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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 23376/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 24 novembre 1972; avverso la sentenza del 23 febbraio 2021, della Corte d'appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza senza rinvio per essersi i reati estinti per prescrizione; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorrente impugna la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha confermato la condanna dell'imputato per il delitto ascrittogli in rubrica (bancarotta fraudolenta documentale), escludendo, tuttavia, la recidiva, pur ritenuta in primo grado, e rideterminando conseguentemente la pena irrogata.

Propone cinque motivi di censura.

Con il primo, formulato sotto il profilo della violazione di legge, vizio di motivazione e inosservanza di norme processuali, si deduce la violazione dell'art.159 cod. proc. pen., perché sarebbe stato emesso il decreto di irreperibilità in difetto delle condizioni richieste in quanto non sarebbero state effettuate le necessarie ricerche in tutti i luoghi indicati nella norma richiamata, previsti, secondo la difesa, in via cumulativa e non alternativa.

Mancherebbero, infatti, le ricerche nel luogo di nascita, dell'ultima dimora e negli altri luoghi indicati dalla norma.

Con il secondo motivo, formulato sotto il profilo della violazione di legge e del difetto di motivazione, si deduce l'omessa notifica dell'estratto contumaciale della sentenza.

In primo grado, il tribunale, a seguito del decreto di irreperibilità emesso dal pubblico ministero, avrebbe dichiarato la contumacia dell'imputato.

E alla dichiarazione di contumacia seguirebbe, secondo la difesa, la necessaria applicazione del disposto di cui all'art. 548, comma 3, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla modifica del 2014.

La corte, invece, avrebbe rilevato l'inapplicabilità della disciplina sull'erroneo presupposto che la sentenza di primo grado sarebbe stata emessa nel 2019, sotto la vigenza della nuova disposizione.

La disciplina transitoria dettata dalla riforma del 2014, invece, imporrebbe l'applicazione della previgente disciplina in tutte le ipotesi in cui, alla data di entrata in vigore della legge, non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza.

E ciò a prescindere dalla già dedotta illegittimità del decreto di irreperibilità emesso dal pubblico ministero in difetto dei suoi presupposti.

Con il terzo motivo, formulato sotto il profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, si deduce l'insussistenza del reato, sia sotto il profilo oggettivo (per difetto del fatto contestato), sia sotto il profilo soggettivo (per difetto del dolo specifico richiesto dalla norma).

La bancarotta fraudolenta documentale, in quanto reato di pericolo concreto, presupporrebbe, secondo la difesa, l'idoneità della condotta a ledere il bene giuridico tutelato dalla norma.

Nel caso concreto, non risulterebbe leso alcun bene giuridico, non avendo arrecato la condotta alcun pregiudizio ai creditori.

Quanto al profilo soggettivo, poi, la corte territoriale avrebbe desunto il dolo dalla sola durata della società e dalla posizione assunta dall'imputato, circostanze in sé prive di efficacia inferenziale rispetto al dato logico da desumere.

Tanto più che il ricorrente, in quanto piccolo imprenditore, non sarebbe stato obbligato alla tenuta delle scritture contabili e, verosimilmente, non sarebbe dovuto fallire.

Circostanze che, in concreto, per quanto non possano condurre ad una rivalutazione della dichiarazione di fallimento, potrebbero comunque rilevare ai fini dell'accertamento di una consapevole volontà, in relazione alla condotta contestata.Con il quarto motivo, anche questo formulato sotto il profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, si censura la qualificazione del fatto contestato.

Alla luce delle considerazioni esposte nel terzo motivo, infatti, la condotta sarebbe sussumibile nel diverso è più lieve reato di cui all'art. 217 della legge fallimentare.

Le omissioni riscontrate nelle scritture contabili sarebbero, infatti, frutto di mera trascuratezza e non della volontà di non rendere ricostruibile la consistenza patrimoniale e le movimentazioni degli affari dell'impresa.

In ultimo, con il quinto motivo, formulato in relazione all'omessa assunzione di una prova decisiva, si censura la dichiarazione di decadenza dalla prova testimoniale pronunciata dal tribunale, fondata, in ipotesi, sull'erroneo presupposto che i testi a discarico non sarebbero stati citati per due volte consecutive.

Il 24 maggio 2022, il ricorrente ha depositato memoria scritta con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso, chiedendo, alla luce delle richieste del Procuratore generale, l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente deduce, con i primi due motivi di censura, che sarebbe stato emesso il decreto di irreperibilità in difetto delle condizioni richieste e che non sarebbe stato notificato l'estratto contumaciale.

Entrambi i motivi sono manifestamente infondati.

La sentenza di primo grado, infatti, è stata emessa nel 2019 e l'imputato non è mai stato dichiarato contumace, ma (all'udienza del 22 aprile 2015) assente, secondo la nuova disciplina introdotta dalla legge n. 67 del 2014 (correttamente ritenuta applicabile ai sensi dell'art. 15-bis della stessa legge).

Tanto sarebbe in sé sufficiente a dar conto della manifesta infondatezza degli assunti difensivi.

Ciononostante, al fine di valutare la ritualità delle notifiche e della corretta instaurazione del rapporto processuale, appare opportuno ricostruire sinteticamente l'iter processuale,.

Dichiarata inizialmente l'assenza, all'udienza del 22 aprile 2015, il successivo 16 marzo 2016, il tribunale, su eccezione della difesa, disponeva la rinnovazione della notifica del decreto di rinvio a giudizio e del verbale di udienza, rilevando come la prima notifica fosse stata effettuata presso il difensore di fiducia nominato, ove il Casertano aveva, il 28 luglio 2014, eletto domicilio.

Ciò, tuttavia, senza rilevare come, nelle more (con atto del 26 novembre 2014), lo stesso imputato avesse modificato il domicilio eletto, effettuando una nuova elezione, in Minturno, alla via Rinchiusa n. 36.Alla successiva udienza del 20 settembre 2017, il collegio dava atto che, al nuovo domicilio eletto, l'imputato risultava irreperibile, per cui disponeva una nuova notifica, questa volta ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., presso i due difensori di fiducia nominati dall'imputato.

La difesa sostiene che tale notifica non sarebbe stata corretta, in quanto non si sarebbe dato atto, da parte dell'ufficiale notificatore, di tutte le ricerche effettuate.

La deduzione è manifestamente infondata.

L'art. 170, comma 3, cod. proc pen., infatti, dispone che "qualora l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, l'ufficiale provvede alle notificazioni nei modi ordinari".

Le Sezioni unite di questa Corte, hanno precisato come la norma intenda "far riferimento all'esigenza che la procedura prosegua secondo le due diverse e fra loro alternative modalità previste dal codice di rito: quella di cui agli artt 159 e 160 cod proc. pen., che prevedono nuove ricerche, finalizzate all'adozione del decreto di irreperibilità, nel caso si tratti di primo notifica all'imputato ex art. 157 cod. proc. pen.; quella di cui all'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., mediante notifica al difensore, qualora vi sia stata dichiarazione ed elezione di domicilio ex art. 161, salvo che l'imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, dovendosi in tal caso applicare le disposizioni degli articoli 157 e 159 cod. proc. pen." (Sez.

U, n. 14573 del 25/11/2021, dep. 2022, D., Rv. 282848, in motivazione).

Ebbene, in concreto, è pacifico che l'imputato abbia eletto domicilio (inizialmente presso il suo difensore di fiducia e, successivamente, presso altro indirizzo, in Minturno, via Rinchiusa n 6), per cui alcuna ulteriore attività doveva essere compiuta e la notificazione della citazione a giudizio deve, pertanto, ritenersi regolare.

Involgendo, tuttavia, la notifica un atto che sostanzia la vocatio in iudicium dell'imputato, appare necessario verificare il profilo della conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato.

Ebbene, sotto tale profilo, seppur non può ritenersi con certezza che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza della sua citazione, sussistono elementi idonei per ritenere che la sua ignoranza sia stata frutto di una scelta consapevole.

È pur vero, infatti, che, in linea di principio e con riferimento al sistema delle notifiche, la certezza dell'effettiva conoscenza dell'atto notificato può essere raggiunta solo attraverso la notifica a mani proprie, in quanto le altre modalità sono funzionali ad assicurare solo una conoscenza "legale" dell'atto (Sez.

U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420) e che, nelle situazioni indicate nell'art. 420-bis cod. proc. pen. (la dichiarazione o l'elezione di domicilio, l'applicazione di misure precautelari o cautelari, la nomina di un difensore di fiducia), la notifica effettuata a mani diverse dal destinatario deve essere stata comunque "possibile", ossia avvenuta a mani di soggetti diversi dall'interessato ma secondo modalità adeguate all'effettiva conoscenza dell'atto (ibidem).

Ciononostante, ove emergano circostanze dalle quali sia possibile desumere che l'ignoranza della vocatio in ius sia essa stessa frutto di una consapevole scelta della parte (che volontariamente, quindi, si è sottratta alla notifica), proprio in ragione della volontarietà di tale scelta, l'effettiva conoscenza del giudizio diviene irrilevante.

Ebbene, in concreto: - l'imputato ha avuto piena consapevolezza dell'esistenza del procedimento, in quanto ha eletto (due volte) domicilio, indicandolo prima presso il suo difensore e, successivamente in Minturno, via Rinchiusa n 6), e non ha mai comunicato eventuali variazioni; - l'imputato ha nominato due difensori di fiducia, con i quali ha instaurato un effettivo rapporto professionale; - né in primo grado, al momento della costituzione delle parti, né in appello (dove l'imputato si è, invece, difeso nel merito), è stata in alcun modo sollevata alcuna questione con riferimento alla effettività della notifica del decreto che dispone il giudizio, essendosi limitato l'imputato a contestare la ritualità delle notifiche; - l'imputato non ha evidenziato di aver subito alcun specifico pregiudizio dall'iter processuale descritto.

Ebbene, la conoscenza del procedimento, l'esistenza di un domicilio effettivo indicato nell'elezione di domicilio, il rapporto professionale instaurato con i difensori di fiducia nominati e l'assenza di specifiche contestazioni in primo e secondo grado, sono circostanze che, valutate sistematicamente, conducono a ritenere che l'imputato, sebbene non abbia ricevuto personalmente la notifica del decreto di citazione a giudizio (perfezionatasi secondo modalità che non permettono, di per sé, di assicurare la conoscenza effettiva dell'atto notificato), fosse comunque consapevole del procedimento e si sia sottratto volontariamente alla notifica a mani proprie del decreto di citazione a giudizio, omettendo di comunicare le successive variazioni del suo domicilio.

Il motivo, pertanto, deve ritenersi manifestamente infondato.

Analoghe considerazioni possono essere offerte anche con riferimento al terzo ed al quarto motivo d'impugnazione, intimamente connessi tra loro.

Dalle dichiarazioni rese dal curatore, infatti, è emerso che: - l'impresa individuale è stata costituita nel 1999 ed ha avuto come unico titolare l'imputato;- intervenuto, nel 2009, il fallimento, nonostante le plurime convocazioni, il Casertano si è presentato solo due volte dinanzi al curatore e non ha consegnato alcuna scrittura contabile, affermando, genericamente, di non rinvenirle; - in assenza di ogni documentazione, non è stato possibile ricostruire il patrimonio e i movimenti degli affari dell'impresa; - l'unico accertamento che è stato possibile effettuare è stato quello presso i registri immobiliari ed il PRA, all'esito del quale è stata rinvenuta un'autovettura, custodita presso un deposito giudiziario.

Gli elementi di fatto evidenziati dai giudici di merito danno conto degli elementi costitutivi del reato.

Invero, l'assenza di una pur minima documentazione contabile e la conseguente impossibilità di una compiuta ricostruzione della consistenza patrimoniale e della relativa movimentazione degli affari (chiaramente evidenziata dal curatore) integrano, di per sé, l'elemento oggettivo del reato contestato; parallelamente, il lungo periodo di tempo durante il quale si è protratta l'attività imprenditoriale, sempre riconducibile ad un unico titolare, e l'assenza di qualsiasi documentazione contabile, sono elementi sufficienti a ritenere che l'imputato abbia avuto la piena consapevolezza (seppur anche sotto la forma di manifestazione del dolo eventuale) della successiva impossibilità di ricostruire tanto la consistenza patrimoniale dell'impresa, quanto la relativa movimentazione dell'attività economica e finanziaria.

Il quinto motivo, deve, invece, dichiararsi inammissibile.

Infatti, premesso che deve ritenersi "decisiva", secondo la previsione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (Sez., n. 9878 del 21/01/2020, Rv. 278670) e prescindendo dalla correttezza della decisione assunta dal Tribunale (che ha dichiarato la decadenza dall'assunzione della prova testimoniale alla luce delle rilevate omissioni), è sufficiente rilevare come non sia stato specificamente indicato quali dati decisivi siano stati sottratti al controllo del tribunale e se, all'esito della "prova di resistenza", gli elementi non trasmessi siano rilevanti, ai fini della correttezza e della legittimità della decisione assunta.

In ogni caso, correttamente la corte territoriale ha dichiarato la decadenza dalla prova testimoniale in quanto per due volte consecutive non ha citato i propri testi: per l'udienza del 27 febbraio 2019 (per la quale le notifiche non sono andate a buon fine) e per l'udienza del 22 maggio 2019 (per la quale la citazione è stata del tutto omessa, nonostante la difesa fosse stata invitata a citare i propri testi esplicitamente a pena di decadenza).In conclusione, il ricorso deve ritenersi inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 24 novembre 1972; avverso la sentenza del 23 febbraio 2021, della Corte d'appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza senza rinvio per essersi i reati estinti per prescrizione; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente impugna la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha confermato la condanna dell'imputato per il delitto ascrittogli in rubrica (bancarotta fraudolenta documentale), escludendo, tuttavia, la recidiva, pur ritenuta in primo grado, e rideterminando conseguentemente la pena irrogata. Propone cinque motivi di censura. Con il primo, formulato sotto il profilo della violazione di legge, vizio di motivazione e inosservanza di norme processuali, si deduce la violazione dell'art.159 cod. proc. pen., perché sarebbe stato emesso il decreto di irreperibilità in difetto delle condizioni richieste in quanto non sarebbero state effettuate le necessarie ricerche in tutti i luoghi indicati nella norma richiamata, previsti, secondo la difesa, in via cumulativa e non alternativa. Mancherebbero, infatti, le ricerche nel luogo di nascita, dell'ultima dimora e negli altri luoghi indicati dalla norma. Con il secondo motivo, formulato sotto il profilo della violazione di legge e del difetto di motivazione, si deduce l'omessa notifica dell'estratto contumaciale della sentenza. In primo grado, il tribunale, a seguito del decreto di irreperibilità emesso dal pubblico ministero, avrebbe dichiarato la contumacia dell'imputato. E alla dichiarazione di contumacia seguirebbe, secondo la difesa, la necessaria applicazione del disposto di cui all'art. 548, comma 3, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla modifica del 2014. La corte, invece, avrebbe rilevato l'inapplicabilità della disciplina sull'erroneo presupposto che la sentenza di primo grado sarebbe stata emessa nel 2019, sotto la vigenza della nuova disposizione. La disciplina transitoria dettata dalla riforma del 2014, invece, imporrebbe l'applicazione della previgente disciplina in tutte le ipotesi in cui, alla data di entrata in vigore della legge, non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza. E ciò a prescindere dalla già dedotta illegittimità del decreto di irreperibilità emesso dal pubblico ministero in difetto dei suoi presupposti. Con il terzo motivo, formulato sotto il profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, si deduce l'insussistenza del reato, sia sotto il profilo oggettivo (per difetto del fatto contestato), sia sotto il profilo soggettivo (per difetto del dolo specifico richiesto dalla norma). La bancarotta fraudolenta documentale, in quanto reato di pericolo concreto, presupporrebbe, secondo la difesa, l'idoneità della condotta a ledere il bene giuridico tutelato dalla norma. Nel caso concreto, non risulterebbe leso alcun bene giuridico, non avendo arrecato la condotta alcun pregiudizio ai creditori. Quanto al profilo soggettivo, poi, la corte territoriale avrebbe desunto il dolo dalla sola durata della società e dalla posizione assunta dall'imputato, circostanze in sé prive di efficacia inferenziale rispetto al dato logico da desumere. Tanto più che il ricorrente, in quanto piccolo imprenditore, non sarebbe stato obbligato alla tenuta delle scritture contabili e, verosimilmente, non sarebbe dovuto fallire. Circostanze che, in concreto, per quanto non possano condurre ad una rivalutazione della dichiarazione di fallimento, potrebbero comunque rilevare ai fini dell'accertamento di una consapevole volontà, in relazione alla condotta contestata.Con il quarto motivo, anche questo formulato sotto il profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, si censura la qualificazione del fatto contestato. Alla luce delle considerazioni esposte nel terzo motivo, infatti, la condotta sarebbe sussumibile nel diverso è più lieve reato di cui all'art. 217 della legge fallimentare. Le omissioni riscontrate nelle scritture contabili sarebbero, infatti, frutto di mera trascuratezza e non della volontà di non rendere ricostruibile la consistenza patrimoniale e le movimentazioni degli affari dell'impresa. In ultimo, con il quinto motivo, formulato in relazione all'omessa assunzione di una prova decisiva, si censura la dichiarazione di decadenza dalla prova testimoniale pronunciata dal tribunale, fondata, in ipotesi, sull'erroneo presupposto che i testi a discarico non sarebbero stati citati per due volte consecutive. Il 24 maggio 2022, il ricorrente ha depositato memoria scritta con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso, chiedendo, alla luce delle richieste del Procuratore generale, l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente deduce, con i primi due motivi di censura, che sarebbe stato emesso il decreto di irreperibilità in difetto delle condizioni richieste e che non sarebbe stato notificato l'estratto contumaciale. Entrambi i motivi sono manifestamente infondati. La sentenza di primo grado, infatti, è stata emessa nel 2019 e l'imputato non è mai stato dichiarato contumace, ma (all'udienza del 22 aprile 2015) assente, secondo la nuova disciplina introdotta dalla legge n. 67 del 2014 (correttamente ritenuta applicabile ai sensi dell'art. 15-bis della stessa legge). Tanto sarebbe in sé sufficiente a dar conto della manifesta infondatezza degli assunti difensivi. Ciononostante, al fine di valutare la ritualità delle notifiche e della corretta instaurazione del rapporto processuale, appare opportuno ricostruire sinteticamente l'iter processuale,. Dichiarata inizialmente l'assenza, all'udienza del 22 aprile 2015, il successivo 16 marzo 2016, il tribunale, su eccezione della difesa, disponeva la rinnovazione della notifica del decreto di rinvio a giudizio e del verbale di udienza, rilevando come la prima notifica fosse stata effettuata presso il difensore di fiducia nominato, ove il Casertano aveva, il 28 luglio 2014, eletto domicilio. Ciò, tuttavia, senza rilevare come, nelle more (con atto del 26 novembre 2014), lo stesso imputato avesse modificato il domicilio eletto, effettuando una nuova elezione, in Minturno, alla via Rinchiusa n. 36.Alla successiva udienza del 20 settembre 2017, il collegio dava atto che, al nuovo domicilio eletto, l'imputato risultava irreperibile, per cui disponeva una nuova notifica, questa volta ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., presso i due difensori di fiducia nominati dall'imputato. La difesa sostiene che tale notifica non sarebbe stata corretta, in quanto non si sarebbe dato atto, da parte dell'ufficiale notificatore, di tutte le ricerche effettuate. La deduzione è manifestamente infondata. L'art. 170, comma 3, cod. proc pen., infatti, dispone che "qualora l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, l'ufficiale provvede alle notificazioni nei modi ordinari". Le Sezioni unite di questa Corte, hanno precisato come la norma intenda "far riferimento all'esigenza che la procedura prosegua secondo le due diverse e fra loro alternative modalità previste dal codice di rito: quella di cui agli artt 159 e 160 cod proc. pen., che prevedono nuove ricerche, finalizzate all'adozione del decreto di irreperibilità, nel caso si tratti di primo notifica all'imputato ex art. 157 cod. proc. pen.; quella di cui all'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., mediante notifica al difensore, qualora vi sia stata dichiarazione ed elezione di domicilio ex art. 161, salvo che l'imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, dovendosi in tal caso applicare le disposizioni degli articoli 157 e 159 cod. proc. pen." (Sez. U, n. 14573 del 25/11/2021, dep. 2022, D., Rv. 282848, in motivazione). Ebbene, in concreto, è pacifico che l'imputato abbia eletto domicilio (inizialmente presso il suo difensore di fiducia e, successivamente, presso altro indirizzo, in Minturno, via Rinchiusa n 6), per cui alcuna ulteriore attività doveva essere compiuta e la notificazione della citazione a giudizio deve, pertanto, ritenersi regolare. Involgendo, tuttavia, la notifica un atto che sostanzia la vocatio in iudicium dell'imputato, appare necessario verificare il profilo della conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato. Ebbene, sotto tale profilo, seppur non può ritenersi con certezza che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza della sua citazione, sussistono elementi idonei per ritenere che la sua ignoranza sia stata frutto di una scelta consapevole. È pur vero, infatti, che, in linea di principio e con riferimento al sistema delle notifiche, la certezza dell'effettiva conoscenza dell'atto notificato può essere raggiunta solo attraverso la notifica a mani proprie, in quanto le altre modalità sono funzionali ad assicurare solo una conoscenza "legale" dell'atto (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420) e che, nelle situazioni indicate nell'art. 420-bis cod. proc. pen. (la dichiarazione o l'elezione di domicilio, l'applicazione di misure precautelari o cautelari, la nomina di un difensore di fiducia), la notifica effettuata a mani diverse dal destinatario deve essere stata comunque "possibile", ossia avvenuta a mani di soggetti diversi dall'interessato ma secondo modalità adeguate all'effettiva conoscenza dell'atto (ibidem). Ciononostante, ove emergano circostanze dalle quali sia possibile desumere che l'ignoranza della vocatio in ius sia essa stessa frutto di una consapevole scelta della parte (che volontariamente, quindi, si è sottratta alla notifica), proprio in ragione della volontarietà di tale scelta, l'effettiva conoscenza del giudizio diviene irrilevante. Ebbene, in concreto: - l'imputato ha avuto piena consapevolezza dell'esistenza del procedimento, in quanto ha eletto (due volte) domicilio, indicandolo prima presso il suo difensore e, successivamente in Minturno, via Rinchiusa n 6), e non ha mai comunicato eventuali variazioni; - l'imputato ha nominato due difensori di fiducia, con i quali ha instaurato un effettivo rapporto professionale; - né in primo grado, al momento della costituzione delle parti, né in appello (dove l'imputato si è, invece, difeso nel merito), è stata in alcun modo sollevata alcuna questione con riferimento alla effettività della notifica del decreto che dispone il giudizio, essendosi limitato l'imputato a contestare la ritualità delle notifiche; - l'imputato non ha evidenziato di aver subito alcun specifico pregiudizio dall'iter processuale descritto. Ebbene, la conoscenza del procedimento, l'esistenza di un domicilio effettivo indicato nell'elezione di domicilio, il rapporto professionale instaurato con i difensori di fiducia nominati e l'assenza di specifiche contestazioni in primo e secondo grado, sono circostanze che, valutate sistematicamente, conducono a ritenere che l'imputato, sebbene non abbia ricevuto personalmente la notifica del decreto di citazione a giudizio (perfezionatasi secondo modalità che non permettono, di per sé, di assicurare la conoscenza effettiva dell'atto notificato), fosse comunque consapevole del procedimento e si sia sottratto volontariamente alla notifica a mani proprie del decreto di citazione a giudizio, omettendo di comunicare le successive variazioni del suo domicilio. Il motivo, pertanto, deve ritenersi manifestamente infondato. Analoghe considerazioni possono essere offerte anche con riferimento al terzo ed al quarto motivo d'impugnazione, intimamente connessi tra loro. Dalle dichiarazioni rese dal curatore, infatti, è emerso che: - l'impresa individuale è stata costituita nel 1999 ed ha avuto come unico titolare l'imputato;- intervenuto, nel 2009, il fallimento, nonostante le plurime convocazioni, il Casertano si è presentato solo due volte dinanzi al curatore e non ha consegnato alcuna scrittura contabile, affermando, genericamente, di non rinvenirle; - in assenza di ogni documentazione, non è stato possibile ricostruire il patrimonio e i movimenti degli affari dell'impresa; - l'unico accertamento che è stato possibile effettuare è stato quello presso i registri immobiliari ed il PRA, all'esito del quale è stata rinvenuta un'autovettura, custodita presso un deposito giudiziario. Gli elementi di fatto evidenziati dai giudici di merito danno conto degli elementi costitutivi del reato. Invero, l'assenza di una pur minima documentazione contabile e la conseguente impossibilità di una compiuta ricostruzione della consistenza patrimoniale e della relativa movimentazione degli affari (chiaramente evidenziata dal curatore) integrano, di per sé, l'elemento oggettivo del reato contestato; parallelamente, il lungo periodo di tempo durante il quale si è protratta l'attività imprenditoriale, sempre riconducibile ad un unico titolare, e l'assenza di qualsiasi documentazione contabile, sono elementi sufficienti a ritenere che l'imputato abbia avuto la piena consapevolezza (seppur anche sotto la forma di manifestazione del dolo eventuale) della successiva impossibilità di ricostruire tanto la consistenza patrimoniale dell'impresa, quanto la relativa movimentazione dell'attività economica e finanziaria. Il quinto motivo, deve, invece, dichiararsi inammissibile. Infatti, premesso che deve ritenersi "decisiva", secondo la previsione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (Sez., n. 9878 del 21/01/2020, Rv. 278670) e prescindendo dalla correttezza della decisione assunta dal Tribunale (che ha dichiarato la decadenza dall'assunzione della prova testimoniale alla luce delle rilevate omissioni), è sufficiente rilevare come non sia stato specificamente indicato quali dati decisivi siano stati sottratti al controllo del tribunale e se, all'esito della "prova di resistenza", gli elementi non trasmessi siano rilevanti, ai fini della correttezza e della legittimità della decisione assunta. In ogni caso, correttamente la corte territoriale ha dichiarato la decadenza dalla prova testimoniale in quanto per due volte consecutive non ha citato i propri testi: per l'udienza del 27 febbraio 2019 (per la quale le notifiche non sono andate a buon fine) e per l'udienza del 22 maggio 2019 (per la quale la citazione è stata del tutto omessa, nonostante la difesa fosse stata invitata a citare i propri testi esplicitamente a pena di decadenza).In conclusione, il ricorso deve ritenersi inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de
Decreto Cassazione n. 23376/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris