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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 32629/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

2/1989avverso la sentenza del 04/11/2025 della Corte d'appello di Bresciadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi presentati nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e RenatoVitucci,rilevato che sono stati dedotti i seguenti motivi:-nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]: violazione di legge, in ordine allasussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 61, n. 5), cod. pen.;- nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]: (a) violazione di legge e vizio dimotivazione in riferimento al giudizio di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] a titolo diconcorso nel reato di cui all’art. 640, comma secondo, n. 2-bis, cod. pen., perlacunosità della prova sul contributo materiale e sull’individuazione del ricorrenteoperata dalla persona offesa; (b) violazione di legge e vizio di motivazione inordine alla valutazione della prova posta a fondamento della responsabilità delricorrente a titolo concorsuale,ritenuto che si tratta di motivi non consentiti perché meramentereiterativi di doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese (Sez. 2,n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01), che, peraltro, si risolvono nella richiesta dirivalutazione del compendio probatorio e in una proposta di lettura alternativadella capacità dimostrativa delle prove non consentita in questa sede (Sez. 3, n.18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01);rilevato che la Corte d’appello ha motivato in modo corretto ed esplicitandodeduzioni logicamente ineccepibili (a) sul contributo del [OSCURATO:PERSONA], alla luce dellerisultanze processuali e in assenza di qualsivoglia ricostruzione alternativa dotatadi verosimiglianza (si vedano in particolare pagg. 6-7 con riferimento allecircostanze del fatto e al rinvenimento della refurtiva nell’abitacolodell’autovettura condotta dal ricorrente); (b) sulla sussistenza della circostanzadi minorata difesa (si veda pag. 7 della sentenza impugnata), in senso conformealla consolidata giurisprudenza, a mente della quale ai fini della configurabilitàdell'aggravante di cui all'art. 61, n. 5), cod. pen., l'età avanzata della personaoffesa non dà luogo, ad una presunzione assoluta di minorata difesa per laridotta capacità di resistenza, dovendosi valutare la ricorrenza di circostanzeconcrete idonee ad evidenziare la particolare vulnerabilità della vittima, dellaquale l'agente consapevolmente si avvale (Sez. 2, n. 22554 del 08/05/2025,Marchese, Rv. 289702 - 01);ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSANDRA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2/1989avverso la sentenza del 04/11/2025 della Corte d'appello di Bresciadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi presentati nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e RenatoVitucci,rilevato che sono stati dedotti i seguenti motivi:-nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]: violazione di legge, in ordine allasussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 61, n. 5), cod. pen.;- nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]: (a) violazione di legge e vizio dimotivazione in riferimento al giudizio di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] a titolo diconcorso nel reato di cui all’art. 640, comma secondo, n. 2-bis, cod. pen., perlacunosità della prova sul contributo materiale e sull’individuazione del ricorrenteoperata dalla persona offesa; (b) violazione di legge e vizio di motivazione inordine alla valutazione della prova posta a fondamento della responsabilità delricorrente a titolo concorsuale,ritenuto che si tratta di motivi non consentiti perché meramentereiterativi di doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese (Sez. 2,n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01), che, peraltro, si risolvono nella richiesta dirivalutazione del compendio probatorio e in una proposta di lettura alternativadella capacità dimostrativa delle prove non consentita in questa sede (Sez. 3, n.18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01);rilevato che la Corte d’appello ha motivato in modo corretto ed esplicitandodeduzioni logicamente ineccepibili (a) sul contributo del [OSCURATO:PERSONA], alla luce dellerisultanze processuali e in assenza di qualsivoglia ricostruzione alternativa dotatadi verosimiglianza (si vedano in particolare pagg. 6-7 con riferimento allecircostanze del fatto e al rinvenimento della refurtiva nell’abitacolodell’autovettura condotta dal ricorrente); (b) sulla sussistenza della circostanzadi minorata difesa (si veda pag. 7 della sentenza impugnata), in senso conformealla consolidata giurisprudenza, a mente della quale ai fini della configurabilitàdell'aggravante di cui all'art. 61, n. 5), cod. pen., l'età avanzata della personaoffesa non dà luogo, ad una presunzione assoluta di minorata difesa per laridotta capacità di resistenza, dovendosi valutare la ricorrenza di circostanzeconcrete idonee ad evidenziare la particolare vulnerabilità della vittima, dellaquale l'agente consapevolmente si avvale (Sez. 2, n. 22554 del 08/05/2025,Marchese, Rv. 289702 - 01);ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSANDRA [OSCURATO:PERSONA]
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