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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 gennaio 2022

Cassazione n. 39824/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata il 24 gennaio 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta dispone, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., la correzione della sentenza pronunciata dallo stesso giudice in data 11 giugno 2014 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], aggiungendo la sanzione accessoria della revoca di prestazioni assistenziali.

Il giudice ha rilevato che, trattandosi di condanna per I reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., doveva essere applicata la predetta sanzione accessoria, ai sensi dell'art. 2, commi 58 e 60, legge n. 92/2012.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Con l'unico motivo viene denunciata violazione di legge avendo il giudice proceduto d'ufficio, senza la necessaria istanza della parte, e senza considerare la declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 137/2021 della Corte costituzionale.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] Va pronunciato annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza impugnata.

Il collegio condivide l'orientamento secondo il quale la procedura della correzione dell'errore materiale nella fase esecutiva è disciplinata dalla norma di cui all'art. 666 cod. proc. pen. e quindi solo su richiesta di parte, e non d'ufficio.

Posto che, pacificamente, si riconosce che all'omessa applicazione delle pene accessorie, che siano obbligatorie e predeterminate ex lege in specie e durata, può porsi rimedio, anche dopo il passaggio in giudic:ato della sentenza, con la procedura di correzione degli errori materiali, e rilevato che la disciplina dettata dall'art. 130 cod. proc. pen. per la correzione dell'errore materiale non è sovrapponibile a quella del così detto incidente di esecuzione, dettata dall'art.666 cod. proc. pen., - sia per la riconosciuta procedibilità d'ufficio sia per il criterio che individua la competenza del giudice -, e rilevato, infine, che alla correzione dell'errore materiale può procedersi anche doDo il passaggio in giudicato della sentenza, si è posta la questione della disciplina processuale della procedura di correzione dell'errore materiale di una sentenza nella fase esecutiva del provvedimento.4 La giurisprudenza ha chiarito che, una volta sopravvenuta l'irrevocabilità della sentenza, la procedura di correzione dell'errore materiale è riservata al giudice dell'esecuzione, che, quindi, deve procedere secondo le forme di cui all'art. 666 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 6240 del 27/11/2014, dep. 2015, Rv. 262327).

Pertanto, il giudice dell'esecuzione non può intervenire sul titolo ex officio, ma necessita di una richiesta di parte, presupposto necessario per dare avvio al procedimento di esecuzione in ogni sua forma (Sez. 1, n. 3629 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]).

La violazione della norma processuale che richiede l'impulso di parte del procedimento di esecuzione è sanzionata con la nullità insanabile degli atti processuali conseguenti, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 23525 del 18/05/2021, BARZINIE', Rv. 281396).

Nel caso in esame, l'assenza della domanda di parte, presupposto per la valida instaurazione del procedimento di esecuzione, ha radicalmente invalidato il provvedimento impugnato, che va pertanto annullato senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata il 24 gennaio 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta dispone, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., la correzione della sentenza pronunciata dallo stesso giudice in data 11 giugno 2014 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], aggiungendo la sanzione accessoria della revoca di prestazioni assistenziali. Il giudice ha rilevato che, trattandosi di condanna per I reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., doveva essere applicata la predetta sanzione accessoria, ai sensi dell'art. 2, commi 58 e 60, legge n. 92/2012. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata violazione di legge avendo il giudice proceduto d'ufficio, senza la necessaria istanza della parte, e senza considerare la declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 137/2021 della Corte costituzionale. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] Va pronunciato annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza impugnata. Il collegio condivide l'orientamento secondo il quale la procedura della correzione dell'errore materiale nella fase esecutiva è disciplinata dalla norma di cui all'art. 666 cod. proc. pen. e quindi solo su richiesta di parte, e non d'ufficio. Posto che, pacificamente, si riconosce che all'omessa applicazione delle pene accessorie, che siano obbligatorie e predeterminate ex lege in specie e durata, può porsi rimedio, anche dopo il passaggio in giudic:ato della sentenza, con la procedura di correzione degli errori materiali, e rilevato che la disciplina dettata dall'art. 130 cod. proc. pen. per la correzione dell'errore materiale non è sovrapponibile a quella del così detto incidente di esecuzione, dettata dall'art.666 cod. proc. pen., - sia per la riconosciuta procedibilità d'ufficio sia per il criterio che individua la competenza del giudice -, e rilevato, infine, che alla correzione dell'errore materiale può procedersi anche doDo il passaggio in giudicato della sentenza, si è posta la questione della disciplina processuale della procedura di correzione dell'errore materiale di una sentenza nella fase esecutiva del provvedimento.4 La giurisprudenza ha chiarito che, una volta sopravvenuta l'irrevocabilità della sentenza, la procedura di correzione dell'errore materiale è riservata al giudice dell'esecuzione, che, quindi, deve procedere secondo le forme di cui all'art. 666 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 6240 del 27/11/2014, dep. 2015, Rv. 262327). Pertanto, il giudice dell'esecuzione non può intervenire sul titolo ex officio, ma necessita di una richiesta di parte, presupposto necessario per dare avvio al procedimento di esecuzione in ogni sua forma (Sez. 1, n. 3629 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]). La violazione della norma processuale che richiede l'impulso di parte del procedimento di esecuzione è sanzionata con la nullità insanabile degli atti processuali conseguenti, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 23525 del 18/05/2021, BARZINIE', Rv. 281396). Nel caso in esame, l'assenza della domanda di parte, presupposto per la valida instaurazione del procedimento di esecuzione, ha radicalmente invalidato il provvedimento impugnato, che va pertanto annullato senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.