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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 gennaio 2023

Cassazione n. 31811/2023

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: GIP del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: GIP del [OSCURATO:PERSONA] GOTTOnel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e altri; con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PALMIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, che ha chiesto dichiararsi la competenza del GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto; udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza resa in data 13 maggio 2022, il G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, investito dalla locale Procura della Repubblica della richiesta di applicazione di misure cautelari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] CALAMONERI, Francesca COPPOLINO e Cosimo CHIOFALO, indagati in relazione al reato di associazione per delinquere finalizzata a commettere reati di evasione fiscale (capo A) e ai reati-fine di cui agli artt. 110 cod. pen. e 4 d.lgs. n. 74/2000 (capo B), 110 cod. pen. e 10 d.lgs. n. 74/2000 (capo C), 110 cod. pen. e 5 d.lgs. n. 74/2000 (capo D), 110 cod. pen. e 10 d.lgs. n. 74/2000 (capo E), dichiarava la propria incompetenza a provvedere e disponeva la trasmissione degli atti al P.M. presso il Tribunale di Palmi.

Ad avviso del giudicante siciliano, la base organizzativa dell'associazione di cui al capo A) doveva collocarsi in [OSCURATO:PERSONA] di Aspromonte, dove [OSCURATO:PERSONA], indicato come capo del sodalizio, viveva, gestiva, promuoveva e organizzava le attività criminali volte alle operazioni di evasione fiscale nei diVersi territori in cui trovava associati pronti a costituire realtà sociali fittizie al fine di realizzare una serie indeterminata di operazioni di importazione, vendita ed evasioni oggetto del programma criminoso.

2. Con ordinanza datata 30 gennaio 2023, il G.I.P. del Tribunale di Palmi sollevava conflitto negativo di competenza, sostenendo fosse territorialmente competente il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto.

Osservava, al riguardo, che il sodalizio investigato avesse manifestato all'esterno i primi segni della propria vitalità e operatività nel territorio sottoposto alla giurisdizione di quel Tribunale mediante la perpetrazione dei reati in materia tributaria riconducibili alle società "cartiere", costituite a quell'unico illecito scopo e aventi tutte le proprie sedi nella città barcellonese: essendo desumibile, per tali ragioni, il luogo di consumazione del reato associativo, dovevano ritenersi operanti, nella specie, le regole ordinarie di determinazione della competenza previste dall'art. 8 cod. proc. pen.

Aggiungeva il Giudice calabrese che, anche a volersi reputare incerto il luogo di consumazione del reato più grave (ovvero quello associativo), la competenza si sarebbe ugualmente radicata presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, quale luogo di commissione del più grave dei reati-fine (capo E).

3. Nella sua requisitoria, fatta pervenire in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, e succ. mod., il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso per la competenza territoriale del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto.

Il presente procedimento è stato trattato in forma cartolare, senza avvisi alle parti, in conformità al principio di diritto enunciato da Sez. 1, Ord. n. 19308 del 9/6/2020, Rv. 279191.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il conflitto va dichiarato, in primo luogo, sussistente, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale, prevista dall'art. 28 cod. proc. pen., che appare insuperabile senza l'intervento regolatore di questa Corte previsto dall'art. 32 successivo.

2. Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto mediante la dichiarazione di competenza del G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, la cui prospettazione in diritto deve ritenersi errata, essendo, viceversa, esatta quella articolata dal G.I.P. del Tribunale di Palmi. [OSCURATO:PERSONA] ha, invero, fatto corretta applicazione del criterio giurisprudenziale consolidato per la individuazione della competenza territoriale laddove - come nel caso che ci occupa - sia contestato il reato associativo e questo costituisca il reato più grave.

Questa Corte, in argomento, ha più volte affermato che "in tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio, assumendo rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il "pactum sceleris", quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura (così, ex multis, Sez. 3, n. 38009 del 10/5/2019, Assisi, Rv. 278166; Sez. 6, n. 4118 del 10/01/2018, Piccolo, Rv. 272185).

Applicando il criterio enunciato alla vicenda in esame, deve condividersi il ragionamento sviluppato dal Giudice di Palmi, che, alla luce della struttura dei capi di imputazione e delle evidenze processuali, ha rilevato come l'operatività della associazione, in concreto, si sia manifestata in [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, città dove, avendo la loro sede legale tutte le società "cartiere" sottoposte a indagini - società costituite al solo ed esclusivo fine di orchestrare i reati-fine fiscali di cui ai capi B), C), D) ed E) (in particolare la "[OSCURATO:PERSONA]" di [OSCURATO:PERSONA] CALAMONERI e la "[OSCURATO:PERSONA]" di Francesca COPPOLINO) - tutti tali reati sono stati commessi, a nulla, perciò, rilevando il diverso luogo di residenza di [OSCURATO:PERSONA], accusato di essere il vertice del sodalizio de quo.

Vale la pena di rimarcare, tra l'altro, che lo stesso G.I.P. di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, nell'ordinanza dichiarativa di incompetenza, ha mutuato, contraddittoriamente, un passaggio argomentativo della richiesta di misura cautelare presentata dal P.M. nel quale l'elemento strutturale dell'associazione viene esplicitamente identificato nelle società "cartiere" ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), il cui ruolo viene definito, del tutto ragionevolmente, come cruciale in funzione dell'attuazione del programma criminoso, in quanto proprio attraverso la creazione di tali società si è reso possibile giustificare cartolarmente le numerose importazioni dalla Unione Europea di veicoli dalle stesse effettuate e frodare il fisco. 3.

In conclusione, va dichiarata la competenza territoriale del G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, cui vanno trasmessi gli atti.L9k/.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del G.I.P. del Tribunale di Barcellona di Pozzo di Gotto cui dispone trasmettersi gli atti.

Così deciso in Roma, il 12 lu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: GIP del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: GIP del [OSCURATO:PERSONA] GOTTOnel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e altri; con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PALMIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, che ha chiesto dichiararsi la competenza del GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto; udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa in data 13 maggio 2022, il G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, investito dalla locale Procura della Repubblica della richiesta di applicazione di misure cautelari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] CALAMONERI, Francesca COPPOLINO e Cosimo CHIOFALO, indagati in relazione al reato di associazione per delinquere finalizzata a commettere reati di evasione fiscale (capo A) e ai reati-fine di cui agli artt. 110 cod. pen. e 4 d.lgs. n. 74/2000 (capo B), 110 cod. pen. e 10 d.lgs. n. 74/2000 (capo C), 110 cod. pen. e 5 d.lgs. n. 74/2000 (capo D), 110 cod. pen. e 10 d.lgs. n. 74/2000 (capo E), dichiarava la propria incompetenza a provvedere e disponeva la trasmissione degli atti al P.M. presso il Tribunale di Palmi. Ad avviso del giudicante siciliano, la base organizzativa dell'associazione di cui al capo A) doveva collocarsi in [OSCURATO:PERSONA] di Aspromonte, dove [OSCURATO:PERSONA], indicato come capo del sodalizio, viveva, gestiva, promuoveva e organizzava le attività criminali volte alle operazioni di evasione fiscale nei diVersi territori in cui trovava associati pronti a costituire realtà sociali fittizie al fine di realizzare una serie indeterminata di operazioni di importazione, vendita ed evasioni oggetto del programma criminoso. 2. Con ordinanza datata 30 gennaio 2023, il G.I.P. del Tribunale di Palmi sollevava conflitto negativo di competenza, sostenendo fosse territorialmente competente il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto. Osservava, al riguardo, che il sodalizio investigato avesse manifestato all'esterno i primi segni della propria vitalità e operatività nel territorio sottoposto alla giurisdizione di quel Tribunale mediante la perpetrazione dei reati in materia tributaria riconducibili alle società "cartiere", costituite a quell'unico illecito scopo e aventi tutte le proprie sedi nella città barcellonese: essendo desumibile, per tali ragioni, il luogo di consumazione del reato associativo, dovevano ritenersi operanti, nella specie, le regole ordinarie di determinazione della competenza previste dall'art. 8 cod. proc. pen. Aggiungeva il Giudice calabrese che, anche a volersi reputare incerto il luogo di consumazione del reato più grave (ovvero quello associativo), la competenza si sarebbe ugualmente radicata presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, quale luogo di commissione del più grave dei reati-fine (capo E). 3. Nella sua requisitoria, fatta pervenire in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, e succ. mod., il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso per la competenza territoriale del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto. Il presente procedimento è stato trattato in forma cartolare, senza avvisi alle parti, in conformità al principio di diritto enunciato da Sez. 1, Ord. n. 19308 del 9/6/2020, Rv. 279191.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il conflitto va dichiarato, in primo luogo, sussistente, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale, prevista dall'art. 28 cod. proc. pen., che appare insuperabile senza l'intervento regolatore di questa Corte previsto dall'art. 32 successivo. 2. Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto mediante la dichiarazione di competenza del G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, la cui prospettazione in diritto deve ritenersi errata, essendo, viceversa, esatta quella articolata dal G.I.P. del Tribunale di Palmi. [OSCURATO:PERSONA] ha, invero, fatto corretta applicazione del criterio giurisprudenziale consolidato per la individuazione della competenza territoriale laddove - come nel caso che ci occupa - sia contestato il reato associativo e questo costituisca il reato più grave. Questa Corte, in argomento, ha più volte affermato che "in tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio, assumendo rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il "pactum sceleris", quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura (così, ex multis, Sez. 3, n. 38009 del 10/5/2019, Assisi, Rv. 278166; Sez. 6, n. 4118 del 10/01/2018, Piccolo, Rv. 272185). Applicando il criterio enunciato alla vicenda in esame, deve condividersi il ragionamento sviluppato dal Giudice di Palmi, che, alla luce della struttura dei capi di imputazione e delle evidenze processuali, ha rilevato come l'operatività della associazione, in concreto, si sia manifestata in [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, città dove, avendo la loro sede legale tutte le società "cartiere" sottoposte a indagini - società costituite al solo ed esclusivo fine di orchestrare i reati-fine fiscali di cui ai capi B), C), D) ed E) (in particolare la "[OSCURATO:PERSONA]" di [OSCURATO:PERSONA] CALAMONERI e la "[OSCURATO:PERSONA]" di Francesca COPPOLINO) - tutti tali reati sono stati commessi, a nulla, perciò, rilevando il diverso luogo di residenza di [OSCURATO:PERSONA], accusato di essere il vertice del sodalizio de quo. Vale la pena di rimarcare, tra l'altro, che lo stesso G.I.P. di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, nell'ordinanza dichiarativa di incompetenza, ha mutuato, contraddittoriamente, un passaggio argomentativo della richiesta di misura cautelare presentata dal P.M. nel quale l'elemento strutturale dell'associazione viene esplicitamente identificato nelle società "cartiere" ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), il cui ruolo viene definito, del tutto ragionevolmente, come cruciale in funzione dell'attuazione del programma criminoso, in quanto proprio attraverso la creazione di tali società si è reso possibile giustificare cartolarmente le numerose importazioni dalla Unione Europea di veicoli dalle stesse effettuate e frodare il fisco. 3. In conclusione, va dichiarata la competenza territoriale del G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, cui vanno trasmessi gli atti.L9k/. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del G.I.P. del Tribunale di Barcellona di Pozzo di Gotto cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, il 12 lu
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