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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 gennaio 2023

Cassazione n. 06037/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 23 luglio 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pronunciata in data 11 novembre 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di concorso in truffa aggravata.

Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si lamenta la violazione di legge e il difetto della motivazione in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e del riconoscimento fotografico dalla stessa operato, sono finalizzati a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e inerente profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice del merito con argomentazione esente da vizi logici e giuridici, alle pagine 2 e 3, ove la Corte territoriale ha evidenziato l'attendibilità della persona offesa e la credibilità del suo narrato, corroborato dalle dichiarazioni del figlio e del nipote, dalla visione delle immagini delle videocamere e dalle foto segnaletiche raccolte ai fini dell'individuazione, mentre l'assenza di elementi sufficienti ad affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità del coimputato, non può in alcun modo incidere sul presente giudizio; considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 24 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 23 luglio 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pronunciata in data 11 novembre 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di concorso in truffa aggravata. Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si lamenta la violazione di legge e il difetto della motivazione in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e del riconoscimento fotografico dalla stessa operato, sono finalizzati a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e inerente profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice del merito con argomentazione esente da vizi logici e giuridici, alle pagine 2 e 3, ove la Corte territoriale ha evidenziato l'attendibilità della persona offesa e la credibilità del suo narrato, corroborato dalle dichiarazioni del figlio e del nipote, dalla visione delle immagini delle videocamere e dalle foto segnaletiche raccolte ai fini dell'individuazione, mentre l'assenza di elementi sufficienti ad affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità del coimputato, non può in alcun modo incidere sul presente giudizio; considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 06037/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris