA], coinvolto nella vicenda quale professionistadelegato dal giudice dell’esecuzione al compimento delle operazioni divendita dell’immobile staggito.Va al riguardo ribadito il principio di diritto, già enunciato da questaCorte, per cui, in tema di espropriazione immobiliare, il professionistadelegato, quale ausiliare del giudice, partecipa alla giurisdizione neilimiti di quanto previsto dall’ordinanza di delega ex art. 591-bis cod.proc. civ. ed è, pertanto, privo di legittimazione a contraddire o aprendere posizione sulla fondatezza o meno di una opposizione agli attiesecutivi, da chiunque proposta (Cass. 19/05/2022, n. 16219).2. Nel coacervo delle doglianze sollevate dall’impugnante, rivestenatura preliminare il quarto motivo di ricorso, in quanto avente adoggetto una pretesa nullità della sentenza per vizio processuale.Più specificamente, tale motivo, per violazione dell’art. 112 cod.proc. civ., lamenta l’omesso esame da parte del giudice di merito dellaquestione, sollevata dall’odierno ricorrente con la memoria previstadall’art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., della carenza di titolaritàdel credito e di legittimazione attiva della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., permancanza di prova della asserita cessione.2.1. La censura è infondata.Costituisce oramai convincimento radicato nella giurisprudenza dinomofilachia la configurazione delle opposizioni esecutive come giudizidi natura eterodeterminata, il cui oggetto è circoscritto ai motiviproposti con l’atto introduttivo.In altri termini: la causa petendi del giudizio di opposizione agli attiesecutivi si individua nei vizi formali (locuzione da intendersi in sensoampio, comprensivo delle regioni di inesistenza, nullità, merairregolarità o altra illegittimità) dell’atto opposto, ciascuno dei qualir.g. n. 6374/2024Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 6374/2024Numero sezionale 1903/2026Numero di raccolta generale 22290/2026Data pubblicazione 29/06/2026integra distinto ed autonomo fatto costitutivo dell’invalidità dell’atto odel provvedimento impugnato con il rimedio ex art. 617 cod. proc. civ..È dunque l’atto introduttivo della controversia ex art. 617 cod. proc.civ. a tracciare, in maniera vincolante, i confini del thema decidendumdevoluto al giudice in tal guisa adito: l’opponente non può pertantomutare la domanda, modificando le “eccezioni” che ne costituiscono ilfondamento, né il giudice può accogliere l’opposizione per motivi checostituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo,ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d’ufficio.Si tratta di orientamento sviluppato da pronunce pure risalenti neltempo (sulla scia di Cass. 03/05/1980, n. 2911, Cass. 07/03/2002, n.2911, Cass. 07/03/2002, n. 3316; Cass. 07/03/2003, n. 3477; Cass.29/04/2004, n. 8219; Cass. 12/10/2010, n. 21074; Cass. 28/07/2011,n. 16541) e ribadito, in maniera costante, anche di recente (Cass.31/03/2025, n. 8419; Cass. 28/04/2024, n. 23216; Cass. 10/11/2023,n. 31363; Cass. 06/04/2022, n. 11237; in motivazione, Cass., Sez. U,21/09/2021, n. 25478; Cass., Sez. U, 14/12/2020, n. 28387; cfr.,ancora, Cass. 26/05/2020, n. 9719; Cass. 03/09/2019, n. 21996;Cass. 28/06/2019, n. 17441).Da ciò la qualificazione come inammissibile domanda nuova dellacontestazione, operata per la prima volta con le memorie della fase ditrattazione, della legittimazione attiva della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,originaria opposta, dacché questione diversa da quelle articolate conl’atto introduttivo della lite e l’infondatezza del motivo in scrutinio.3. Vanno ora, per la loro evidente priorità logica, esaminati –congiuntamente, in quanto avvinti da intrinseca connessione – ilsecondo ed il terzo motivo di ricorso.3.1. Il secondo motivo, per violazione del combinato disposto degliartt. 569, 576 e 591-bis cod. proc. civ., critica la gravata sentenza làdove ha negato interesse ad agire dell’opponente per non aver allegatospecifica lesione a conseguire dalla vendita il maggior prezzo possibile.r.g. n. 6374/2024Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 6374/2024Numero sezionale 1903/2026Numero di raccolta generale 22290/2026Data pubblicazione 29/06/2026In contrario, assume che «l’interesse ad agire dell’esecutato cheimpugna il decreto di trasferimento è sostanzialmente in re ipsa, nonessendo necessario che vengano allegate circostanze propositive di unpregiudizio ulteriore rispetto a quello insito nella violazione delle regoledisciplinanti il procedimento di vendita».3.3. Il terzo motivo prospetta «violazione principio immutabilitàdelle condizioni originarie di vendita-violazione e falsa applicazionedegli artt. 152 e 153 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 569, 576 cod.proc. civ. - omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio».Deduce, in sintesi, violazione da parte del delegato dell’ordinanzadi vendita del giudice dell’esecuzione sotto un duplice profilo:(i) per tardivo compimento delle attività (relative, segnatamente,al deposito del primo avviso di vendita ed al lasso di tempo intercorsotra l’ordinanza di vendita ed il terzo esperimento);(ii) per avere il professionista delegato, all’esito del terzoesperimento, «abusando dei poteri conferitigli nell’ordinanza del g.e.,contravvenendo alla prescrizione inderogabile impartitagli di restituiregli atti, esperito il quarto tentativo di vendita con aggiudicazione delbene» ad [OSCURATO:PERSONA], in cui favore è stato poi emesso il decreto ditrasferimento oggetto di opposizione.4. I motivi sono fondati, nei limiti di quanto appresso precisato.4.1. Onde negare la nullità degli esperimenti di vendita, il giudiceterritoriale ha rilevato che «l’opponente non ha dimostrato ed in veritàneanche allegato la sussistenza di dati obiettivi che facciano ritenere inbase ad un giudizio prognostico da un lato che il bene sia in concretovendibile a somme superiori o addirittura invendibile e dall’altro latoche la somma ricavabile non sia idonea a consentire la copertura deicosti di esecuzione ed i crediti azionati», richiamando, a suffragio dellatesi, alcuni precedenti di questa Corte (in dettaglio, Cass. 22/02/2006,n. 3950 e Cass. 30/06/2014, n. 14774).4.2. L’affermazione non è conforme a diritto.r.g. n. 6374/2024Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 6374/2024Numero sezionale 1903/2026Numero di raccolta generale 22290/2026Data pubblicazione 29/06/2026L’orientamento sul quale si fonda la sentenza impugnata risultainvero da tempo superato da un differente indirizzo esegetico dinomofilachia, teso a riconoscere anche all’esecutato l’interesse adavvalersi del rimedio dell’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. per farvalere vizi del sub-procedimento di vendita, senza necessità di allegare(e, a maiori, di dimostrare) l’esistenza di un concreto pregiudizioderivante dalla violazione delle disposizioni regolanti la stessa vendita,incluse le condizioni non previste direttamente dalla legge ma stabilitedal giudice dell’esecuzione a tutela dell’uguaglianza, della parità dicondizioni e dell’affidamento di tutti i potenziali partecipanti alla gara.In questo ordine di idee si iscrivono, tra le altre:- ) Cass. 08/06/2022, n. 18421: «In tema di vendita forzata, ledisposizioni adottate dal giudice dell’esecuzione nell’ordinanza divendita o di delega circa gli adempimenti, le modalità, i termini e, ingenerale, le condizioni alle quali l’esperimento di vendita è soggettosono posti a presidio delle esigenze di certezza, legittimità,trasparenza, correttezza ed efficienza che sovrintendono al sistemadell'espropriazione forzata, sicché le parti del procedimento esecutivohanno pieno interesse a farne valere la violazione medianteopposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., non essendotenuti altresì a dimostrare di aver subito uno specifico pregiudizio»;- ) Cass. 06/12/2022, n. 35867: «il debitore ha interesse acontestare, mediante l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617cod. proc. civ., la regolarità del procedimento di vendita ed ilconseguente decreto di trasferimento, qualora siano state violate ledisposizioni di legge che lo disciplinano ovvero le condizioni fissatenell’avviso di vendita, a prescindere dalla dimostrazione dellapossibilità, o addirittura della probabilità, che da un nuovo esperimentodi vendita si ricavi un prezzo più elevato, ovvero, comunque,dall’allegazione e prova di un altro particolare e specifico pregiudizio»;r.g. n. 6374/2024Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 6374/2024Numero sezionale 1903/2026Numero di raccolta generale 22290/2026Data pubblicazione 29/06/2026- ) Cass. 13/11/2023, n. 31547: «le condizioni di vendita fissatedal giudice dell’esecuzione, anche con eventuali modalità di pubblicitàulteriori rispetto a quelle minime ex art. 490 cod. proc. civ., devonoessere rigorosamente rispettate a garanzia dell’uguaglianza e parità tratutti i potenziali partecipanti alla gara e dell’affidamento di ciascuno diessi nella trasparenza e legalità della procedura; la loro violazionecomporta l’illegittimità dell'aggiudicazione, che può essere fatta valereda tutti i soggetti del processo esecutivo, incluso il debitore»;- ) Cass. 31/03/2025, n. 8427: «l’ordinanza di vendita, quale lexspecialis del successivo subprocedimento, deve essere rigorosamenteosservata, in quanto decisiva per le determinazioni degli offerenti efinalizzata a mantenere la parità delle condizioni tra i partecipanti allagara ed a tutelare il loro affidamento, pena l’invalidità dei conseguenti- ) Cass. 27/02/2026, n. 4494: «sussiste l’interesse del debitore acontestare, con l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., l’atto con cuiil giudice ha prorogato il termine per il versamento del saldo prezzo daparte dell’aggiudicatario e il successivo decreto di trasferimento, senzache sia necessario dimostrare la possibilità o probabilità che da unnuovo esperimento di vendita si possa ricavare un prezzo più elevatoo allegare e provare un altro particolare e specifico pregiudizio».la legittimazione dell’esecutato a denunciare, mediante l’opposizioneformale rivolta avverso il decreto di trasferimento conclusivo della faseliquidativa, le indicate irregolarità del subprocedimento di vendita,senza necessità all’uopo di asseverare uno specifico pregiudizio rispettoalla violazione delle disposizioni disciplinanti quel subprocedimento.4.3. Ciò posto, nella vicenda in parola non è dubbia l’avvenutainosservanza ad opera del professionista delegato delle prescrizioni sulmodo del procedimento di vendita stabilite dal giudice dell’esecuzione.r.g. n. 6374/2024Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 6374/2024Numero sezionale 1903/2026Numero di raccolta generale 22290/2026Data pubblicazione 29/06/2026È circostanza pacifica (emergendo pure incontrovertibilmente dallanarrazione del fatto processuale operata dalla stessa sentenza gravata)che il suddetto ausiliario, atteso l’esito negativo del terzo esperimentodi vendita (celebrato il 14 gennaio 2021), in luogo di provvedere allarestituzione degli atti al giudice dell’esecuzione (come univocamentedisposto nella ordinanza di vendita, onde evidentemente consentire ledeterminazioni più opportune ad opera dell’organo giudicante), hamotu proprio fissato un nuovo esperimento (il quarto) per il 20 maggio2021, stabilendo anche un ribasso (in misura determinata dallo stessoprofessionista) del prezzo base rispetto al precedente tentativo: sicchésolo a conclusione di questo quarto esperimento l’immobile è statoaggiudicato (e trasferito a seguito del versamento del saldo del prezzo)ad [OSCURATO:PERSONA].L’illustrata difformità dello svolgimento delle operazioni rispetto allemodalità fissate dall’ordinanza di vendita, oltremodo determinantesulla conclusione del subprocedimento, invalida irrimediabilmentel’aggiudicazione del bene e travolge, per effetto di derivazione dellanullità, anche gli atti successivi e dipendenti, tra i quali l’oppostodecreto di trasferimento.4.3.1. Diversa e non inficiante conseguenza deriva invece dal (pureffettivamente ictu oculi emergente dagli atti) mancato rispetto deitermini accordati dal giudice dell’esecuzione al professionista delegatoper il compimento delle operazioni di vendita.Sul tema, va convintamente ribadita la regula iuris espressa daCass. 06/12/2022, n. 35855, secondo cui «in tema di espropriazioneforzata, il mancato rispetto dei termini assegnati al professionistadelegato ai sensi dell’art. 591-bis cod. proc. civ., per lo svolgimentodelle operazioni del processo esecutivo, non preclude allo stesso diproseguire le attività, che sono processualmente valide anche se svoltetardivamente, non trovando applicazione la disciplina sui terminiprocessuali fissati alle parti ai sensi degli artt. 152 e ss. cod. proc. civ.,r.g. n. 6374/2024Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 6374/2024Numero sezionale 1903/2026Numero di raccolta generale 22290/2026Data pubblicazione 29/06/2026bensì i principi previsti dalla legge per le attività del giudice, il quale,tuttavia, se il ritardo sia imputabile al professionista, deve tenerneconto ai fini della liquidazione del compenso e della sua sostituzione».4.3.2. In accoglimento, per quanto di ragione del secondo e delterzo motivo, va dunque cassata la sentenza impugnata e, nonoccorrendo ulteriori accertamenti di fatto, decisa la causa nel meritocon accoglimento dell’opposizione agli atti illo tempore esperita daArtur Selita, stante l’accertata nullità del decreto di trasferimento.5. Resta da scrutinare il primo motivo di ricorso, riferito all’art. 360,primo comma, num. 3, cod. proc. civ. e rubricato «violazione ed errataapplicazione delle disposizioni in materia di pubblicità degli esperimentidi vendita ai sensi degli artt. 490, terzo comma, 569 e 576 cod. proc.civ. e 173 ter disp. att. cod. proc. civ.».Esso reca due distinte censure, riassumibili come segue:(i) l’originaria ordinanza di vendita era stata modificata ed integratacon decreto del Presidente e dei giudici dell’esecuzione del Tribunale diAncona, dettato per disciplinare le operazioni nel periodo di emergenzapandemica: detto decreto «avrebbe dovuto essere necessariamenteinserito nella consolle del pct per essere notificato e pubblicizzato neiconfronti di qualsiasi soggetto terzo interessato all’asta e così resa notaanche alle parti del procedimento incluso il debitore»;(ii) «la notifica dell’avviso di vendita a tutte le parti, in primis aldebitore, corredata dall’ordinanza di delega comprensiva del testooriginario e delle eventuali integrazioni, è un elemento essenziale edimprescindibile al fine di porre il debitore esecutato in grado di potersitutelare»: nella specie, tuttavia, «nei confronti del debitore non si èperfezionata la notifica del quarto avviso» di vendita.5.1. La disamina della prima censura è assorbita dall’accoglimentodei precedenti motivi, nei sensi sopra puntualizzati.Il pronunciato annullamento del decreto di trasferimento determinala regressione della procedura al momento successivo al negativo esitor.g. n. 6374/2024Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 6374/2024Numero sezionale 1903/2026Numero di raccolta generale 22290/2026Data pubblicazione 29/06/2026del terzo esperimento di vendita con restituzione degli atti al giudicedell’esecuzione per l’adozione dei provvedimenti di sua competenza:questi, se consisteranno nello stabilire nuovi tentativi di vendita, nondovranno più tener conto delle modifiche ed integrazioni stabilite con ildecreto richiamato dall’opponente, dacché esso aveva efficacia limitatatemporalmente al periodo dell’emergenza pandemica, oramai cessata.5.2. Va invece vagliata la seconda censura, in quanto deducente unvizio ex se idoneo, in via autonoma, ad invalidare il subprocedimentodi vendita e suscettibile di riproporsi nell’eventuale prosieguo di esso.Essa non merita accoglimento, dacché destituito di fondamento èl’assunto su cui riposa.5.2.1. Nella espropriazione immobiliare, l’avviso di vendita è l’attocon cui il professionista delegato (in vece del cancelliere, sul quale ilcompito grava nelle residuali ipotesi di vendita disposta senza delega)porta a conoscenza (in gergo curiale: «rende noto») di una plateaindistinta ed indifferenziata di destinatari l’ordine di vendita emesso dalgiudice dell’esecuzione all’esito della udienza ex art. 569 cod. proc. civ..Il combinato disposto degli artt. 570 cod. proc. civ. e 173-quaterdisp. att. cod. proc. civ. disegna il contenuto di detto avviso: esso deverecare una serie di indicazioni, relative all’immobile messo in vendita(gli estremi identificativi, il valore indicato come prezzo base, lo statusedilizio-urbanistico), alle modalità di pubblicazione della relazione distima, all’ausiliario designato come custode, al modo con cui «chiunquevi abbia interesse» può acquisire ulteriori informazioni sulla procedura.Come reso ben chiaro da tale contenuto, l’avviso di vendita sirivolge ad una platea di potenziali soggetti estranei alla procedura,ovvero i possibili interessati all’acquisto, formulando agli stessi uninvito ad offrire (provocatio ad offerendum): la sua funzione, dunque,si «salda idealmente all’ordinanza di vendita/delega, ex art. 591-biscod. proc. civ., sì da rendere conoscibile ai possibili interessati l’attivitàliquidatoria coattiva in corso di realizzazione in danno dell’esecutato,r.g. n. 6374/2024Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 6374/2024Numero sezionale 1903/2026Numero di raccolta generale 22290/2026Data pubblicazione 29/06/2026mediante pubblicazione dell’esperimento di vendita senza incanto ondeconseguire le relative offerte di acquisto ex art. 571 cod. proc. civ.»(così Cass. 02/12/2025, n. 31423).Coerenti con l’illustrata finalità sono le modalità di esternazionedell’avviso individuate dalla legge: esso, inserito – al pari di ogni altrocontemplate per gli atti esecutivi dall’art. 490 cod. proc. civ..Nessuna disposizione positiva prescrive invece la comunicazione ditale avviso alle parti del procedimento espropriativo: né l’obbligatorietàdi una comunicazione del genere può inferirsi dalla funzione dell’atto oda esigenze «di sistema», tenuto conto che il contenuto dell’avvisoriproduce dati presenti negli atti di causa e nell’ordinanza di vendita,provvedimento che – esso sì – va comunicato (sempreché pronunciatofuori udienza: art. 176, secondo comma, cod. proc. civ.) alle parti.5.2.2. In senso contrario non vale invocare il precedente arresto diCass. 19 dicembre 2014, n. 26930, così massimato: «in tema diespropriazione forzata immobiliare, la nullità della notifica dell’avvisodi vendita al debitore esecutato, in quanto posta a tutela del diritto alcontraddittorio, si estende agli atti consequenziali della procedura e aiprovvedimenti di trasferimento del bene pignorato, non operando laregola di protezione dell'acquisto dell’aggiudicatario dettata dall'art.2929 cod. civ., che presuppone la validità dell’intero sub-procedimentodi vendita; detto principio si applica anche all’espropriazioneimmobiliare esattoriale, nella quale, ai sensi dell’art. 78 del d.P.R. 29settembre 1973, n. 602, il pignoramento si esegue mediante latrascrizione di un avviso di vendita da notificare al debitore esecutato».La fattispecie in quell’occasione esaminata dal giudice di legittimitàconcerneva gli effetti della invalida notificazione di un avviso di venditadi cui all’art. 78 del d.P.R. n. 602 del 1973: cioè a dire dell’atto che, adispetto dell’identico nomen iuris di quello regolato dall’art. 570 cod.proc. civ., integra, nella speciale procedura di riscossione coattiva ar.g. n. 6374/2024Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 6374/2024Numero sezionale 1903/2026Numero di raccolta generale 22290/2026Data pubblicazione 29/06/2026mezzo ruolo, l’atto introduttivo dell’espropriazione immobiliare in taliforme condotta ovvero dell’atto che fa le veci dell’atto di pignoramento.Ben si spiega allora l’ineludibile necessità, in quel determinatocontesto, della notifica dell’avviso di vendita al debitore esecutato,quale necessario strumento di conoscenza dell’azione espropriativa insuo danno intrapresa e, quindi, presidio di garanzia del principio delcontraddittorio e del diritto di difesa dello stesso debitore.Esigenze invece non replicabili, stante la disomogeneità di naturae di funzione, per l’avviso di vendita ex art. 570 cod. proc. civ..Sol per dovere nomofilattico, inconferente è il richiamo, praticatodai fautori dell’idea della necessità della comunicazione dell’avviso indiscorso, ad ulteriori precedenti di questa Corte; più in dettaglio:- ) Cass. 5 marzo 2009, n. 5341, fa riferimento alla «notificazione»(rectius, comunicazione) al debitore «dell’ordinanza di fissazione dellavendita»: ovvero del provvedimento adottato dal giudice all’esito dellaudienza ex art. 569 cod. proc. civ., non dell’avviso di vendita;- ) Cass. 13 ottobre 2009, n. 21682 e Cass. 19 agosto 2003, n.12122 attengono all’omessa comunicazione al debitore del decreto –rispettivamente – di fissazione e di anticipazione della udienza perl’audizione delle parti e l’adozione dei provvedimenti sulla vendita delbene pignorato, momenti prodromici all’avviso di vendita.5.2.3. In definitiva, la censura de qua va rigettata in virtù delseguente principio di diritto: «nell’espropriazione forzata immobiliarel’avviso di vendita di cui all’art. 570 cod. proc. civ. non deve esserecomunicato alle parti del procedimento esecutivo».6. In conclusione e per riepilogare: sono rigettati il primo ed ilquarto motivo di ricorso; in accoglimento, per quanto di ragione, delsecondo e del terzo motivo, è disposta la cassazione dell’impugnatasentenza e, decidendosi nel merito la causa, accolta l’opposizione aglietti esecutivi proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ditrasferimento emesso il 23 settembre 2021 dal giudice dell’esecuzioner.g. n. 6374/2024Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 6374/2024Numero sezionale 1903/2026Numero di raccolta generale 22290/2026Data pubblicazione 29/06/2026del Tribunale di Ancona nella procedura iscritta al R.G.Es. n. 234/2016,decreto che, per l’effetto, è annullato.7. La regolamentazione delle spese dell’intero giudizio segue ilprincipio della soccombenza, rapportato all’esito globale della lite:costituito nell’unico grado di merito ed in sede di legittimità, va emessacondanna di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. - in solido traloro stante l’evidente interesse comune alla causa - alla refusione dellespese in favore di [OSCURATO:PERSONA], partitamente liquidate per ciascun gradodi giudizio, secondo tariffa, come in dispositivo. P.Q.MRigetta il primo ed il quarto motivo di ricorso; accoglie per quantodi ragione il secondo ed il terzo motivo di ricorso; cassa la sentenzaimpugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie l’opposizione agliin favore di [OSCURATO:PERSONA] emesso il 23 settembre 2021 dal giudicedell’esecuzione del Tribunale di Ancona nella procedura iscritta alR.G.Es. n. 234/2016, decreto che, per l’effetto, annulla.[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in solido tra loro,alla refusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del grado di meritodel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, liquidate in euro 3.000per compensi professionali, oltre al rimborso del contributo unificato,oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsiliquidati in euro 100,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, dilegge.[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in solido tra loro,alla refusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del giudizio dilegittimità, liquidate in euro 8.000 per compensi professionali, oltre alrimborso del contributo unificato, oltre alle spese forfetarie nella misuradel 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori,fiscali e previdenziali, di legge.r.g. n. 6374/2024Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 6374/2024Numero sezionale 1903/2026Numero di raccolta generale 22290/2026Data pubblicazione 29/06/2026Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 27 maggio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA].g. n. 6374/2024Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
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