CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 aprile 2023
Cassazione n. 27596/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] n Ri( 1-0 1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen., ha formulato preliminare istanza di sospensione degli effetti - segnatamente della intervenuta esecuzione della pena - dell'ordinanza di questa Corte in data 13 aprile 2023, che ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto nel suo interesse contro la sentenza n. 1008/2017 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in data 26 maggio 2022. 2. A sostegno ha dedotto che l'irrevocabilità della sentenza è derivata da un'ordinanza di inammissibilità del ricorso per cassazione pronunciata senza il preventivo e necessario avviso di fissazione dell'udienza al difensore di fiducia, nominato in data 17 marzo 2022 nella sola persona dell'[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Palmi, essendo stato l'avviso stesso notificato, per errore di fatto, in data 2 febbraio 2023, ad altro e diverso difensore, ossia all'[OSCURATO:PERSONA]. 3. La richiesta di sospensione degli effetti del provvedimento è inammissibile. 3.1. Questa Corte, in tema di sospensione dell'esecuzione della pena, quale oggetto di richiesta accessoria rispetto al ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, ha chiarito che l'espressione "casi di eccezionale gravità" va riferita al complesso della vicenda processuale e non solo alle condizioni soggettive dell'imputato, dovendosi tenere conto, principalmente e in via pregiudiziale, del "fumus boni iuris" della domanda principale, avanzata ex art. 625-bis cod. proc. pen., rispetto a quella incidentale di sospensione, verificando,, sulla base di una valutazione sommaria e allo stato degli atti, se si possa riscontrare una probabilità di successo, di pressoché immediata evidenza, del ricorso (Sez. 4, n. 21907 del 21/02/2017, Rv. 270097; Sez. 1, n. 33533 del 07/07/2010, Rv. 247976). 3.2. Tanto premesso, fissata la separata trattazione ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen. del ricorso straordinario e individuata, senza formalità di procedura, l'odierna udienza per l'esame della richiesta di sospensione, il Collegio, valutato il fumus del denunciato errore di fatto, ritiene che non ricorrano le ipotesi di eccezionale gravità che, ex art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen., giustificano la sospensione dell'efficacia del provvedimento, per le ragioni di seguito indicate: I. perché l'istanza appare, prima facie, essere stata presentata dal difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], privo di procura speciale, la cui mancanza determina l'inammissibilità già del ricorso principale, come costantemente ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 32744 del 27/11/2014, dep. 2015, Rv. 264048);II. perché le motivazioni dell'ordinanza che sarebbe affetta da errore di fatto non risultano ancora depositate, di modo che alcun preliminare vaglio è consentito sulla probabile fondatezza della domanda; III. perché la richiesta stessa appare, comunque, assolutamente generica, essendo sguarnita di qualsivoglia deduzione in ordine alla decisività delle difese, che, in ipotesi, sarebbero state sviluppate sulle questioni dichiarate inammissibili con l'ordinanza di questa Corte in data 13 aprile 2023: la sospensione degli effetti del provvedimento, compresa l'esecuzione della pena è, infatti, un istituto di carattere eccezionale, poiché deroga al principio di obbligatorietà dell'esecuzione, e presuppone, quindi, l'esistenza di situazioni, specificamente individuate, che rendano verosimile raccoglimento della domanda e la conseguente revoca della condanna. 4. Per tutto quanto esposto, la richiesta di sospensione dell'esecuzione della pena avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarata inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile la richies