CassazionedecretoSezione 4Decisione del 14 febbraio 2022
Cassazione n. 39033/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 04DWWGH nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; l Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 dl. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22), del P.G., in persona dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Roma rigettava la richiesta di riesame personale avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] alias PAWLI- TSCHENKO Valeri (CUI 04DWWGH) avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il Tribunale di Roma aveva rigettato la richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere cui è stato sottoposto in virtù di ordinanza del Gip del Tribunale di Roma in data 15/9/2015 per il reato di cui all'art. 416 cod. pen., in qualità dì partecipe ad un sodalizio criminoso finalizzato alla commissione di reati contro il patrimonio. L'ordinanza cautelare, emessa nei confronti dell'odierno ricorrente sotto il nome di PAWLITSCHENKO Valeri, non veniva eseguita per irreperibilità dello stesso, dichiarato latitante con decreto del Gip del Tribunale di Roma in data 22/12/2015. Il prevenuto veniva rintracciato e tratto in arresto solo in data 4/2/2022, come da verbale di esecuzione in atti. In data 8.2.2022 si era tenuto l'interrogatorio di garanzia e in quella sede la difesa dell'indagato aveva formulato istanza di revoca della misura applicata producendo la sentenza della Corte d'appello di Roma, Sez. I, emessa in data 14.12.2017 nei confronti di computati del reato associativo nei cui confronti si è proceduto separatamente. Avverso l'ordinanza di rigetto era stato presentato e>: art. 310 cod. proc. pen. appello al Tribunale del Riesame di Roma che, all'esito della camera di con- siglio del 19/4/2022, lo ha rigettato, con ordinanza che veniva depositata il 5/5/2022. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA], allegando la sentenza irrevocabile di assoluzione emessa dalla Corte di Appello di Roma nei confronti di altri imputati per il delitto di cui al capo a) per cui si è proceduto separatamente, aveva proposto al tribunale capitolino istanza di revoca della misura cautelare imposta. La revoca era stata, altresì, richiesta in considerazione della inattualità delle esigenze cautelari avvertite all'epoca (2013) della emissione dell'ordinanza caute- lare. In data 14/2/2022, il Tribunale di Roma, aveva, tuttavia rigettato l'istanza ritenendo, quanto alla gravità indiziaria, immutata la piattaforma probatoria affer- mando che la pronuncia assolutoria nei confronti dei coimputati è stata resa in primo grado e non ha raggiunto la stabilità del giudicato. E in ordine alle esigenze cautelari, il giudice della cautela ha reputato che residuino i pericoli di recidiva e di fuga per le gravi modalità delle condotte delittuose e l'assenza di legame con il territorio nazionale. Avverso il rigetto dell'appello, il ricorrente, con un primo motivo, lamenta illogicità e contraddittorietà della decisione in merito alla sussistenza dei gravi in- dizi di colpevolezza. In riferimento alla gravità indiziaria -si legge in ricorso- l'ordinanza di ri- getto richiama il principio di assorbimento in tema di misure cautelari, escludendo che la sentenza di assoluzione emessa nei confronti dei concorrenti nel delitto associativo, per i quali si è proceduto separatamente, abbia efficacia vincolante per il giudice cautelare. In tal modo, tuttavia, il giudice cautelare avrebbe omesso di compiere una autonoma valutazione sulle sopravvenienze probatorie emerse nel corso del separato giudizio. In sostanza -è la tesi proposta- se da una parte non può negarsi che il giudice cautelare detenga un autonomo potere decisionale (quale quello di disat- tendere la sentenza di assoluzione per i concorrenti), dall'altra parte appare criti- cabile l'omessa valutazione dei nuovi elementi raccolti nel separato giudizio per il medesimo reato. Senza, oltretutto, considerare che al Margvelashivili fu conte- stato il solo delitto associativo e nessun reato satellite. Alcuni di questi elementi sono stati richiamati dalla difesa nel primo motivo di appello cautelare e su nessuno di essi il giudice cautelare ha espresso il suo autonomo potere decisionale. Tali elementi per il ricorrente appaiono chiaramente nella sentenza emessa dalla Corte di Appello nel separato procedimento e sono posti a fondamento dell'assoluzione, che demolisce l'intera tesi d'accusa concernente il reato associa- tivo, l'unico contestato al Margvelashivili. La Corte territoriale, nel riformare la sentenza di primo grado, esclude net- tamente la sussistenza del vincolo associativo finalizzato alla commissione di de- litti, criticando persino l'intera impostazione data alle indagini. In particolare, il giudice di secondo grado del separato procedimento critica tutti gli indici dimostrativi della realtà associativa posti alla base della sentenza del tribunale. In primo luogo, ogni connessione tra gli imputati viene considerata sem- plice cortesia tra connazionali dichiarando: "E' ovvio che una comunità di stranieri che vivono in Italia, così distanti per costumi, lingua, tradizioni, cerchi al suo in- terno soluzioni pratiche che ne consentano un'impostazione di vita comune più agevole, ma non da questo è possibile dedurre una realtà associativa criminale." Allo stesso modo, la Corte del separato giudizio esclude che il vincolo as- sociativo possa essere dedotto dalla comune assistenza legale degli imputati, la quale, anzi, rappresenta la comune vita professionale del difensore "spinto a col- tivare un filone di clientela". Ed ancora, il giudice rileva come sia del tutto evane- scente la figura della [OSCURATO:PERSONA], la quale avrebbe curato i rapporti con l'assistenza legale e le spedizioni dei compatrioti nel paese di origine, spedizioni di cui, però non vi è traccia e di cui si ignora. quindi, il contenuto tantoché la stessa AG si domanda: "quanta refurtiva è stata realmente rinvenuta e repertata in tali spedi- zioni?". A ciò segue la significativa risposta: "la domanda è destinata a cadere nel vuoto". Ci si duole che su tali aspetti critici il Tribunale del Riesame di Roma abbia omesso di pronunciarsi, mentre pare evidente che sia stata ridimensionata la gra- vità indiziaria riportata nell'ordinanza genetica. In alternativa, il giudice cautelare avrebbe dovuto indicare quali siano gli indizi che tuttora rivestano quella gravità indiziaria sufficiente a giustificare la più rigida misura cautelare. Con un secondo motivo si lamentano illogicità e contraddittorietà della decisione con riguardo alla sussistenza ed attualità delle esigenze cautelari. Oltre a quanto detto riguardo alla gravità indiziaria, il ricorrente ritiene op- portuno soffermarsi anche sulle mutate esigenze cautelari, in virtù del tempo tra- scorso dall'emissione dell'ordinanza genetica e del comportamento tenuto dall'im- putato nelle more del giudizio. Sul punto, viene ricordato che l'ordinanza genetica è stata emessa circa 7 anni fa, precisamente in data 15/9/2015 e mai notificata all'imputato che non ne ha mai avuto notizia (almeno fino all'arresto del [OSCURATO:DATA_NASCITA]). Si sottolinea che in questo lungo periodo di tempo, il Margvelashivili non ha reiterato alcuna condotta criminosa, non essendo mai coinvolto in altri proce- dimenti penali né riportato sentenze di condanna. Riguardo a tale argomento, il Tribunale del Riesame afferma che sarebbero ancora attuali le esigenze cautelari inerenti al pericolo di fuga ed alla reiterazione di delitti della stessa indole. Tutto ciò in considerazione del lungo periodo di latitanza (senza tenere conto che l'im- putato aveva avuto conoscenza dell'ordinanza cautelare) della mancanza di atti- vità lavorativa, dei legami con il circuito della criminalità organizzata. Un simile ragionamento per il ricorrente sembra contrario ai più elementari principi costituzionali, quale la funzione rieducativa della pena, e pare reggersi su di una sorta di stigma sociale che penderebbe per sempre sul soggetto pregiudi- cato. In realtà, dopo ben 7 anni dalla cessazione della condotta contestata il ri- corrente ritiene sia ragionevole ipotizzare che sia decaduta l'attualità delle esi- genze cautelari originariamente avvertite. Ragionevole ipotesi che, peraltro, risulta confermata all'assenza di ulteriori procedimenti penali a caric:o del soggetto. Chiede pertanto che questa Corte annulli l'ordinanza impugnata, con tutte le conseguenze di legge.3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sopra illustrati sono manifestamente infondati e, pertanto, il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il provvedimento impugnato appare contrassegnato da motivazione che, secondo il perimetro di cognizione del giudice di legittimità in sede cautelare, con- tiene l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determi- nato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni ri- spetto al fine giustificativo del provvedimento (anche con riferimento alla puntuale analisi delle specifiche doglianze difensive), oltre ad essere corretto in diritto. 2. Va premesso che questa Corte Suprema è ferma nel ritenere che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione con il quale si lamenti l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando (...) propone e sviluppa censure che ri- guardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valuta- zione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lupo, Rv. 252178). Conseguentemente, allorquando si censuri la motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il com- pito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460; conf. Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, Cuccaro e altri, Rv. 237475); Parametro ermeneutico centrale ai fini della delimitazione della cognizione della Corte in materia cautelare è quello secondo il quale non è conferita a que- sto giudice di legittimità alcuna possibilità di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né dello spessore degli indizi; e non è dato nem- meno alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche del fatto o di quelle soggettive dell'indagato in relazione all'apprezzamento delle stesse che sia stato operato ai fini della valutazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate. Donde l'inammissibilità delle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono in realtà nella sollecitazione a compiere una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., tra le altre, Sez.1, n.7445/2021). Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. In altri termini, è consentito in questa sede esclusivamente verificare se le argomentazioni spese sono congrue rispetto al fine giustificativo del provvedi- mento impugnato. Se, cioè, in quest'ultimo, siano o meno presenti due requisiti, l'uno di carattere positivo e l'altro negativo, e cioè l'esposizione delle ragioni giu- ridicamente significative su cui si fonda e l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima fade dal testo del provvedimento impugnato. Questa Corte di legittimità, ancora di recente ha peraltro ribadito come la nozione di gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare non sia omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevo- lezza finale (sez. 5 n. 36079 del 5.6.2012, Fracassi ed altri, rv. 253511). Al fine dell'adozione della misura cautelare, infatti, è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata pro- babilità" sulla responsabilità dell'indagato» in ordine ai reati addebitati. In altri termini, in sede cautelare gli indizi non devono essere valutati se- condo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. Ciò lo si desume con chiarezza dal fatto che l'art. 273, comma ibis, cod. proc. pen. richiama i commi 3 e 4 dell'art. 192, cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concor- danza degli indizi (così univocamente questa Corte, ex pluriniis Sez. 2, n. 26764 del 15.3.2013, Ruga, rv. 256731; sez. 6 n. 7793 del 5.2.2013, Rossi, rv. 255053; sez. 4 n. 18589 del 14.2.2013, Superbo, rv. 255928). 3. Se questi sono i canoni ermeneutici cui questa Corte di legittimità è ancorata, va rilevato che nel caso all'odierno esame non risulta essersi verificata né violazione di legge e nemmeno vizio di motivazione rilevante ex art. 606, co. 1, lett. e), cod. proc. pen. Il ricorso non si confronta specificamente con il punto decisivo dell'ordi- nanza del Tribunale del riesame, per il quale si procede in relazione ad un sodalizio criminoso cui risulta aver partecipato un numero significativo di soggetti, mentre l'invocata sentenza della Corte d'appello di Roma del 14/12/2017, oltre a non es- sere definitiva riguardo alle posizioni di due dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] "ha riguardato solo nove imputati, laddove nei confronti di altri (ben 39), che non hanno optato per riti alternativi, è appena iniziato il giudizio di merito dinanzi al Tribunale di Roma, con udienza fissata al prossimo 16/5/2022 per l'apertura del dibattimento. Di talché, allo stato, deve ancora svolgersi l'intero processo, i cui esiti, sia in primo grado che nell'eventuale giudizio di appello, non sono allo stato prevedibili non potendosi dunque escludere una diversa valutazione del compendio probatorio rispetto a quella operata dalla Corte d'appello". Il tribunale del riesame, con motivazione logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto - e che, pertanto, si sottrae alle proposte censure di legittimità - dà atto che non sono stati offerti elementi atti a far ritenere mutato il quadro indiziario, così come quello cautelare e fa corretta applicazione del principio se- condo cui, in tema di misure cautelari personali, il c.d. 'principio di assorbimento", in base al quale l'intervento di una decisione sul merito dell'imputazione preclude al giudice cautelare un autonomo esame dell'esistenza dei gravi indizi di colpevo- lezza, presuppone che sussista identità di imputato, di reato e di procedimento derivandone che non può riconoscersi efficacia vincolante, ai fini predetti, alla sen- tenza di assoluzione eventualmente sopravvenuta nei confronti dei coimputati giu- dicati separatamente" (così ex multis la richiamata Sez. 2, n. 39473 del 22/9/2015, T., Rv. 264813). E' stato chiarito anche che l'acquisizione della sentenza irrevocabile di as- soluzione del coimputato del medesimo reato non vincola il giudice, che, fermo il principio del "ne bis in idem", può rivalutare anche il comportamento dell'assolto, al fine di accertare la sussistenza ed il grado di responsabilità dell'imputato da giudicare (Sez. 4, Sentenza n. 19267 del 2/4/2014, Festante, Rv. 259371). 4. Allo stesso modo il tribunale del riesame capitolino ha dato atto che non sono stati allegati elementi idonei a far ritenere mutato il quadro cautelare e che, per quanto ì fatti risalgano al febbraio 2015 (il reato associativo è contestato dal 2008 al 2015) e l'ordinanza genetica è stata emessa in data 15/9/2015, il lungo periodo di latitanza del Margvelashivili, in uno alla circostanza che lo stesso, irre- golare sul territorio nazionale, già espulso nel 2011, vi ha fatto rientro, depongono per un concreto ed attuale pericolo di fuga avendo lo stesso dato prova di muoversi liberamente tra l'Italia e l'estero. Inoltre, il giudice del riesame ha ritenuto permanere l'attualità e la concre- tezza del pericolo di recidiva avuto riguardo alla gravità dei fatti per cui si procede, essendo il prevenuto imputato in qualità di partecipe ad un sodalizio criminoso di natura transnazionale, ma anche alla circostanza che lo stesso, come emerso in sede di interrogatorio, non risulta svolgere una regolare e stabile attività lavora- tiva, il che lascia presumere che tragga i proventi per il suo sostentamento da attività illecite. A ciò si aggiunga, secondo i giudici del gravame della cautela, che l'impu- tato, per come emerso dalle indagini, può contare sul territorio nazionale di stabili e solidi contatti nel circuito della criminalità organizzata dedita a reati contro il patrimonio, che potrebbero favorire nuove occasioni di reiterazione di analoghi reati. Il provvedimento impugnato, pertanto, appare fare un buon governo dei principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui il pericolo di reiterazione criminosa vada valutato in ragione delle modalità e circostanze del fatto e della personalità dell'imputato (cfr. per tutte Sez. 3, n. 14846 del 5/3/2009, Pincheira, Rv. 243464, fattispecie di misura cautelare applicata per il delitto di violenza ses- suale ai danni di un minore, in cui la Corte ha annullato per illogicità e contraddit- torietà della motivazione l'ordinanza del tribunale del riesame che, nell'attenuare la misura cautelare, aveva sostenuto che essendo la condotta delittuosa collegata ad un solo soggetto passivo, non appariva verosimile che il reo potesse reiterarla in danno di altre persone). Più precisamente, la sussistenza del concreto pericolo di reiterazione dei reati, di cui all'art. 274 comma primo lett. c) cod. proc. pen.,, può e deve essere desunta sia dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, che dalla personalità dell'imputato, valutata sulla base dei precedenti penali o dei comportamenti con- creti, attraverso una valutazione che, in modo globale, tenga conto di entrambi i criteri direttivi indicati (Sez. 4, Sentenza n. 37566 del 01/04/2004 Cc. dep. 23/09/2004 Rv. 229141). Ed è stato, in più occasioni, anche condivisibilmente sottolineato come nulla impedisca di attribuire alle medesime modalità e circo- stanze di fatto una duplice valenza, sia sotto il profilo della valutazione della gra- vità del fatto, sia sotto il profilo dell'apprezzamento della capacità a delinquere. In altri termini, le specifiche modalità e circostanze del fatto ben possono essere prese in considerazione anche per il giudizio sulla pericolosità dell'indagato, ove la condotta serbata in occasione di un reato rappresenti un elemento specifico assai significativo per valutare la personalità dell'agente (cfr., ex plurimis, Sez. 2 n. 35476/07). Nello specifico, è stato più volte affermato come ai fini dell'indivi- duazione dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, lettera c), cod. proc. pen., il giudice possa porre a base della valutazione della personalità dell'indagato le stesse modalità del fatto commesso da cui ha dedotto anche la gravità del mede- simo (Sez. 1 n. 8534 del 9/1/2013, Liuzzi, Rv. 254928; Sez. 5 n. 35265 del 12/3/2013, Castelliti, Rv. 255763).Va peraltro tenuto conto che nel sistema processualpenalistico vigente, così come non è conferita a questa Corte di legittimità alcuna possibilità di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né dello spessore degli indizi, non è dato nemmeno alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche del fatto o di quelle soggettive dell'indagato in relazione all'apprezzamento delle stesse che sia stato operato ai fini della valutazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate. Si tratta, infatti, di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché, in sede di gravame della stessa, del tribunale del riesame. Anche dopo l'intervento riformatore del 2015, questa Corte di legittimità, in più pronunce sul punto, ha condivisibilmente chiarito (vedasi, soprattutto, Sez. 4 n. 43880 del 4/7/2017 [OSCURATO:PERSONA], non mass.) che il requisito dell'at- tualità del pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede una valuta- zione prognostica circa la probabile ricaduta nel delitto, fondata sia sulla perma- nenza dello stato di pericolosità personale dell'indagato dal momento di consuma- zione del fatto sino a quello in cui si effettua il giudizio cautelare, desumibile dall'a- nalisi soggettiva della sua personalità, sia sulla presenza di condizioni oggettive ed "esterne" all'accusato, ricavabili da dati ambientali o di contesto - quali le sue concrete condizioni di vita in assenza di cautele - che possano attivarne la latente pericolosità, favorendo la recidiva, conseguendone che il pericolo di reiterazione è attuale ogni volta in cui sussista un pericolo di recidiva prossimo all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non imminente (cfr. Sez. 2, n. 53645 del 8/9/2016, Lucà, Rv. 268977 nella cui motivazione, la Corte ha precisato che la valutazione prognostica non può estendersi alla previsione di una "specifica occa- sione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice; Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016, Esposito, Rv. 268508; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016 dep. il 2017, Verga, Rv. 269684). 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo Vanno dati gli avvisi di cui all'art. 94 c. 1 ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s